Chi prova e quando nelle società a ristretta base azionaria?

Le recenti pronunce della Cassazione confermano che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria. Tale prova non può consistere nella mera estraneità alla gestione, ma deve riguardare la destinazione dei maggiori ricavi o la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo spettanti al socio. L’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 recepisce la presunzione, circoscrivendone l’operatività ai componenti positivi non contabilizzati e ai costi inesistenti, con ricadute anche sul piano delle ritenute e della responsabilità solidale del socio in fase riscossiva.

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione riaccendono il dibattito sulle società a ristretta base azionaria, che naturalmente oggi vanno lette alla luce del D.Lgs. n. 148/2026, il quale ha normato la presunzione di origine giurisprudenziale, ponendo un sigillo, senza comunque offrire una definizione di società a ristretta base azionaria.  

In particolare: 

  • in Cass.n. 17215/2026, i massimi giudici hanno affermato che «In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.»; 
  • in Cass. n. 23191/2026, i giudici di vertice hanno ritenuto che l’asserita estraneità alla gestione sociale è irrilevante ove non si traduca nella prova – anche presuntiva – della destinazione dei maggiori ricavi ad accantonamento o reinvestimento in àmbito societario ovvero dell’appropriazione da parte di altri (cfr. Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 32959/2018, Cass. n. 21158/2024, Cass. n. 10004/2025). È pur vero che in alcune recenti pronunce trovasi affermato che il socio può vincere la presunzione anche dando prova della sua assoluta estraneità alla gestione e alla vita stessa della società (cfr. Cass. n. 26473/2024). Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica e deve essere coordinata con le precisazioni «che delineano in modo più netto e organico i requisiti della prova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive e verificabili». In altri termini, la dimostrazione di una concreta e assoluta estraneità del socio alla “vita”, e non alla mera “gestione” della società, non può esaurirsi nell’allegazione di un generico disimpegno o della semplice assenza di atti gestori, «dovendo invece riguardare il profilo del controllo e dell’informazione e la concreta esigibilità dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria (cfr. Cass. n. 10004/2025, Cass. n. 15390/2025, Cass. n. 16818/2025, Cass. n. 367/2026, Cass. n. 1409/2026, Cass. n. 17215/2026)». Di conseguenza, non rileva l’accertata estraneità della contribuente alla gestione societaria, il suo mancato coinvolgimento nelle indagini penali che avevano interessato alcuni esponenti della  società né il rinvenimento, nel corso delle dette indagini, di «[…] altri conti correnti su cui confluivano le somme provento della frode fiscale»; circostanza, quest’ultima, palesemente inconferente, giacché la prova della distribuzione ai soci di utili extracontabili non può di certo richiedere l’emersione di passaggi di denaro tracciabili su conti correnti bancari, trattandosi sempre di trasferimenti occulti (cfr. Cass. n. 24536/2025). Nello specifico, osservano i massimi giudici, è rimasto del tutto inesplorato il profilo della concreta impossibilità di esercitare i poteri di controllo e informazione spettanti al socio, che pure costituisce snodo decisivo nella ricostruzione della prova contraria (cfr. Cass. n. 10004/2025). Per quanto, infine, attiene alla pretesa natura fittizia della partecipazione della contribuente alla S.r.l., la Corte conferma che in tema di società di capitali non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell’ente sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall’art. 2332, c.c.; di conseguenza, dopo la nascita dell’ente, la reale volontà dei contraenti non può più influire su atti e iniziative di tale nuovo autonomo soggetto giuridico, il quale, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria e opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale (cfr. Cass. n. 29700/2019, Cass. n. 23172/2025, Cass. n. 13752/2026). 

Queste pronunce – particolarmente dettagliate – assumono un significato particolare alla luce dell’art. 23, D.Lgs. n. 148/2026, che ha previsto che in caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza:  

  1. di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;  
  1. di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.  

Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci, ai sensi degli artt. 47, 59 e 89, TUIR. 

La presunzione continua a operare, quindi, in presenza di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, per contestare componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati. Mentre, in ordine ai costi, il perimetro viene limitato ai soli componenti reddituali inesistenti. 

Una volta che gli utili sono imponibili in capo ai soci, gli uffici continueranno a notificare 2 accertamenti alla società (uno ai fini IRES e uno per l’omessa ritenuta), salva l’eventuale responsabilità solidale dei soci, ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973, norma in forza della quale quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. Tale disposizione configura una forma di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito d’imposta, a condizione che il primo non abbia effettuato le ritenute, e non anche nel caso in cui le abbia operate senza poi versare le somme trattenute a tale titolo (Cass., SS.UU., n.10378/2019). Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l’attribuzione al soggetto passivo d’imposta, ossia al sostituito, dell’obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (Cass. n. 8903/2021). 

Di conseguenza, solo in fase riscossiva il socio – onerato della prova – potrà difendersi, atteso che fino a quel momento non è stato ancora chiamato in causa.

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