Novità fiscali 2026 con impatto sul mondo della farmacia

Tra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 ve ne sono alcune che più di altre potranno avere un impatto significativo e diretto sulla operatività ordinaria e straordinaria della farmacia. 

Certamente la misura di maggior interesse non può che essere la riproposizione dell’iperammortamento per gli investimenti che verranno effettuati non solo nel corso del 2026, bensì anche in tutto il 2027 e fino al 30 settembre 2028

Con particolare riferimento al mondo della farmacia, va evidenziato che l’agevolazione riguarda, sostanzialmente, i beni strumentali materiali nuovi dell’Industria 4.0 prodotti in uno Stato UE o SEE (Spazio economico europeo, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e prevede la possibilità di maggiorare il costo di acquisto del bene del 180% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento (o dei canoni di leasing) deducibili per il calcolo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRPEF) ma non dell’IRAP. 

L’aliquota del 180% è fissata per un importo dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro, mentre cala per investimenti oltre tale soglia (100% per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e 50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro); è però ragionevole assumere che il 180% sarà la misura di riferimento per tutte le farmacie italiane, essendo queste generalmente delle micro o piccole imprese e non avendo la necessità di investimenti per importi superiori. 

L’attenzione degli operatori del settore sarà rivolta soprattutto alle vending machine e ai magazzini robotizzati. L’occasione per dotare la farmacia di questi beni è senz’altro propizia, atteso che a conti fatti il risparmio fiscale che garantisce il combinato disposto dall’ammortamento e dall’iperammortamento può arrivare addirittura a coprire l’esborso finanziario dell’investimento. Va però tenuto conto che i macchinari in questione non hanno una vita utile infinita e quando il grado di obsolescenza diventerà un impedimento per l’operatività quotidiana della farmacia si dovrà procedere con la sostituzione; se per la vending machine non dovrebbero porsi particolari problemi anche in assenza di nuove agevolazioni future, lo stesso – forse – non potrà dirsi per il magazzino robotizzato, che comporta una spesa ben più rilevante e pure un vincolo maggiore: non è banale, infatti, per una farmacia che inizia a lavorare con il magazzino robotizzato ricominciare dopo anni a gestire le scorte alla “vecchia maniera”. 

Considerata, poi, la scarsità di collaboratori farmacisti in circolazione, altre 2 novità che potrebbero rendere maggiormente attrattiva la farmacia sono rappresentate: 

  • dall’innalzamento dall’anno 2026 da 8 a 10 euro della soglia giornaliera di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Da notare, invece, che la soglia giornaliera di detassazione dei buoni pasto cartacei rimane ferma a 4 euro, come in passato; 
  • dalla proroga della soglia potenziata di 35.000 euro relativa al possesso nell’anno 2025 di redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché di pensione, valevole ai fini dell’applicazione del regime forfettario nell’anno 2026, siccome sempre più farmacisti scelgono la via della partita IVA in luogo dell’assunzione. La verifica del superamento o meno di tale soglia di reddito andrà effettuata avendo riguardo all’importo indicato generalmente nei punti 1-4 della CU 2026

Un’ultima novità che si vuole evidenziare riguarda il mercato della farmacia e in particolare le compravendite di quote di società titolari di farmacia. Il Legislatore della Legge di bilancio 2026 ha innalzato dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, rendendo quindi nel 2026 più onerosa del 3% rispetto al 2025 la tassazione sulle cessioni di quote sociali detenute da privati. È invece appena il caso di precisare che non ha subito modifiche l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni che resta confermata al 18%. 

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