Lavoro nelle festività infrasettimanali: può essere validamente disposto da clausole nel contratto individuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 marzo 2021, n. 8958, ha ritenuto che la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, di cui all’articolo 2, L. 260/1949, può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro; in particolare, il giudice, esaminando gli accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, dovrà attenersi ai seguenti principi:

– il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro;

– l’oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. 260/1949;

– il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

 

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