Imprese e forfetari: incrocio tra dati IVA e redditi 2023 alla base delle nuove lettere di compliance

In arrivo una nuova campagna di comunicazioni di irregolarità. Il rischio fiscale individuato consiste nello scostamento fra totali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e le dichiarazioni dei redditi d’impresa e forfetario del periodo d’imposta 2023. Coinvolti i titolari di redditi d’impresa e contribuenti in regime forfetario.Elevato rischio di falsi positivi in assenza di adeguati filtri nei sistemi software di elaborazione delle liste di contribuenti ai quali verranno inviate le nuove comunicazioni di irregolarità.

La nuova campagna di compliance

Con il Provvedimento prot. n. 271072/2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via a una nuova campagna di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, rivolta ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza far concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del Modello Redditi 2024.

In sostanza riceveranno l’avviso di compliance tutti i contribuenti che hanno compilato i suddetti quadri e che sono risultati positivi al rischio fiscale così individuato dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa in oggetto si colloca, dal punto di vista normativo, nel quadro dell’art. 1, commi 634–636, Legge n. 190/2014, ed è finalizzata a mettere a disposizione del contribuente informazioni utili a correggere spontaneamente errori od omissioni dichiarative.

Come recentemente dichiarato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le campagne di compliance, finalizzate all’adempimento spontaneo dei contribuenti, costituiscono una delle principali azioni di recupero del gettito fiscale portate avanti in questi ultimi anni dall’Amministrazione finanziaria.

La nuova campagna di lettere di compliance presenta un interesse particolare perché utilizza, attraverso meccanismi di interoperabilità, i dati presenti in alcune delle banche dati facenti parte dell’Anagrafe tributaria. Si tratta della banca dati delle fatture elettroniche integrate, dei corrispettivi giornalieri e delle dichiarazioni dei redditi.

Il modello e gli algoritmi predisposti per questa nuova attività di stimolo all’adempimento si basano dunque non soltanto sull’esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, ma sulla coerenza di alcuni quadri delle stesse con i flussi informativi affluiti nelle citate banche dati.

È presumibile che i modelli di analisi del rischio siano stati costruiti per selezionare soltanto le posizioni di contribuenti che evidenziano scostamenti superiori a un certo livello predefinito in termini percentuali e/o assoluti.

Se così non fosse, per le motivazioni che andremo ad approfondire, si rischia che il numero delle comunicazioni che verranno trasmesse ai contribuenti sia molto elevato.

Il contenuto delle comunicazioni e i soggetti interessati

Il Provvedimento in commento, come anticipato, prende in considerazione i soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche oppure trasmesso corrispettivi telematici e che presentano un disallineamento rispetto ai componenti positivi dichiarati ai fini reddituali.

Il confronto effettuato dai software dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare:

– i dati delle fatture elettroniche emesse;

– i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente;

– i ricavi o compensi indicati nei quadri RF, RG o LM del Modello Redditi 2024;

– la coerenza tra le operazioni risultanti dai flussi IVA e il reddito d’impresa o il reddito determinato secondo il regime forfetario.

Il perimetro soggettivo comprende, pertanto, le imprese in contabilità ordinaria e semplificata e i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Restano invece estranei i lavoratori autonomi che hanno dichiarato i propri proventi nel quadro RE, che risulta fuori dal perimetro oggettivo delle nuove comunicazioni di compliance.

Quello che bisogna fin da subito precisare è che ricevere una di queste comunicazioni non equivale, almeno in maniera automatica, all’accertamento di una violazione.

L’incrocio segnala una posizione caratterizzata da un determinato rischio fiscale, che deve essere successivamente verificata alla luce della contabilità, dei documenti emessi e delle regole di imputazione del reddito.

La comunicazione, si legge nel Provvedimento direttoriale in commento, contiene gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere l’origine dell’anomalia. Ciò significa che verranno indicati gli estremi delle fatture o gli importi dei corrispettivi che non sono risultati “in linea” con i ricavi dichiarati.

