Rottamazione-quater: utile la presentazione di più istanze

L’articolo 1, commi 231252, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, tra le altre misure agevolative, la c.d. rottamazione-quater che consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il beneficio previsto dalla “nuova” rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al netto:

Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto:

A tal fine il debitore è tenuto a presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla rottamazione-quater, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

In quest’ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate sono così ripartite:

  • la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
  • le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Sotto il profilo operativo si evidenzia che la presentazione di più istanze appare particolarmente vantaggiosa.

Tale possibilità risulta confermata dalla stessa Agenzia delle entrate-Riscossione con comunicato stampa del 16 febbraio 2023, con cui informava della messa on line del servizio “prospetto informativo” grazie al quale il contribuente può conoscere, prima di presentare l’istanza di rottamazione, per quali carichi può aderire alla sanatoria, con il relativo costo da sostenere.

Infatti in esso si legge testualmente che: «Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente)».

La presentazione di più istanze offre indubbiamente grandi vantaggi per qualsiasi contribuente, poiché questi potrà decidere di “spacchettare” i carichi iscritti a ruolo che intende rottamare in maniera tale da evitare che il mancato perfezionamento di una definizione infici le altre.

Tale possibilità si rivela particolarmente interessante per coloro che, da un lato, vogliono rottamare l’intero debito per coglierne eventualmente tutti i possibili benefici, ma, dall’altro, non sono così sicuri di avere la necessaria capacità finanziaria per far fronte al pagamento dilazionato durante tutto l’arco temporale di rateizzazione.

Un ulteriore vantaggio consiste nella differenziazione delle istanze e dei relativi carichi tra soluzione rateale e pagamento integrale senza sostenere l’onere degli interessi da rateizzazione previsti al tasso del 2 per cento annuo.

Quindi, tenendo conto della propria capacità finanziaria, sarà possibile optare, magari per le rateizzazioni sostenibili nel breve termine, per il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 e, per le altre non estinguibili nell’immediato, per il pagamento in forma rateale.

In entrambi i casi, comunque, alla presentazione dell’istanza di rottamazione seguirà il blocco delle procedure esecutive in corso, almeno sino al 31 luglio prossimo o, in caso di dilazione, sino all’eventuale mancato pagamento di una rata.

Resta inteso che tale blocco opererà soltanto per i carichi iscritti a ruolo che siano oggetto di rottamazione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà agire per tutti quelli non rottamabili o non inseriti nell’istanza.

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