Arbitrato societario. Mancato deposito della domanda presso il Registro delle Imprese. Effetti

Nel procedimento arbitrale societario, il deposito della domanda di arbitrato presso il Registro delle Imprese ex art. 838-ter c.p.c. costituisce un adempimento pubblicitario funzionale a rendere conoscibile la lite ai soci non parti, ma non integra una condizione di validità o procedibilità della domanda arbitrale. L’omissione non determina quindi, di per sé, la nullità del procedimento tra le parti, né può essere eccepita dal convenuto come vizio del rapporto processuale bilaterale. Il mancato deposito può tuttavia incidere sulla posizione dei soci pretermessi.

Introduzione  

In questo articolo analizziamo quali conseguenze giuridiche possano derivare dal mancato deposito della domanda di arbitrato presso il Registro delle Imprese, adempimento inderogabile previsto dall’art. 838-ter, comma 1, c.p.c. nell’ambito dell’arbitrato societario. Quali i possibili effetti nei confronti della società, dei soci, del convenuto e dei terzi estranei alla compagine sociale. 

La norma di riferimento  

L’arbitrato societario è oggi disciplinato dagli artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c., introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha trasferito nel codice di rito, con modificazioni pressoché nulle rispetto al testo previgente, salvo quanto si dirà, la disciplina già contenuta negli artt. 34–37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. In pratica ora tutte le disposizioni sull’arbitrato sono state raggruppate nel c.p.c.. La disciplina si applica ai procedimenti arbitrali instaurati successivamente al 30 giugno 2023. 

L’art. 838-ter c.p.c. (“Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”) dispone testualmente: 

«I. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci. 

II. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 838-bis, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, quarto comma. 

III. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. 

IV. Salvo quanto previsto dall’articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’articolo 818-bis, la sospensione dell’efficacia della delibera. 

V. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese». 

La natura giuridica dell’onere del deposito  

Il deposito presso il Registro delle Imprese, previsto dal comma 1, non integra una condizione di procedibilità della domanda arbitrale, né un requisito di validità del rapporto processuale che si instaura tra le parti in causa. Esso costituisce, piuttosto, un adempimento pubblicitario funzionalmente collegato al comma 2, la cui ratio è duplice: rendere conoscibile ai soci non parte la pendenza del giudizio arbitrale e, per questa via, far decorrere il termine di preclusione (“fino alla prima udienza di trattazione”) entro cui essi possono intervenire ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 c.p.c.. 

L’obbligo grava sulla parte che propone la domanda. La norma non fissa però un termine espresso, a differenza di altri depositi camerali (es. bilanci, art. 2435 c.c.): si ritiene pertanto che il deposito dovrebbe avvenire contestualmente o comunque a ridosso della proposizione/notifica della domanda. 

A differenza della pubblicità dichiarativa in senso tecnico prevista, ad esempio, dall’art. 2448 c.c. (che condiziona espressamente l’opponibilità ai terzi degli atti soggetti a iscrizione o deposito), la norma in esame non ricollega al deposito un’espressa efficacia di opponibilità erga omnes, ma un’accessibilità qualificata “ai soci”: si tratta quindi, per questa componente, di una pubblicità più vicina, nella sua funzione, a una pubblicità-notizia a beneficio della compagine sociale, che a un vero e proprio presupposto di efficacia del lodo verso soggetti esterni. 

Effetti del mancato deposito  

Esaminiamo ora gli effetti dell’eventuale mancato deposito della domanda di arbitrato presso il Registro delle Imprese, situazione che si verifica spesso, risultando tale adempimento molto trascurato, nella realtà operativa, come abbiamo più volte riscontrato. 

  1. Sanzioni?  

Nessuna sanzione espressa è prevista nell’art. 838-ter. La norma si limita a imporre l’adempimento, senza prevedere né nullità né sanzioni pecuniarie in caso di omissione. Risulta dubbia la applicabilità dell’art. 2630 c.c. (sanzione amministrativa pecuniaria, oggi da 103 a 1.032 euro, per omesso deposito presso il Registro delle Imprese di atti dovuti per legge “nei termini prescritti”). L’applicabilità è dottrinalmente incerta perché l’art. 838-ter non fissa un termine espresso, e la sanzione dell’art. 2630 c.c. presuppone un termine “prescritto” da violare. Non risulterebbero prassi consolidate delle Camere di Commercio che sanzionino specificamente questa fattispecie, come fanno per i bilanci. 

