La manovra 2026 introduce l’art. 54-bis.1 del D.P.R. 633/1972, che prevede un controllo automatizzato IVA in caso di omessa dichiarazione, basato sui dati già disponibili all’Agenzia delle Entrate (fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE). Il contribuente può pagare con sanzioni ridotte, presentare osservazioni o impugnare l’atto. Resta comunque possibile un successivo accertamento induttivo, con sanzioni calcolate solo sulla maggiore IVA accertata.
Con la manovra per il 2026, il Legislatore introduce una importante novità ai fini accertativi IVA, mediante il nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, che di fatto stabilisce un controllo automatico applicabile in caso di omessa dichiarazione IVA.
In premessa evidenziamo subito che non sussiste analogo intervento sul fronte delle imposte sui redditi: in caso di omessa dichiarazione, resta sempre in piedi la possibilità, da parte dell’ufficio, di espletare un c.d. accertamento induttivo puro (sia ai fini delle II.DD. che ai fini IVA), ossia quella tipologia di controllo che può trovare fondamento anche su elementi presuntivi non qualificati, vale a dire privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (si parla di “presunzioni semplicissime”).
La modifica normativa interviene solo in campo IVA e si sostanzia in una sorta di nuovo accertamento automatizzato, che dovrebbe essere eseguito mediante un avviso bonario (ma al riguardo è necessario attendere il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate per comprendere gli aspetti procedurali pratici), senza impedimento di un’eventuale azione accertativa. Pertanto, in caso di omessa dichiarazione IVA, lo scenario che si prefigura è il seguente:
- anzitutto, scatta il nuovo accertamento automatizzato;
- dopo di che, l’ufficio potrà sempre eseguire un accertamento completo.
Ciò posto, il recupero automatizzato è teso a liquidare subito l’IVA che l’Amministrazione finanziaria può ricostruire in capo al contribuente sulla base delle informazioni disponibili. La liquidazione, in particolare, avviene in funzione de:
1. le risultanze delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
2. i totali dei corrispettivi telematici trasmessi;
3. le ulteriori elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Rispetto all’importo in questo modo determinato, sarà inizialmente riconosciuto solo l’ammontare dei versamenti effettuati, ma non il riporto del credito risultante dalla dichiarazione precedente, che però dovrebbe essere riconosciuto in sede di eventuale confronto successivo alla notifica dell’atto automatico.
In tale direzione, infatti, ricordando che per i controlli automatizzati non è mai prevista la procedura che transita per l’invio dello schema d’atto, è lo stesso nuovo art. 54-bis.1 a prevedere che entro i successivi 60 giorni alla notifica il contribuente ha facoltà di produrre proprie osservazioni difensive, che verranno vagliate dall’ufficio. Ricevuto l’atto, pertanto, il contribuente ha 3 alternative:
- accettare lo stesso e pagare, potendo fruire della rateazione ma non della compensazione. In caso di accettazione ottiene la riduzione delle sanzioni ad un terzo;
- produrre, come detto, proprie osservazioni difensive per chiedere la rideterminazione della liquidazione;
- impugnare l’atto.
Nel caso delle osservazioni difensive, il vaglio dell’ufficio può condurre, o meno, alla revisione anche parziale dell’atto. Se le tesi del contribuente non sono accolte, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo della propria contestazione. Se, invece, le tesi del contribuente vengono condivise, anche solo parzialmente, l’ufficio procede alla liquidazione del nuovo importo e dalla successiva notifica dell’atto modificato decorrono nuovamente 60 giorni per la valutazione del contribuente.
Sul fronte sanzionatorio, trattandosi di un’attività di controllo, si sarà sempre in presenza della sanzione piena prevista per le omesse dichiarazioni, ossia la sanzione del 120%, mentre non può mai trovare applicazione la sanzione del triplo di quella prevista per gli omessi versamenti (dunque, di fatto, del 75%), che per esplicita previsione normativa scatta soltanto se il contribuente agisce prima dell’avvio del controllo del Fisco. Come detto, il contribuente può accettare la contestazione, nel qual caso fruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3, ossia al 40%.
Essendosi in presenza di un’omessa dichiarazione, ricordiamo che non è mai possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In ultimo, il Legislatore reca anche una disposizione di coordinamento per la corretta determinazione delle sanzioni in caso di reiterazione dell’azione di accertamento dopo la liquidazione automatizzata finora commentata. Nello specifico, viene precisato che l’ammontare su cui calcolare la sanzione in caso di accertamento induttivo successivo deve essere determinato in riferimento alla differenza tra la maggiore IVA accertata induttivamente e quella già oggetto di recupero con l’atto automatizzato. In termini pratici, se con la liquidazione automatizzata si recupera un ammontare IVA di 40, in caso di successivo accertamento che porta il recupero complessivo IVA a 100, l’imposta richiesta nel nuovo atto sarà pari a 60, così come la sanzione per omessa dichiarazione dovrà applicarsi in riferimento al medesimo importo di 60.
Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo.
