Con la risposta a interpello n. 77/E/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione biennale dei termini di accertamento richiede la tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 500 euro. Il pagamento in contanti di valori bollati oltre tale soglia preclude, quindi, l’applicazione dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77/E/2026, si è recentemente espressa in merito alle condizioni di applicabilità del regime di riduzione dei termini di accertamento previsti in capo ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.
In particolare, la questione ha riguardato la possibilità di beneficiare di tale riduzione in caso di acquisto in denaro contante di valori bollati per importi superiori a 500 euro.
Come noto, l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, dispone che «il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500».
In altre parole, il citato articolo prevede che i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini delle imposte indirette che ai fini IVA, possano essere ridotti di 2 anni per «i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015).
Tale riduzione, tuttavia, trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai citati soggetti passivi.
La riduzione dei termini di accertamento di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, può essere invocata nel caso in cui i suddetti contribuenti:
- garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro;
- documentino tutte le operazioni attive mediante l’emissione di fatture elettronica via SdI e/o mediante la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
È bene evidenziare che, al fine di beneficiare dell’agevolazione oggetto di esame, i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente: in assenza di documentazione delle operazioni, con le modalità indicate di cui al citato punto 2), infatti, la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrano volontariamente.
Ai fini dell’agevolazione oggetto di esame, la tracciabilità dei pagamenti si considera garantita in caso di utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3, D.M. 4 agosto 2016, ossia in caso di utilizzo di carte di credito o debito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibili.
A ciò si aggiunga che l’ammontare pari a 500 euro, ai fini della sua quantificazione, deve essere considerato comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione.
Nel caso in cui anche un solo pagamento venga effettuato o ricevuto mediante strumenti diversi da quelli tracciati, l’agevolazione oggetto di esame non può trovare applicazione.
Un’ulteriore condizione che deve essere rispettata per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento è l’obbligo di comunicazione, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, dell’esistenza dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione in parola, nell’ambito della relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La mancata comunicazione, infatti, comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Ebbene alla luce dei principi sopra enunciati, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77/E/2026, ha statuito che, nel novero delle «operazioni di ammontare superiore a 500 euro» da compiersi mediante mezzi di pagamento tracciabili, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, «deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo» ed è, quindi, compreso anche l’acquisto di valori bollati.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha chiarito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la riduzione di 2 anni dei termini di accertamenti in presenza di pagamenti per l’acquisto di valori bollati mediante denaro contante (e, dunque, attraverso strumenti “non tracciabili”) per importi superiori a 500 euro.
