Ravvedimento operoso: possibile dopo la cartella?

È possibile beneficiare del ravvedimento operoso, se veicolato da dichiarazione integrativa successiva alla notifica della cartella di pagamento?


Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, il quale, al comma 1, stabilisce che la sanzione è ridotta, nella misura dallo stesso indicata, sempreché la violazione non sia stata già constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il successivo comma 1-ter, introdotto dall’articolo 1 L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (e così come successivamente modificato), prevede però che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

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