Congedi parentali: facciamo il punto

Tra le novità di maggior interesse della Legge di Bilancio 2025, i commi 217 e 218 dell’articolo 1 hanno modificato nuovamente il trattamento indennitario per i congedi parentali di cui all’articolo 34, D.Lgs. 151/2001, riconoscendo ai genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente, in alternativa tra loro, l’aumento all’80%, in luogo dell’ordinario 30%, anche di una terza mensilità, dopo gli interventi operati con le precedenti Leggi di Bilancio.

Ricordiamo, infatti, che la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) aveva inizialmente introdotto una solo mensilità all’80%, la Legge di Bilancio 2024 aveva portato a 2 le mensilità all’80%, fino ad arrivare alla 3 mensilità nel 2025. Non cambiano i requisiti per poter beneficiare dell’incremento: oltre all’alternatività tra i genitori, il congedo con l’indennizzo maggiorato dev’essere fruito entro il 6° anno di vita del bambino (o entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento) e deve rientrare nei 3 mesi spettanti ai singoli genitori e non trasferibili all’altro.

Inoltre, la possibilità di accedere alla maggiorazione dell’indennità è determinata dal momento in cui si concludono il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità:  le 3 mensilità all’80% spettano ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024; viceversa, per i lavoratori che hanno terminato i congedi di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è una sola la mensilità aggiornata.

Nulla cambia in ordine alla durata del congedo parentale: 10 mesi complessivi, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, 6 mesi individuali (7 per il padre).

Ora non resta che attendere le attese istruzioni Inps per la piena operatività.

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