Causale sostitutiva nella somministrazione di lavoro

Con la reintroduzione di un sistema selettivo nell’utilizzo del contratto a termine, operata dal D.L. 87/2018, dove non è necessario motivare l’assunzione a termine solo in caso di durata inferiore a 12 mesi, purché non sia da qualificare come rinnovo – ipotesi che richiede sempre l’obbligo di motivazione – l’unica causale che appare utilizzabile è quella legata alla “sostituzione di altri lavoratori”, dando così rilevanza a una motivazione ricorrente nella gestione della forza lavoro nelle imprese, legittimando in questo modo il contratto a temine, fino al limite massimo di 24 mesi, per sostituire le assenze di lavoratori, dovute a qualsiasi motivazione (maternità, malattia, congedi etc.).

Stante la permeabilità creata dal D.L. 87/2018 con la somministrazione a tempo determinato, il meccanismo delle causali, come sopra tratteggiato, caratterizza anche quest’ultimo contratto.  È, quindi, interessante osservare le interpretazioni giurisprudenziali della causale sostitutiva nel momento in cui riguarda la somministrazione a termine.

Con l’ordinanza del 4 ottobre 2019, n. 24886, la Corte di Cassazione ha chiarito che le ragioni sottostanti al ricorso alla somministrazione di lavoro debbano essere indicate per iscritto nel contratto, con un grado di specificazione tale da consentire di verificarne la loro effettiva sussistenza.

Il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono deve essere limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendosi estendere al sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’imprenditore che ne beneficia. Nello stesso tempo, l’utilizzatore è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Nel caso concreto, la somministrazione a termine è stata considerata legittima, in quanto le motivazioni sostitutive, anche in assenza del nome del lavoratore assente, erano state provate producendo in giudizio i nominativi dei lavoratori assenti durante la vigenza del contratto, dimostrando quindi il nesso causale tra la motivazione e la specifica assunzione operata.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026

Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 23 novembre 2026

Torna in alto