Distribuzione di merci: quando si qualifica come appalto di servizi di trasporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 agosto 2025, n. 22541, ha stabilito che il contratto avente ad oggetto la distribuzione di merci, quando caratterizzato da continuità della prestazione, autonomia organizzativa e assunzione del rischio d’impresa da parte dell’esecutore, corrispettivo unitario e svolgimento di attività ulteriori rispetto al mero trasferimento delle cose, deve qualificarsi come appalto di servizi di trasporto, ai sensi degli artt. 1655, c.c., e 29, D.Lgs. n. 276/2003, e non come contratto di trasporto, ex art. 1678 ss., c.c., con conseguente applicazione del regime di responsabilità solidale del committente.

 

 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto