Con la pubblicazione nella G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 della Legge di conversione 215 del 17 dicembre 2021, si chiude l’iter legislativo innescato dal D.L. 146/2021, noto come Decreto Fisco Lavoro e contenente misure ritenute urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
In sede di conversione in Legge sono state apportate diverse novità rispetto al testo originario.
In materia di somministrazione di lavoro, è stato modificato l’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l’impego in somministrazione a tempo determinato senza il limite dei 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia: se nella versione originaria del D.L. si stabilizzava tale misura, ora è tornata a essere una misura temporanea, con la previsione della vigenza fino al 30 settembre 2022.
Molto più importante, e attesa, la disposizione che riapre i termini per la presentazione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, ora differito al 31 dicembre 2021.
Inoltre, si prevede che le domande inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021 (21 dicembre 2021), non accolte, sono considerate validamente presentate.
Infine, a sorpresa, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/20151), con una sanzione amministrativa, in caso di omissione, da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (non diffidabile).
Sempre in sede di conversione, sono state introdotte una serie di agevolazioni per le start-up a vocazione sociale che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico: la retribuzione percepita dai medesimi lavoratori non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi.
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