Srl e obbligo di nomina del revisore

Domanda

L’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., come modificato dal Codice della crisi, prevede che i limiti dimensionali al superamento di almeno uno dei quali, per 2 esercizi consecutivi, si innesca nella Srl l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sono i seguenti:

  1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro,
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro,
  3. dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

Sono rimaste invece invariate le altre 2 condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2477, cod. civ., ossia della Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato e della Srl che controlla a sua volta una società soggetta all’obbligo di nomina del revisore.

Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera c), e quindi alla questione del superamento dei limiti dimensionali, il Codice della crisi aveva inizialmente previsto che le nomine dovessero essere completate entro il 16 dicembre 2019.

La L. 8/2020 aveva prorogato questo termine sino alla data di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019; successivamente era intervenuta l’ulteriore proroga disposta dall’articolo 51-bis, Decreto Rilancio con cui il termine era stato differito alla approvazione dei bilanci dell’esercizio 2021.

Infine, l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021 ha disposto l’ulteriore differimento sino alla data di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2022.

Con questa ulteriore proroga cambiano anche i bilanci a cui fare riferimento per la verifica del superamento dei limiti dimensionali; in caso di esercizio solare, si tratta quindi dei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022, e in caso di superamento dei limiti dimensionali il primo bilancio d’esercizio sottoposto a controllo e revisione sarà quindi quello chiuso al 31 dicembre 2023.

Ciò premesso si pone il caso di una Srl che chiude statutariamente gli esercizi sociali al 30 settembre di ogni anno.

Dall’esame dei bilanci di esercizio chiusi al 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021 risultano superati per entrambe gli esercizi 2 dei limiti previsti dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ. che impone la nomina del revisore contabile.

Si chiede un parere riguardo ai bilanci ai quali fare riferimento per la verifica dei limiti dimensionali per il caso di specie:

a) verifica dei bilanci chiusi al 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021, in tal caso la nomina del revisore avverrà con l’approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2022;

b) verifica dei bilanci chiusi al 30 settembre 2021 e 30 settembre 2022, in tal caso la nomina del revisore avverrà con l’approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2023.

Si chiede, inoltre, se la nomina può avvenire entro 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio nel quale si rileva il superamento dei limiti dimensionali.

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