In scadenza la Lipe del IV° trimestre 2025 

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche – Lipe – IVA, relativa al IV° trimestre 2025, deve essere presentata entro il 2 marzo 2026

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.L. n. 78/2010, le imprese e i professionisti devono trasmettere le Lipe con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ogni trimestre solare. Pertanto, la Comunicazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno deve essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. Senonché il 28 febbraio 2026 cade di sabato e, quindi, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 2 marzo 2026. 

Peraltro, la periodicità di invio è la medesima: 

  • sia per i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente

A ogni modo, sono tempestive le Lipe trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione di scarto. L’invio si perfeziona con il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate della ricevuta di presentazione telematica che, dunque, costituisce prova dell’invio tempestivo

In caso in presentazione di più Comunicazioni per il medesimo trimestre, assume rilevanza l’ultimo file trasmesso che sostituisce i precedenti. Inoltre, il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Vale sempre la regola secondo cui la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse. 

La redazione e l’invio della Lipe del IV° trimestre può essere evitata con la presentazione della stessa nell’ambito del modello di dichiarazione IVA annuale entro lo stesso termine di invio, compilando il quadro VP. Quindi, in caso di presentazione del Modello IVA 2026 entro il 2 marzo 2026, non occorre presentare autonomamente la Comunicazione relativa al IV° trimestre 2025. L’anticipazione dell’adempimento della dichiarazione annuale rappresenta una libera scelta del contribuente, recante il beneficio dell’esonero dall’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni

L’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle Lipe determina l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro ex art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è ridotta alla metà – quindi da 250 a 1.000 euro – se entro 15 giorni dalla scadenza il contribuente: 

  • effettua l’invio della Comunicazione in precedenza non presentata; oppure 
  • effettua la trasmissione corretta della Comunicazione precedentemente inviata errata

La stessa sanzione trova applicazione se nella dichiarazione annuale sono indicati dati inizialmente omessi oppure trasmessi in modo incompleto o errato nell’ambito della Lipe. Invece, laddove le violazioni non siano sanate nemmeno nell’ambito della dichiarazione annuale, va presentata una dichiarazione integrativa versando sia la sanzione ex art. 5, D.Lgs. n. 471/1997, sia la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997

L’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle Lipe può essere sanata avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, con conseguente possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione di 500 euro (o di 250 euro entro il 15° giorno) da 1/9 a 1/4, a seconda di quando interviene la regolarizzazione. 

Si ricorda, infine, che sono comunque esonerati dalla presentazione delle Comunicazioni i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche

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