La “certificazione” tecnica R&S post constatazione delle violazioni

La certificazione MIMIT per R&S, Innovazione tecnologica e Design non è esperibile con efficacia vincolante se le violazioni sono già state constatate con PVC. Dopo la constatazione, resta comunque possibile valorizzare una relazione tecnica asseverata da un certificatore MIMIT come strumento difensivo nel contenzioso, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 883 del 4 aprile 2025.

Il sistema di certificazione delle attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Design e ideazione estetica, istituito dall’art. 23, commi 25, D.L. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2022 e gestito dal MIMIT, non è esperibile in presenza di violazioni già constatate.

L’art. 23, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 73/2022, come modificato dall’art. 1, comma 272, Legge n. 197/2022, dispone, infatti, che la certificazione possa essere richiesta «a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».

La facoltà di richiedere la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini dei crediti d’imposta ex art. 3, D.L. n. 145/2013, convertito in Legge n. 9/2014 (periodi d’imposta 2015-2019) e art. 1, commi 198208, Legge n. 160/2019 (periodi d’imposta dal 2020), è stata introdotta in ottica preventiva, fornendo un’attestazione tecnica dotata di efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria una volta decorsi 90 giorni dalla trasmissione al MIMIT.

Secondo quanto evidenziato dal Dipartimento della giustizia tributaria del Mef nel Paper “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto” dicembre 2025 – vol. 5, «la certificazione preventiva, in sostanza, si candida a divenire il fulcro del nuovo sistema: un nulla osta tecnico che, blindando la qualificazione degli investimenti, consente alle imprese di pianificare investimenti diretti all’innovazione al riparo da future contestazioni tributarie».

La procedura può essere avviata anche in caso di controllo in corso: né l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche, né la notifica del PVC con certificazione già in corso ne compromettono la validità.

Nemmeno la notifica dello schema d’atto rappresenta una causa ostativa alla richiesta di certificazione, purché l’iter sia avviato prima della notifica dell’atto impositivo.

In tali circostanze, l’atto di indirizzo MEF del 1° luglio 2025 invita il contribuente che si munisce della certificazione a darne collaborativamente comunicazione all’Amministrazione finanziaria per «evitare contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell’investimento».

Post constatazione delle violazioni in materia di credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design e ideazione estetica, le imprese non possono, dunque, avvalersi compiutamente della procedura di certificazione delle attività.

Eppure, anche in caso di credito contestato, la qualificazione tecnica degli investimenti effettuata da un certificatore iscritto all’albo MIMIT ha una valenza rilevante quale strumento difensivo.

In questo caso è da escludersi, anche se materialmente possibile, il caricamento in piattaforma della certificazione, ancorché priva di efficacia vincolante: infatti, nella lettera di incarico all’asseveratore, l’impresa richiedente deve dichiarare che le violazioni non sono già state constatate con PVC o contestate con atto impositivo.

Una strategia vincente, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, è quella di produrre alle Corti di Giustizia Tributarie una relazione tecnica asseverata rilasciata da un certificatore MIMIT fuori dalla piattaforma ministeriale, ma coerente ai modelli di certificazione allegati al decreto direttoriale del 5 giugno 2024 e alle Linee guida MIMIT del 4 luglio 2024.

Nella prassi, l’asseverazione di un certificatore MIMIT viene tenuta in ampia considerazione dai giudici, in qualità di valutazione offerta da un professionista qualificato e competente del settore, che non può trovare puntuale smentita sotto il profilo tecnico dall’Ufficio delle Entrate (si veda, ad esempio, la sentenza n. 883 del 4 aprile 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia Sezione/Collegio 5).

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