Tra le informazioni rilevanti, come di consueto, rientrano gli estremi della comunicazione, il periodo d’imposta interessato, i riferimenti alla dichiarazione Redditi 2024 e le indicazioni operative per chiedere chiarimenti, trasmettere elementi non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria oppure regolarizzare eventuali errori od omissioni.

La comunicazione viene trasmessa tramite PEC al domicilio digitale del contribuente.

Le informazioni di dettaglio sono inoltre consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contribuente, nella maggioranza dei casi, si dovrà far assistere dal proprio consulente fiscale per interpretare gli scostamenti segnalati e verificare l’esistenza o meno di cause giustificative.

Nel caso in cui l’intero scostamento, o parte di esso, dovesse risultare giustificato sarà necessario rispondere alla comunicazione di anomalia fornendo una riconciliazione documentale puntuale tra:

1. fatture emesse e corrispettivi trasmessi;

2. registrazioni contabili;

3. note di variazione;

4. incassi e componenti positivi imputati al periodo;

5. quadro dichiarativo interessato;

6. eventuali componenti esclusi o rinviati secondo le regole fiscali pro tempore applicabili.

La PEC di provenienza della comunicazione non costituisce il canale per trasmettere la risposta, non essendo abilitata alla ricezione dei messaggi.

Occorrerà infatti utilizzare i canali telematici indicati nella comunicazione e nell’area riservata.

Lo scostamento rilevato nelle comunicazioni di anomalia

La presenza di una fattura elettronica o di un corrispettivo telematico non consente di concludere automaticamente che lo stesso importo debba essere rinvenuto, nella medesima misura e nello stesso periodo, tra i ricavi fiscalmente imponibili sia ai fini del reddito d’impresa che del regime a imposta sostitutiva.

Sia il regime di competenza che quello di cassa che governano rispettivamente il reddito d’impresa e il regime forfetario prevedono, in maniera del tutto naturale, scostamenti fisiologici fra la data di emissione della fattura e il momento in cui il relativo ricavo concorra al reddito d’impresa.

Tali disallineamenti, dunque, possono derivare da numerose ragioni fisiologiche, tra le quali si evidenziano:

– differenze temporali tra emissione della fattura e imputazione del componente positivo;

– applicazione del principio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;

– presenza di note di variazione o di rettifica emesse o ricevute;

– presenza di operazioni non imponibili, esenti o comunque non rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

– correzioni, storni o duplicazioni presenti nei flussi trasmessi.

Lo scostamento segnalato nelle comunicazioni del Fisco potrebbe essere facilmente spiegabile e giustificabile sulla base di una o più delle evidenze sopra segnalate. La ricezione di una delle nuove lettere di anomalia significa soltanto che il contribuente è stato selezionato come positivo al rischio fiscale sopra descritto, ma ciò non costituisce affatto la prova dell’omessa dichiarazione di ricavi e relativi redditi.

Prima di presentare una dichiarazione integrativa o di procedere al versamento delle imposte, il contribuente deve dunque ricostruire la causa concreta dello scostamento.

Integrativa e ravvedimento operoso come strumenti di regolarizzazione

Se dalla verifica emerge un’effettiva omissione dichiarativa che potrà essere pari allo scostamento segnalato o a una parte di esso, il contribuente potrà regolarizzare la violazione facendo ricorso alla dichiarazione integrativa e al versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ridotte secondo il ravvedimento operoso.

Il Provvedimento richiama l’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024. La regolarizzazione può essere effettuata anche quando la violazione sia già stata constatata o siano iniziate attività amministrative di controllo, purché non siano stati notificati gli atti che impediscono l’utilizzo del ravvedimento stesso.

