Società tra Avvocati: ora anche multidisciplinari

Com’è noto, mediante la costituzione di una S.T.P. più professionisti, con l’eventuale apporto di soci non professionisti, possono organizzare ed esercitare la propria attività professionale in forma societaria (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia al precedente contributo).

L’art. 10, co. 8 L. 183/2011 permette la possibilità di costituire STP “anche per l’esercizio di più attività professionali” (c.d. S.T.P. multidisciplinari).

Tuttavia non tutti i professionisti possono fare parte di una STP.

Ad es.: i notai non possono proprio essere soci di STP (nemmeno tra soli notai), mentre gli infermieri possono esercitare la professione in forma associata solo tramite le cooperative sociali ex L. 381/91.

L’eccezione più importante, comunque, è costituita dagli avvocati.

Scopo del presente contributo è quello di fornire un quadro, sia pure sintetico, della “travagliata” evoluzione normativa delle società tra avvocati.

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