Il nuovo termine per la dichiarazione Imu non interessa la Tari

Il nuovo termine del 31 dicembre per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (Imu) e della tassa per i servizi indivisibili (Tasi) non può trovare applicazione anche ai fini della tassa sui rifiuti (Tari), sebbene la norma oggetto di modifiche sia quella che ha introdotto la Iuc (imposta municipale unica), la quale, appunto, disciplina tutti e tre i citati tributi.

È questo quanto è stato chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze con la risoluzione 2/DF/2019 pubblicata ieri, 6 agosto.

Come noto, il Decreto crescita (articolo 3 ter D.L. 34/2019) ha spostato in avanti i termini per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi, i quali sono passati dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale le variazioni sono intervenute.

Essendo stato modificato l’articolo 1, comma 684, L. 147/2013, alcuni Autori hanno ritenuto che la modifica interessasse anche la Tassa sui rifiuti (Tari), essendo la richiamata disposizione di legge dedicata all’Imposta comunale unica (Iuc), la quale, appunto, riguarda tutti e tre i tributi (Imu, Tasi e Tari).

Il Mef smentisce questa conclusione, ritenendo invece che, ad assumere fondamentale rilievo sia l’intenzione del legislatore, il quale, nella rubrica dell’articolo 3 ter D.L. 34/2019 ha espressamente richiamato soltanto la Tasi e l’Imu; la norma disciplina infatti i “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili”.

Anche nel testo della disposizione, poi, non vi è alcun richiamo alla Tari, essendo invece esclusivamente citate l’Imu e la Tasi.

In conclusione, dunque, deve ritenersi che il termine di presentazione della dichiarazione Tari resti fermo al 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale sono intervenute le variazioni, mentre solo le dichiarazioni Imu e Tasi potranno essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre.

Al di là del chiarimento fornito ieri dal Ministero dell’economia e delle finanze si ritiene poi rilevante richiamare altre due interessanti novità che il Decreto crescita ha previsto con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini Imu.

Con l’articolo 3 quater D.L. 34/2019 sono stati infatti soppressi gli obblighi di presentare la dichiarazione

  • per fruire dell’agevolazione Imu connessa alla concessione in comodato di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
  • per fruire della riduzione del 75% prevista per gli immobili locati a canone concordato.

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