Tra gli atti ostativi richiamati anche nel provvedimento direttoriale, rientrano:

– l’atto di liquidazione;

– l’atto di irrogazione delle sanzioni;

– l’atto di accertamento (comprensivo o meno del c.d. schema d’atto);

– la comunicazione di irregolarità derivante dai controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;

– la comunicazione degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

La ricezione della lettera di compliance, in quanto tale, non impedisce dunque il ricorso al ravvedimento operoso. Anzi. Lo scopo delle comunicazioni è proprio quello di mettere in condizione il contribuente di verificare gli scostamenti e procedere alla correzione della propria posizione prima dell’adozione di un atto impositivo o sanzionatorio.

Per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, trasmesse in via ordinaria dopo il 1° settembre 2024, la determinazione della sanzione deve essere valutata anche alla luce del regime sanzionatorio applicabile dopo l’entrata in vigore della Riforma delle sanzioni tributarie.

La misura concretamente dovuta dipende comunque dalla violazione oggetto di contestazione, dalla tempestività della regolarizzazione e dagli ulteriori presupposti previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Come muoversi una volta ricevuta la segnalazione

Una volta ricevuta e acquista la comunicazione il contribuente dovrebbe seguire una sequenza ordinata di fasi che si possono qui riassumere.

In primo luogo, è necessario individuare con esattezza l’oggetto della segnalazione di anomalia.

Per far ciò occorrerà ricostruire l’importo oggetto dello scostamento e comprendere se il confronto abbia riguardato fatture elettroniche, corrispettivi telematici o entrambe le categorie di dati.

Una volta preso atto del contenuto della segnalazione e dello scostamento in esso evidenziato il contribuente dovrà procedere a una vera e propria riconciliazione di natura contabile e fiscale.

Si tratta di una verifica che dovrà essere effettuata confrontando gli scostamenti segnalati dall’Agenzia nella comunicazione con le risultanze dei:

– registri IVA;

– mastri contabili;

– fatture elettroniche emesse;

– corrispettivi telematici giornalieri;

– note di credito e note di debito (eventuali);

– dichiarazione IVA 2024 per l’anno 2023;

– dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023;

– documentazione relativa a eventuali operazioni escluse o rinviate.

Oltre alla documentazione qui riportata, potrebbe essere necessario acquisirne e verificarne anche di ulteriore. Si pensi, ad esempio, a una fattura emessa a fine 2023, la cui competenza economica ai fini dei redditi è riferita al 2024. Per poter dimostrare che lo scostamento è giustificato da tale situazione si dovrà, inevitabilmente, prendere in considerazione anche la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo a quello oggetto di segnalazione telematica (Modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024).

Le suddette operazioni di riconciliazione fra la segnalazione ricevuta e le risultanze contabili/fiscali a disposizione del contribuente possono condurre a 3 diverse tipologie di esiti:

Prima tipologiaAnomalia non confermata, da spiegare con elementi e circostanze documentabili
Seconda tipologiaErrore formale o dichiarativo senza maggiore imposta significativa
Terza tipologiaEffettiva omissione di componenti positivi o altra violazione da regolarizzare

Prima tipologia: anomalia non confermata

Nel primo caso è opportuno che il contribuente, anche avvalendosi dell’intermediario telematico che ha trasmesso le sue dichiarazioni, segnali all’Agenzia delle Entrate gli elementi, i fatti e le circostanze dalla stessa non conosciuti e che giustificano lo scostamento segnalato.

Per le ragioni sopra ricordate la frequenza di segnalazioni di questo tipo potrebbe rivelarsi piuttosto elevata.

Queste comunicazioni, e la documentazione necessaria a giustificazione dell’anomalia segnalata, dovranno essere trasmesse con le modalità che saranno indicate al punto 1.2, lett. d), della comunicazione stessa.

Il Provvedimento direttoriale in commento specifica espressamente la casella di Posta elettronica certificata da cui viene inviata la comunicazione; invece, non potranno essere inviate risposte, perché la stessa non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Seconda tipologia: risposta o regolarizzazione

Una volta appurato che lo scostamento segnalato non ha effetti in termini di maggiori imposte dovute, ma è riferito solamente a un errore di tipo meramente formale commesso dal contribuente, si tratta di decidere quale sia il miglior comportamento da adottare.

