La risposta a interpello n. 77/E /2026 ha precisato che anche il sostenimento in contanti di costi non accompagnati dall’obbligo di fattura elettronica o da corrispettivo telematico per importi superiori a euro 500 fa venir meno la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento.
Anche il sostenimento in contanti di costi non accompagnati dall’obbligo di fattura elettronica o da corrispettivo telematico per importi superiori a euro 500 fa venir meno la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 77/E pubblicata ieri, 12 marzo 2026.
L’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, svolge una funzione importante nel rapporto tra Fisco e contribuenti, introducendo un meccanismo premiale di grande interesse per le imprese e i professionisti: la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette (come IRES e IRAP). Tale beneficio non è tuttavia incondizionato, ma risulta strettamente subordinato a una rigida adesione a criteri di trasparenza aziendale, primo fra tutti l’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti (sia effettuati che ricevuti) relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La citata risposta dell’Agenzia delle Entrate interviene proprio per chiarire i limiti applicativi di questa norma, rispondendo a un dubbio operativo dalle conseguenze potenzialmente gravose.
La controversia nasce da un’istanza della società “Alfa”, la quale intendeva effettuare pagamenti in denaro contante per importi superiori a 500 euro per acquistare valori bollati. Poiché tali acquisti non sono tipicamente accompagnati dall’emissione di una fattura elettronica né da un corrispettivo telematico, la società riteneva che queste specifiche uscite non rientrassero tecnicamente nella definizione di “operazioni” rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, il contribuente sosteneva che l’utilizzo del contante per questa specifica finalità, e il successivo riversamento nel conto cassa, non dovesse determinare la decadenza dal beneficio della riduzione dei termini di accertamento.
Prima di esaminare la fattispecie specifica, l’Agenzia delle Entrate delinea la struttura dei requisiti necessari per fruire dello sconto biennale sui controlli. Il beneficio, applicabile in relazione ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, spetta ai soggetti passivi IVA (per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia) che soddisfino congiuntamente numerose condizioni. In primo luogo, il contribuente deve documentare tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni e prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) e/o attraverso la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. La mera tracciabilità dei pagamenti non è sufficiente se mancano queste forme di documentazione, e non possono beneficiare dello sconto nemmeno i soggetti esonerati da tali obblighi che non vi aderiscano volontariamente. In secondo luogo, è necessario garantire l’uso di mezzi tracciabili per tutti i pagamenti ricevuti e per tutte le spese di acquisto di ammontare superiore a 500 euro. È fondamentale notare che tale limite va considerato comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche qualora non incidano sulla base imponibile dell’operazione. Infine, i contribuenti devono indicare l’esistenza di tali presupposti nella relativa dichiarazione annuale dei redditi; in caso contrario, la riduzione dei termini diviene inefficace.
Il cuore della risposta n. 77/E/2026 risiede nelle motivazioni alla base del rigetto della tesi del contribuente. L’Agenzia rifiuta l’idea che l’acquisto di valori bollati sia un’attività estranea al perimetro agevolativo. Al contrario, viene ribadito un principio di onnicomprensività: per individuare correttamente le “operazioni di ammontare superiore a 500 euro”, deve essere inclusa la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio della propria impresa o professione, incluso l’acquisto di valori bollati. La norma di attuazione (il Decreto ministeriale 4 agosto 2016) non lascia d’altronde spazio a deroghe: la riduzione dei termini decade integralmente, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, se il contribuente ha effettuato o ricevuto “anche un solo pagamento” mediante strumenti non tracciabili.
In buona sostanza, la conclusione dell’Amministrazione finanziaria è perentoria: effettuare acquisti di valori bollati pagando in contanti cifre superiori ai 500 euro (e quindi con strumenti non tracciabili) costituisce di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento.
