Controversie per invalidità civile: Inps unico contraddittore tecnico necessario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 novembre 2022, n. 32695, ha stabilito che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto per le controversie in materia di invalidità civile, l’Inps è l’unico contraddittore tecnico necessario. L’indicazione del diritto sotteso alla richiesta di accertamento, del resto, è finalizzata a giustificare l’interesse all’accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l’accertamento del diritto al beneficio. In definitiva, quanto al procedimento delineato dall’articolo 445-bis, c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l’Inps, anche laddove l’interessato intenda poi far valere l’accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell’invalido civile (nella specie, l’Asl al fine dell’esonero dal costo del ticket sanitario).

 

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