Occorre, cioè, valutare se sia opportuno procedere con la correzione della dichiarazione nella quale è presente l’errore oppure limitarsi a segnalare lo stesso utilizzando l’apposito canale dedicato.

Terza tipologia: errore sostanziale

Se dalle verifiche effettuate dovesse invece risultare che lo scostamento segnalato nella comunicazione risulta in tutto o in parte corretto, allora il contribuente, così come segnalato nello stesso Provvedimento direttoriale in commento, dovrà attivarsi utilizzando in modo combinato sia l’utilizzo della dichiarazione integrativa che il ravvedimento operoso, per ridurre il carico delle sanzioni applicabili all’irregolarità commessa.

Il rischio dei falsi positivi

La principale criticità delle campagne fondate sull’incrocio dei dati è rappresentata dai falsi positivi, cioè dalle comunicazioni inviate a contribuenti che non hanno commesso alcuna violazione oppure che presentano uno scostamento agevolmente spiegabile.

Nel caso dell’incrocio tra fatture, corrispettivi e redditi, il rischio è particolarmente evidente perché la data di emissione del documento non coincide necessariamente con il momento di rilevanza reddituale. La stessa anomalia può inoltre essere influenzata da note di variazione, regole di competenza, operazioni con diversa qualificazione fiscale e peculiarità del regime forfetario.

L’efficacia della compliance dipenderà, quindi, non solo dal numero di comunicazioni emesse, ma anche dalla capacità degli algoritmi di ridurre le posizioni impropriamente selezionate e dalla qualità delle informazioni messe a disposizione del contribuente per consentire una risposta consapevole.

Su questo aspetto è opportuno ricordare che in sede di Riforma dell’Amministrazione fiscale in ottica PNRR, il nostro Paese si è impegnato a incrementare gli incassi derivanti dalle attività di compliance, aumentando sia il numero di invii annui sia le entrate dagli stessi derivanti, e, al tempo stesso, di ridurre almeno del 5% all’anno il numero dei falsi positivi, cioè delle comunicazioni che risultano prive di fondamento.

Le altre campagne di compliance del 2026

La comunicazione del 5 ottobre 2026 non è un episodio isolato. Da anni, ormai, l’Agenzia delle Entrate utilizza tali strumenti per segnalare scostamenti, errori o anomalie nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, stimolandoli alla correzione degli stessi.

Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato il medesimo impianto normativo per attivare campagne di compliance aventi oggetto diverso, ma accomunate dall’incrocio di dati disponibili nelle banche dati a sua disposizione e dalla possibilità di correggere spontaneamente le anomalie.

Esaminiamo, in ordine temporale, le più recenti.

Provvedimento del 9 giugno 2026: Dichiarazione IVA omessa o incoerente

Con il Provvedimento del 9 giugno 2026 (prot. n. 172588/2026) sono state disciplinate le comunicazioni di compliance relative al periodo d’imposta 2025 per i soggetti per i quali emergeva la mancata presentazione della dichiarazione IVA oppure una possibile incoerenza tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e quanto riportato nella dichiarazione annuale presentata.

Le anomalie considerate riguardano, in particolare:

– la mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale;

– la presentazione della dichiarazione senza compilazione del quadro VE;

– l’indicazione nel quadro VE di operazioni attive fino a 1.000 euro, a fronte di dati telematici più elevati;

– la mancata compilazione del quadro VJ nei casi in cui i dati disponibili facciano presumere l’assolvimento di operazioni soggette a inversione contabile.

Il Provvedimento in oggetto conferma che la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici non sono utilizzati soltanto per i controlli successivi, ma anche per sollecitare la presentazione o la correzione della dichiarazione prima dell’avvio di un controllo o di un procedimento di accertamento vero e proprio.

