La contabilizzazione delle provvigioni degli agenti

In un precedente contributo è stato ricordato come entro il prossimo 31 dicembre gli agenti e i rappresentanti di commercio dovranno presentare al proprio committente o casa mandante, al fine di usufruire della ritenuta in misura ridotta, la dichiarazione di avvalersi nella propria opera di dipendenti o terzi.

Secondo il disposto dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, infatti, sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia si applica la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%, da commisurare, secondo la regola generale, al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte.

Con la presentazione della dichiarazione (applicabile anche al caso delle provvigioni occasionali) l’ammontare delle ritenute, sempre nella misura del 23% sarà applicata non sul 50% della base imponibile ma sul 20%.

L’adempimento non va però ripetuto ogni anno, ma solo se non eseguito precedentemente; la dichiarazione, difatti, una volta spedita resta valida fino a revoca. È chiaro che se in corso d’anno le condizioni per le quali è stata fatta richiesta dovessero modificarsi occorrerebbe, entro 15 giorni, inviare una nuova comunicazione. La dichiarazione va inviata per raccomandata A/R (o PEC) e ha effetto dall’anno successivo.

Contabilmente la rilevazione delle provvigioni è la seguente.

All’atto del ricevimento della fattura dell’agente, l’impresa committente dovrà rilevare il debito verso questi e il relativo costo, oltre l’Iva.

Diversi a Debiti vs Agente X (sp)
Provvigioni passive (ce)
Erario c/Iva (sp)

Occorrerà, entro il 16 del mese successivo, liquidare i contributi Enasarco con chiusura del debito verso l’agente per la quota di sua spettanza e rilevare i contributi a carico del preponente.

Diversi a Debiti vs Enasarco (sp)
Contributi Enasarco (ce)
Debito vs Agente X (sp)

All’atto del pagamento della fattura all’agente occorrerà rilevare la ritenuta.

Debito vs Agente X (sp) a Diversi
a Erario c/ritenute (sp)
a Banca c/c (sp)

Dal canto suo l’agente rileverà l’emissione della fattura come segue:

Diversi a Diversi
Banca c/c (sp)
Erario c/ritenute (sp)
Enasarco c/trattenute preponente (sp)
a Provvigioni attive (ce)
a Erario c/iva (sp)

Si ricorda che la ritenuta si applica, al lordo della trattenuta Enasarco, su ogni compenso percepito dall’Agente o rappresentante.

Infine occorre tenere a mente che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, se le provvigioni sono operate nell’anno n+1, quindi nell’anno successivo a quello in cui sono rilevate per competenza, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, allora esse si scomputano – a scelta – nel periodo d’imposta di competenza ovvero nel periodo d’imposta nel quale sono operate; diversamente, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, esse si scomputano nel periodo d’imposta nel quale sono operate.

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