La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 aprile 2024, n. 10197, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ha ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, L. 223/1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale e a consentire il controllo tempestivo e in tutte le sue fasi sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, né la successiva conclusione di un accordo sindacale nell’ambito della procedura di consultazione sana il difetto della comunicazione iniziale, se anche l’accordo omette la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.
Licenziamento collettivo: necessario specificare i profili professionali del personale eccedente
di Redazione
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