Provvedimento del 14 maggio 2026: aiuti di Stato e aiuti de minimis

Con il Provvedimento del 14 maggio 2026 (prot. n. 143075/2026), l’Agenzia ha disciplinato una comunicazione di compliance relativa alla mancata registrazione di aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis nei registri RNA, SIAN e SIPA.

La campagna riguarda i contribuenti che, nelle dichiarazioni Redditi, IRAP o 770 relative al periodo d’imposta 2022, hanno indicato nello specifico prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS, dati erronei o non coerenti con le informazioni necessarie per la registrazione dell’agevolazione.

La logica è analoga a quella della campagna sulle fatture e sui corrispettivi: l’Amministrazione finanziaria individua una possibile incoerenza tra dati dichiarati e dati presenti nei registri, comunica l’anomalia e consente al contribuente di fornire elementi utili o di correggere la dichiarazione.

Questa tipologia di comunicazione presenta una particolare delicatezza, perché l’errore dichiarativo può riflettersi non soltanto sul corretto adempimento fiscale, ma anche sull’effettiva registrazione dell’aiuto e sulla sua compatibilità con i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

Provvedimento del 14 luglio 2026: anomalie ISA e comunicazioni preventive sulla qualità dei dati

Con il Provvedimento in oggetto (prot. n. 208057/2026), l’Agenzia delle Entrate ha avviato la consueta campagna annuale per segnalare anomalie o omissioni relative ai Modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2024.

Anche in questo caso, nella segnalazione vengono messi a disposizione del contribuente le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’omessa presentazione, all’inesattezza o incompletezza dei dati rilevanti ai fini ISA, prima della contestazione della violazione, invitandolo a trasmettere i dati mancanti o a correggere quelli inesatti.

La disciplina prevede, per l’omissione o l’inesatta comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro.

Il meccanismo di interlocuzione preventiva mira a consentire la correzione spontanea prima della contestazione e si inserisce nella più ampia strategia di utilizzo delle comunicazioni di anomalia come strumento di compliance.

Considerazioni conclusive

La nuova campagna del 5 ottobre 2026 conferma la centralità dell’incrocio tra dati IVA e dati reddituali nell’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione. Il controllo si sposta sempre più verso la fase di analisi preventiva e utilizza le informazioni già trasmesse dal contribuente attraverso i sistemi telematici.

Per imprese e forfetari, la presenza di fatture elettroniche e corrispettivi trasmessi in misura superiore ai ricavi o ai componenti positivi dichiarati non determina automaticamente una violazione. Essa costituisce un segnale che deve essere spiegato attraverso una riconciliazione contabile e fiscale.

Le ulteriori campagne del 2026 – dichiarazioni IVA omesse o incoerenti, aiuti di Stato non registrati e dati ISA omessi o inesatti – mostrano un disegno unitario: l’Agenzia utilizza le banche dati per individuare incoerenze, informa il contribuente e gli offre una finestra di regolarizzazione prima dell’adozione degli atti tipici dell’attività accertativa.

La risposta alla lettera di compliance non può quindi essere standardizzata. Deve essere preceduta da una verifica tecnica puntuale dell’anomalia e deve distinguere il semplice disallineamento informativo dall’effettiva sottrazione di materia imponibile.

Tenuto conto della delicatezza di queste ultime lettere di compliance si sottolinea la necessità di attivarsi sempre e comunque.

Se il contribuente non fornisce alcuna risposta alla lettera di compliance il rischio è quello di venire inseriti in apposite liste di soggetti da sottoporre a controllo fiscale soprattutto nei casi i cui l’entità dello scostamento segnalato dovesse assumere importi rilevanti sia in termini assoluti che relativi.

È in quest’ottica che deve essere interpretato il contenuto del par. 4 del Provvedimento in esame nel quale si specifica che i dati e gli elementi contenuti nelle comunicazioni vengono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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