Potenziato il credito d’imposta per la sanificazione necessaria alla ripartenza

Ai fini della ripartenza delle attività assume rilevanza il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, disciplinato a sensi dell’articolo 125 del D.L. 34/2020 (cd “Decreto Rilancio”), che ha abrogato il precedente analogo incentivo introdotto dal D.L. 18/2020 (cd “Cura Italia”) rimodulato dal D.L. 23/2020 (cd “Decreto Liquidità”), per il quale non erano ancora state emanate le disposizioni attuative.

Occorre fin da subito rilevare come il legislatore nazionale, per effetto delle ultime novità apportate col Decreto Rilancio, abbia stanziato per tale specifica agevolazione 200 milioni di euro, quadruplicando la dotazione rispetto a quella inizialmente prevista dal Cura Italia.

Destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2020 e riguardanti uno od entrambi i seguenti interventi:

1. sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa

2. l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:

  • dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • prodotti detergenti e disinfettanti
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti preposti e quantomeno per analogia con altre similari agevolazioni di carattere fiscale, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

  • le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
  • le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24 (in tale ultimo caso, occorrerà attendere istruzioni dagli enti competenti per sapere a partire da quale data sarà utilizzabile il beneficio).

In alternativa all’utilizzo diretto, è da segnalare che il credito d’imposta maturato, ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Rilancio, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al bonus in oggetto non si applicano:

I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).

Inoltre è da notare come l’attuale formulazione normativa non disponga limiti alla possibilità di cumulare, per le stesse spese, il credito d’imposta in oggetto con altre agevolazioni.

Pertanto il cumulo, allo stato attuale, pare consentito, salvo che l’altra agevolazione non disponga diversamente (è il caso, ad esempio, del contributo introdotto dall’articolo 95 del Decreto Rilancio, in favore delle imprese che acquistano dispositivi per la riduzione del contagio, che prevede di per sé espressamente il divieto di cumulo con altri incentivi).

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