La rilevanza fiscale dei bonus edilizi nel reddito di lavoro autonomo: dal “nulla di fatto” al principio di onnicomprensività 

Il trattamento tributario applicabile al differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta (tipicamente bonus edilizi ex art. 121, D.L. n. 34/2020) da parte di esercenti arti e professioni ha subito una radicale inversione di rotta a seguito della Riforma fiscale attuata dal D.Lgs. n. 192/2024. L’Agenzia delle Entrate, con 2 recenti documenti di prassi (risposte a interpello n. 171/E/2025 e n. 6/E/2026), ha ridisegnato il perimetro impositivo di tali operazioni, passando dalla totale irrilevanza fiscale a una piena imponibilità, seppur con un meccanismo di calcolo complesso basato sul principio di cassa. 

Fino alla fine del 2023, la posizione dell’Amministrazione finanziaria era di segno opposto rispetto all’attuale. Con la risposta a interpello n. 472/E del 30 novembre 2023, l’Agenzia aveva chiarito che il differenziale positivo maturato dal professionista (ovvero la differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto scontato) non generava materia imponibile

Il ragionamento si fondava sulla vecchia formulazione dell’art. 54, TUIR, che legava il reddito professionale alla percezione di “compensi” , in relazione al quale l’Agenzia sosteneva che tale provento non fosse qualificabile né come compenso per prestazioni professionali, né come corrispettivo per la cessione di clientela o elementi immateriali. Di conseguenza, l’operazione era considerata fiscalmente neutra: il costo non era deducibile e l’utilizzo del credito non generava ricavi tassabili. 

Lo scenario è mutato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, che ha riscritto l’art. 54, comma 1, TUIR, introducendo il principio di onnicomprensività. La nuova norma stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale» e le spese sostenute. Sulla base di questo nuovo principio, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 171/E/2025 e n. 6/E/2026, ha affermato che l’acquisto di crediti fiscali da parte del professionista rientra ora nella sfera dell’attività professionale, attraendo a tassazione i relativi flussi economici. 

L’aspetto più tecnico e dibattuto dei nuovi chiarimenti riguarda le modalità di determinazione del reddito. L’Agenzia non tassa il “differenziale” in sé nel momento in cui matura, ma scompone l’operazione in 2 fasi distinte, applicando rigorosamente il principio di cassa

  • il corrispettivo pagato per l’acquisto del credito è considerato una spesa deducibile (inerente all’esercizio dell’attività) nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo pagamento al cedente (criterio di cassa); 
  • l’intero valore nominale del credito costituisce un componente positivo di reddito nel momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione tramite modello F24

Questa impostazione crea un disallineamento temporale, poiché nell’anno di acquisto (es. 2024), il professionista deduce l’intero costo, abbattendo il reddito imponibile, mentre negli anni successivi (es. 2025, 2026, etc.), quando utilizza le quote annuali del credito per pagare le imposte, dovrà tassare l’intero importo compensato come se fosse un incasso. 

Un punto cruciale chiarito dalla risposta n. 6/E/2026 riguarda la tutela dell’affidamento per gli acquisti effettuati prima della Riforma. L’Agenzia ha tracciato una linea netta basata sulla data di acquisto del credito, poiché: 

  • per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la vecchia disciplina (risposta n. 472/E/2023) con conseguente irrilevanza fiscale (sia dal lato costo, sia dal lato provento); 
  • per i crediti acquistati dall’1 gennaio 2024, si applica integralmente il nuovo regime, con conseguente deduzione del costo nell’anno di acquisto e tassazione del valore nominale nell’anno di utilizzo

La risposta n. 6/E/2026 ha, infine, colmato una lacuna relativa all’IRAP. Poiché per le associazioni professionali la base imponibile IRAP è determinata assumendo i componenti positivi e negativi così come rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (art. 8, D.Lgs. n. 446/1997), la nuova disciplina si riflette anche sul tributo regionale. Pertanto, per i crediti acquistati dal 2024 da studi associati, il costo è deducibile e l’utilizzo è imponibile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

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