La circolare n. 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico della fiscalità degli ETS, chiarendo che l’iscrizione al RUNTS è necessaria ma non sufficiente: è richiesto un rispetto sostanziale e continuativo dei requisiti. La disciplina si fonda sul criterio di non commercialità basato sul rapporto costi/ricavi, con specifiche soglie e margini di tolleranza, mentre permane la distinzione con la disciplina IVA.
La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un documento di portata storica per l’intero universo del Terzo Settore, poiché offre un inquadramento organico della fiscalità degli Enti del Terzo Settore (ETS) nel contesto della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS).
Il punto di partenza ineludibile è la qualifica stessa di ETS: ai sensi dell’art. 4, comma 1, CTS, sono tali gli enti iscritti al RUNTS che svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale elencate dall’art. 5, CTS, senza scopo di lucro. La circolare conferma che l’iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva della qualifica di ETS, chiarendo così che l’appartenenza al Terzo Settore non può desumersi né da una mera autoqualificazione statutaria né dal solo perseguimento in fatto di finalità solidaristiche. Allo stesso tempo, però, il documento evidenzia con chiarezza che l’iscrizione, pur necessaria, non è di per sé sufficiente a garantire la fruizione del regime fiscale agevolato: ciò che rileva è anche il rispetto sostanziale e continuativo dei requisiti statutari e operativi previsti dalla disciplina di settore.
Ne deriva che la qualifica fiscale dell’ente non può essere considerata come uno status acquisito una volta per tutte, ma richiede una costante coerenza tra forma giuridica, contenuto dello statuto e attività effettivamente svolte.
Sul piano dell’assetto statutario, il CTS richiede, dunque, agli ETS di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale, il cui perimetro è normativamente delimitato e non passibile di interpretazioni estensive. Ciò significa, in termini pratici, che lo statuto deve individuare tali attività con sufficiente precisione, evitando formulazioni generiche o eccessivamente ampie che potrebbero esporre l’ente a contestazioni in sede di controllo.
Accanto a tali attività, l’art. 6 del CTS consente lo svolgimento di attività diverse, purché previste dallo statuto e caratterizzate da secondarietà e strumentalità, da valutare anche secondo i parametri quantitativi richiamati dalla circolare, ossia il limite del 30% delle entrate complessive oppure del 66% dei costi complessivi. Anche questo aspetto assume un rilievo che non è soltanto organizzativo, ma immediatamente fiscale, poiché il superamento di tali soglie incide sul test di commercialità complessivo dell’ente e può riflettersi sulla relativa qualifica ai fini IRES. In questa prospettiva, la circolare rafforza l’idea che la compliance degli ETS non si esaurisca nel dato formale dell’iscrizione al RUNTS, ma richieda un allineamento costante tra missione istituzionale, assetto statutario e concreta gestione delle attività.
Il cuore della nuova disciplina fiscale risiede, infatti, nell’art. 79, CTS, che introduce un criterio autonomo fondato sul confronto tra ricavi e costi effettivi e si pone in rapporto di specialità rispetto ai criteri generali del TUIR, con conseguente inapplicabilità agli ETS dell’art. 149 per effetto dell’art. 89, CTS. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, comprensivi non solo dei costi diretti, ma anche di quelli indiretti, finanziari e tributari correttamente imputati.
La clausola di tolleranza prevista dalla norma consente ai ricavi di superare i costi fino al 6% per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi; al quarto anno consecutivo di superamento, l’ente non può più beneficiare di tale margine di tolleranza, con conseguente applicazione del regime ordinario secondo i presupposti normativi rilevanti.
Sul versante dell’IVA, la Riforma del Terzo Settore conferma la persistente divergenza tra imposte dirette e IVA, poiché non ha introdotto una disciplina IVA parallela a quella IRES: ne deriva che un’attività può essere non commerciale ai fini delle imposte dirette e restare comunque rilevante ai fini IVA in base ai presupposti del D.P.R. n. 633/1972.
La posizione IVA degli ETS va quindi rivalutata alla luce delle esenzioni previste dall’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, nei termini chiariti dalla circolare. In questo quadro, la compliance fiscale dipende in misura decisiva dall’adeguatezza della governance e dei controlli interni: la contabilità analitica per centri di costo costituisce uno strumento essenziale ai fini probatori per dimostrare la corretta imputazione dei costi e il rispetto delle soglie di non commercialità. Il bilancio e la relazione di missione assumono un ruolo centrale nell’attestare la coerenza tra attività svolte, risorse impiegate e finalità istituzionali, mentre l’organo di controllo e il revisore legale sono chiamati a monitorare in corso d’anno i rischi di scivolamento verso la commercialità. Per le realtà di minori dimensioni, l’art. 86, CTS, prevede inoltre un regime forfettario semplificato per ODV e APS con ricavi non superiori a 85.000 euro, applicabile ai fini IRES e IVA.
In definitiva, la tenuta del sistema fiscale di un ente del Terzo Settore non dipende da un adempimento occasionale, ma da un processo di governance integrata che coinvolge statuto, assetto organizzativo, contabilità, controlli interni e corretta qualificazione delle attività svolte.
