Disdetta dal Ccnl e sostituzione: necessaria la sua scadenza

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, ha affrontato il tema della disdetta del Ccnl e della sua sostituzione, in questo caso con un contratto aziendale (definito nella sentenza contratto collettivo specifico di lavoro) di primo livello, specificando che a nulla rileva il recesso dall’organizzazione datoriale che ha sottoscritto tale Ccnl per giustificarne la conseguente disdetta, in quanto solo la scadenza contrattuale rende possibile il recesso dallo stesso e la sostituzione con un nuovo contratto.

Nella sentenza si ricorda, in via incidentale, che in assenza di una scadenza del Ccl, come spesso capita nella contrattazione di secondo livello, la legittimità del recesso da un contratto collettivo può giustificarsi nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza e se non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevoli ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.

Ad ogni modo, il punto focale della sentenza riguarda l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl fino alla sua naturale scadenza, a meno che gli unici soggetti legittimati, le parti sociali firmatarie, decidano di procedere con la disdetta. Come possibile lettura contraria, utilizzata in primo grado e citata con un piccolo refuso nel testo della sentenza in commento (si tratta dell’articolo 8, L. 148/2011 e non L. 141/2011, come riportato nella sentenza), della possibile applicazione della disciplina della contrattazione di prossimità al fine di cessare la vigenza del Ccnl, la Cassazione ne nega l’utilizzo in quanto “si riferisce alla diversa questione dei differenti livelli di contrattazione, con previsione di capacità derogatoria”.

L’interpretazione data dalla Suprema Corte, che riprende propri precedenti, evidenzia come la vigenza della contrattazione collettiva, pur oggetto di applicazione “esterna” rispetto al contratto individuale, crei un vero e proprio diritto individuale ad essa: alla scadenza, fermi restando i diritti acquisiti – si pensi al livello retributivo raggiunto – si potrà procedere con la sostituzione del contratto collettivo di riferimento.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026

Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 23 novembre 2026

Torna in alto