Le ultime indicazioni delle Entrate in materia di riapertura della partita IVA del de cuius

La cessazione dell’attività professionale non coincide con l’interruzione delle prestazioni, ma con la definizione di tutti i rapporti pendenti, inclusa la fatturazione e l’incasso dei compensi. In presenza di crediti non riscossi o prestazioni da fatturare, la partita IVA non può essere chiusa; in caso di decesso, gli eredi subentrano negli adempimenti, potendo anche riaprire la partita IVA per emettere le fatture. In caso di inerzia, il committente deve segnalare l’irregolarità all’Amministrazione finanziaria per evitare sanzioni, mentre restano in capo agli eredi gli obblighi fiscali e dichiarativi connessi.

Nel corso dell’annuale incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla procedura di riapertura della partita IVA del de cuius/professionista, a seguito di uno specifico quesito con il quale si chiedeva di avere conferma se gli eredi conservino l’obbligo di riaprire a posteriori una nuova partita IVA e di porre in essere i successivi adempimenti, tra cui l’obbligo di emettere fattura in riferimento a un tardivo pagamento.  

In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva, dunque, che il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2007, al punto 7.1, ha chiarito che, «l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale». 

Con la successiva risoluzione n. 232/E/2009, è stato, inoltre, precisato che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali«Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’articolo 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata». 

Principi sostanzialmente confermati e richiamati nella circolare n. 17/E/2012 (par. 5.1): laddove un contribuente «… cessi l’attività quando ancora esistono … compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, in linea di principio restano validi i chiarimenti già forniti …», fermo restando la possibilità – in alternativa – di «determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria». 

La circolare n. 10/E/2016 (par. 4.3.5) ha esteso la soluzione interpretativa sopra vista anche ai soggetti che fruiscono del regime forfettario (ex art. 1, commi 5489, Legge n. 190/2014). E con la risposta a interpello n. 299/E/2020 la linea interpretativa sui forfettari è stata traslata per il compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell’attività esercitata nel regime dei minimi.  

Tematiche riaffrontate con la risoluzione n. 34/E/2019: in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, e pertanto in queste ipotesi è ammissibile una deroga a quanto stabilito dall’art. 35-bis, D.P.R. n. 633/1972, che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro 6 mesi dalla data della sua morte. Peraltro, viene consentita all’istante la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA «anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta», ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso (in altre parole, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi che dovranno fatturare la prestazione eseguita non già a nome proprio ma in nome del de cuius). 

Ad analoghe conclusioni era già giunta la risposta alla consulenza giuridica n. 20/2019, restando, «peraltro, salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l’esigibilità dell’IVA rispetto al momento dell’effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA. In tale evenienza, vanno computate nell’ultima dichiarazione annuale IVA, ove effettuate, “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (così il comma 4 dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972)».  

Sempre in ordine agli adempimenti dell’erede che incassa la parcella del professionista deceduto, va segnalata la risposta a interpello n. 118/2025. Le Entrate, innanzitutto, richiamano la risposta a interpello n. 163/2012, ove è stato precisato come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente, l’erede mantiene l’obbligo di emettere la fattura, «riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l’onere di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell’omessa fatturazione […]» Pertanto, osservano le Entrate, nel caso di specie, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l’istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest’ultimo l’obbligo di “regolarizzare” l’operazione, come prescritto dal citato comma 8 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. Norma – come riformulata a opera dell’art. 2, comma 1, lett. d), n. 7), D.Lgs. n. 87/2024 – che a oggi prevede che, il cessionario/committente, in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare l’applicazione della sanzione ivi prevista, non deve più emettere autofattura (o regolarizzare la fattura ricevuta) e versare l’imposta (o la maggiore imposta) all’Erario, ma deve solo comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare. A tal fine, è stato istituito il codice TD29, utilizzabile nel sistema di interscambio (SDI) a decorrere dal 1° aprile 2025: «Deve, conseguentemente, intendersi parzialmente superata la soluzione resa con la risposta n. 52/E del 2020, ove – in caso di inerzia degli eredi – era stato rimesso al cessionario/committente il compito di versare l’IVA relativa al compenso (da corrispondere, dunque, alla controparte al netto dell’imposta). Stante la modifica normativa, dunque, il compenso andrà corrisposto all’istante al lordo dell’imposta e sarà onere del medesimo chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento. Solo laddove l’istante rimanga inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione di rito disposta dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista. Va da sé che, in tale evenienza, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di agire nei confronti dell’erede per recuperare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi». 

E da ultimo, rispondendo al quesito posto nel corso dell’annuale incontro con la stampa specializzata, le Entrate ricordano che, con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista – come, ad esempio, la presentazione della dichiarazione IVA e l’eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse – l’art. 35-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede, poi, che tali obblighi «[…] possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore». 

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