Il pagamento degli importi iscritti a ruolo non estingue il giudizio

Il pagamento, da parte del contribuente, delle somme iscritte a ruolo, non può costituire causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il pagamento è avvenuto per evitare l’azione esecutiva del Fisco: è questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20962, pubblicata ieri, 1° ottobre.

Il caso riguardava una società che aveva impugnato una cartella di pagamento, che, tuttavia, nelle more del giudizio, aveva provveduto a pagare.

La CTP, quindi, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la CTR rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, la quale, di conseguenza, si trovava costretta a presentare ricorso per cassazione.

Evidenziava infatti la società che il pagamento era intervenuto esclusivamente per evitare provvedimenti espropriativi e non costituiva quindi adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.

La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso del contribuente fondato, richiamava i principi espressi dalle Sezioni Unite, secondo i quali la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso ai giudici (Cassazione, SS.UU., n. 13969 del 26.07.2004).

Anche in ambito tributario operano tali principi, ragion per cui la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando, nel corso del procedimento, sopraggiungano fatti che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale, facciano venire meno la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione, n. 13217 del 28.05.2013).

Il pagamento non spontaneo, pertanto, non è idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere, in quanto non può essere qualificato come un comportamento di acquiescenza: al contribuente resta sempre la possibilità di contestare le pretese del Fisco, ovviamente se non risultano scaduti i termini di impugnazione, ed è compito del giudice valutare le ragioni per le quali la parte contribuente ha disposto il pagamento.

Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, e la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l’esame della controversia.

Giova sul punto evidenziare che, su una vicenda analoga si era recentemente espressa la stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16764 del 06.08.2020, giungendo alle medesime conclusioni.

In quest’ultimo caso il contribuente vedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l’Amministrazione finanziaria parzialmente sgravato l’atto impugnato ed essendo stata la restante parte già saldata dal contribuente: il debito iscritto a ruolo, pertanto, risultava essere estinto.

Anche in questo caso, però, la Suprema Corte ha rilevato che l’intervenuto pagamento delle somme non può costituire causa di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il contribuente poteva essere stato guidato dall’esigenza di evitare procedure esecutive. La CTR, pertanto, avrebbe dovuto valutare le ragioni per le quali il contribuente aveva deciso di effettuare il pagamento.

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