Conseguenze della scissione su una donazione agevolata

Domanda

Società di gestione immobiliare sotto forma di Srl aveva la propria compagine sociale composta dai membri di una famiglia, precisamente 2 genitori e 2 figli. A seguito delle donazioni delle quote sociali dei genitori ai propri figli uno di loro raggiungendo il controllo della società ex articolo 2359, cod. civ. chiese, nell’atto di donazione, l’applicazione dell’agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 evitando il pagamento dell’imposta di donazione.

A meno di un anno dalla donazione i 2 fratelli per divergenze e differenti visioni imprenditoriali sarebbero del parere di procedere a una operazione di scissione asimmetrica a seguito della quale al fratello, che attualmente detiene il controllo, rimarrebbe l’intero capitale della società scissa mentre all’altro fratello, socio di minoranza, andrebbe l’intero capitale della beneficiaria. L’operazione di scissione verrebbe eseguita nel rispetto delle proporzioni delle quote detenute relativamente al valore venale delle medesime, quindi senza conguaglio.

Si vuole sapere:

  • se il fratello, che attualmente detiene la maggioranza, perderebbe l’agevolazione anche se, a seguito della scissione asimmetrica, alla scissa rimarrebbe comunque la quota di PN corrispondente alla maggioranza del capitale sociale;
  • nel caso di perdita del beneficio occorre versare, oltre agli interessi di mora e all’imposta di donazione all’aliquota del 4%, per la parte eccedente le franchigie, anche la sanzione del 30%, tale sanzione è “ravvedibile” e, nel caso, in che misura?
  • nel caso di versamento, si vuole sapere le modalità di versamento dell’imposta di donazione, della sanzione e degli interessi di mora.

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