Anticipate le ulteriori 4 settimane di cassa

Senza attendere la conversione in legge, il Governo ha deciso di mettere subito mano al D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) con un nuovo Decreto, il D.L. 52/2020, in modo da consentire immediatamente il possibile accesso alle 4 settimane ulteriori di cassa e di assegno ordinario, senza attendere il 1° settembre 2020, evitando così, stante il permanere fino al 30 agosto 2020 del divieto di licenziamento, che tante aziende dovessero richiedere ammortizzatori non COVID per arrivare fino a tale data, con tutte le problematiche che poteva comportare, oltre alla generica assurdità di tale disegno.

Non è stato modificata, viceversa, la durata massima di cassa: pertanto, una volta che siano state fruite interamente le 14 settimane, i datori di lavoro possono beneficiare di ulteriori 4 settimane senza attendere il 1° settembre 2020.

L’art. 1, comma 2, del D.L. 52/2020 modifica anche i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale, con la previsione di un termine di decadenza generale, la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, tenuto conto che, in sede di prima applicazione, il termine ultimo di presentazione è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020 (17 giugno) se tale ultima data è posteriore.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Inoltre, viene previsto che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, (articolo 1, comma 3, D.L. 52/2020) in caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, si è previsto che i termini siano spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Ora, la prossima attesa, speriamo breve, riguarda le istruzioni Inps relative al D.L. 34/2020, non ancora diramate proprio per le modifiche apportate dal D.L. in commento.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto