L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 82/E del 20 marzo 2026, ha precisato che può beneficiare del regime impatriati anche il lavoratore che abbia stabilito la residenza fiscale e svolga l’attività prevalentemente sul territorio italiano, benché per un datore di lavoro estero.
Il caso di specie riguarda un ingegnere informatico italiano, iscritto all’AIRE e residente fiscalmente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese per la quale lavora esclusivamente da remoto, sposato con una donna residente in Italia e con 3 figli minorenni.
Il lavoratore rientrerà in Italia nel 2026 e potrà accedere al regime impatriati per 4 anni, anche se continuerà a lavorare per l’azienda finlandese.
L’art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, infatti, prevede che i redditi dei lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza nel nostro Paese. Avendo 3 figli minorenni, però, il lavoratore beneficia di un ulteriore riduzione, in quanto i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare, purché i figli, nel periodo di fruizione del regime, siano residenti nel territorio dello Stato. Ai fini della misura agevolativa, invece, non rileva che i figli siano rientrati in Italia un anno prima del padre.