  1. Per la società e per gli amministratori  

L’omesso deposito non determina, di per sé, la nullità del procedimento arbitrale. Esso configura, tuttavia, l’inadempimento di un obbligo legale che il comma 5 dell’art. 838-ter c.p.c. attribuisce espressamente, per la fattispecie omologa dell’iscrizione dei dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo, “a cura degli amministratori”: per coerenza sistematica, il medesimo criterio soggettivo di imputazione vale per il deposito della domanda introduttiva. Ne può conseguire una responsabilità degli amministratori verso la società e verso i singoli soci, ove questi ultimi dimostrino di aver perso, a causa dell’omissione, la possibilità di intervenire tempestivamente nel giudizio arbitrale a tutela di una posizione giuridica propria. 

  1. Per il convenuto 

L’onere di deposito è posto nell’interesse dei soci estranei al giudizio, non delle parti del rapporto processuale bilaterale. Per tale ragione, la dottrina prevalente esclude che l’attore o il convenuto possano eccepire l’omesso deposito quale vizio proprio del procedimento intercorso tra loro: il rapporto processuale resta regolato dalle ordinarie regole sulla convenzione di arbitrato (artt. 816-bis e ss. c.p.c.), indipendentemente dall’adempimento pubblicitario. 

Il rischio per la parte vittoriosa (e quindi, in ultima analisi, anche per il convenuto se soccombente in prime cure ma vittorioso in sede di validità del lodo) è tuttavia indiretto: qualora un socio pretermesso impugni il lodo lamentando la lesione del proprio diritto di intervento a causa dell’omesso deposito, si prospetta un possibile motivo di impugnazione per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., con conseguente rischio di annullamento del lodo stesso. 

  1. Per i soci non parti 

È il profilo più delicato. In assenza del deposito, il termine di preclusione per l’intervento (“prima udienza di trattazione”) non può ritenersi validamente decorso nei confronti dei soci che non siano stati posti in condizione di conoscere la pendenza della lite: la preclusione, cioè, non è a essi opponibile. Ne derivano, alternativamente: (i) l’ammissibilità di un intervento tardivo, se la questione emerge prima della pronuncia del lodo; (ii) ove il lodo sia già stato reso, la possibilità di farne valere l’inopponibilità nei propri confronti, o di proporne l’impugnazione, lamentando la violazione del diritto di partecipazione al procedimento — violazione tanto più rilevante in quanto, ai sensi del comma 3, le statuizioni del lodo sono comunque vincolanti per la società, e dunque incidono indirettamente sulla posizione di tutti i soci. 

  1. Per i terzi estranei alla compagine sociale 

Per i terzi in senso proprio — soggetti esterni al rapporto sociale — la pubblicità di cui all’art. 838-ter, comma 1, c.p.c. non svolge la funzione di opponibilità generale erga omnes propria, ad esempio, dell’art. 2448 c.c., poiché la norma qualifica l’accessibilità come riferita “ai soci” e non ai terzi in generale. Il lodo resta pertanto, secondo i principi generali sugli effetti soggettivi del giudicato arbitrale, inopponibile ai terzi realmente estranei al rapporto sociale, a prescindere dall’avvenuto o mancato deposito. 

Conclusioni 

Il mancato deposito della domanda di arbitrato presso il Registro delle Imprese non invalida, di per sé, il procedimento arbitrale tra le parti in causa. 

Non è eccepibile dal convenuto come vizio del rapporto processuale bilaterale, ma può riflettersi, in via indiretta, in un motivo di impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c. se un socio pretermesso ne lamenta gli effetti. 

Nei confronti dei soci non parte, la preclusione all’intervento non decorre validamente in assenza del deposito: la relativa tutela può tradursi in intervento tardivo o in contestazione dell’efficacia del lodo nei propri confronti. 

Verso i terzi estranei alla compagine sociale, la pubblicità in esame non ha funzione di opponibilità erga omnes: il lodo resta comunque inopponibile a tali soggetti secondo le regole generali.  

In ogni caso sarà sempre praticabile un deposito tardivo.

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