Il mancato contraddittorio legittima i parametri

Con la
sentenza
n. 17646 del 6 agosto
2014, la
Cassazione si è espressa sullo
scostamento
accertato tra il risultato ottenuto attraverso l’applicazione dei
parametri e quanto esposto in dichiarazione, disponendo che la differenza deve essere
giustificata non dall’ufficio, bensì
dal
contribuente attraverso il contraddittorio.
L’Agenzia delle entrate è ricorsa per Cassazione avverso la sentenza della
CTR del Lazio, che dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento con il quale, applicando i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, era stata rettificata la dichiarazione IVA di una Snc.
La CTR aveva censurato la
carenza motivazionale dell’atto impugnato, rilevando che si trattasse di un “
atto
prestampato” e che i parametri enunciano una mera
presunzione
semplice, a cui
deve
seguire
un esame se pur minimo in relazione alla gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati per una corretta valutazione del soggetto sottoposto a verifica“.
Gli
ermellini, richiamando la
sentenza 26635/09, hanno
confermato che l’
accertamento tramite
parametri (o studi di settore) rappresenta un
sistema di
presunzioni
semplici, la
cui
gravità,
precisione e
concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard”, ma nasce a seguito di un
contraddittorio con il contribuente,
da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell’accertamento. In particolare, è il
contribuente che ha l’
onere di
provare la presenza di
condizioni che
giustificano lo
scostamento dagli standard e, di conseguenza, l’
esclusione dell’applicazione di tali
parametri all’impresa.
La
motivazione dell’atto di accertamento non può quindi limitarsi a rilevare uno scostamento, ma deve essere integrata dimostrando la
concreta
applicabilità dello “standard” prescelto oltre che le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Da questo giudizio si conclude che:
  • l’applicazione dei parametri genera un sistema di presunzioni semplici;
  • il contribuente ha la facoltà di contestarne l’applicazione provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale nell’ambito del contraddittorio cui lo deve invitare l’ufficio;
  • l’atto impositivo deve dare motivata contezza delle ragioni che inducono l’ufficio a non ritenere attendibile le ragioni del contribuente.
L’efficace applicazione dei
parametri è dunque
condizionata alla concreta attivazione del
contraddittorio: se il contraddittorio non si è attivato perché il contribuente, seppur invitato, non vi ha partecipato o si è astenuto dal citare argomenti in grado di rimodulare le intenzioni dell’ufficio, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata attraverso l’applicazione dello strumento presuntivo (nel caso di specie i parametri).

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