<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
        <channel>
		<title>EC News - Area fiscaleRSS APP - EC News - Area fiscale - Newsletter Feed</title>
	<atom:link href="https://www.ecnews.it/fiscale/rss-app/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecnews.it/fiscale/fiscale/rss-app/</link>
	<description>sabato 4 Aprile 2026</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 22:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
        	
	<image>
		<url>https://www.ecnews.it/app/themes/euroconference-2025/assets/images/favicon.ico</url>
		<title>EC News - Area fiscaleRSS APP - EC News - Area fiscale - Newsletter Feed</title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/fiscale/rss-app/</link>
	</image>
        
		<item>
				<title><![CDATA[Regimi agevolativi e attrattività del sistema fiscale: le novità del Decreto Legge n. 38/2026 - di Settore Fisco e Diritto d’Impresa di Assolombarda]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/mondo-professione/osservatorio-imprese-e-professioni/regimi-agevolativi-e-attrattivita-del-sistema-fiscale-le-novita-del-decreto-legge-n-38-2026/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:06:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Settore Fisco e Diritto d’Impresa di Assolombarda]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/mondo-professione/osservatorio-imprese-e-professioni/regimi-agevolativi-e-attrattivita-del-sistema-fiscale-le-novita-del-decreto-legge-n-38-2026/</guid>
        					<description><![CDATA[Con il Decreto-Legge n. 38/2026 il Legislatore è intervenuto nuovamente sui regimi fiscali agevolativi destinati ai contribuenti che trasferiscono la [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<p><strong><br></strong>Con il Decreto-Legge n. 38/2026 il Legislatore è intervenuto nuovamente sui regimi fiscali agevolativi destinati ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia, chiarendo in via definitiva l’incompatibilità tra la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR) e il nuovo regime degli impatriati (art. 5, DLgs. 209/2023).</p>



<p>Il divieto di cumulo, già previsto nel previgente regime degli impatriati (DLgs. 147/2015), non era stato riproposto nella nuova disciplina. In assenza di una previsione espressa, l’Agenzia delle Entrate – in sede di interpello – aveva ritenuto ammissibile la fruizione congiunta dei due regimi, consentendo l’applicazione del regime degli impatriati ai redditi di fonte italiana e della flat tax ai redditi esteri.</p>



<p>Ne derivava un’intensità del beneficio fiscale difficilmente riscontrabile in altri ordinamenti, tale da rendere il sistema italiano non solo particolarmente attrattivo, ma anche potenzialmente esposto a rilievi critici in ambito europeo, sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell’Unione. Il decreto interviene dunque a colmare questa lacuna, eliminando ogni incertezza interpretativa ed escludendo in via definitiva la possibilità di cumulo, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2027.</p>



<p>L’intervento normativo offre tuttavia lo spunto per una riflessione più ampia sull’attrattività del sistema fiscale italiano che, anche alla luce delle recenti modifiche, continua a risultare particolarmente competitivo per le persone fisiche, mentre appare molto meno efficace sul fronte dell’attrazione di imprese estere e del reshoring delle attività produttive.</p>



<p></p>



<p><strong>L’attrattività per le persone fisiche</strong></p>



<p>La globalizzazione, le tecnologie digitali e il lavoro da remoto hanno reso la residenza fiscale una variabile strategica, che riguarda una parte sempre più significativa di contribuenti: persone fisiche ad alta capacità reddituale, lavoratori altamente qualificati, manager e imprenditori. Per questi soggetti, l’ordinamento italiano ha introdotto negli ultimi anni misure di forte appeal, rivolte tanto ai lavoratori quanto ai contribuenti ad alta capacità reddituale.</p>



<p>La prima disciplina agevolativa, introdotta nell’ordinamento allo scopo di attrarre capitale umano, è stata quella riservata ai docenti e ai ricercatori (articolo 44, D.L. 78/2010) che consente – al ricorrere di specifici requisiti – un’esenzione fino al 90% del reddito imponibile per un periodo che può estendersi, in taluni casi, fino a 13 anni.</p>



<p>A tale disciplina agevolativa si affianca il regime degli impatriati &#8211; comunemente noto come “rientro dei cervelli” &#8211; che nel tempo ha conosciuto diverse modifiche.  Nelle versioni più favorevoli, l’agevolazione ha previsto l’esclusione dalla base imponibile fino al 70% (o al 90% per i trasferimenti nel Mezzogiorno). Attualmente, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, l’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riconosce un’esenzione del 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro.</p>



<p>Di particolare rilievo è poi la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis, TUIR), che prevede un’imposta sostitutiva pari a 300.000 euro annui sui redditi di fonte estera, per un massimo di 15 anni. Si tratta di un regime che offre un significativo abbattimento del carico tributario, risultando particolarmente attrattivo per individui con elevati redditi globali.</p>



<p>Completa il quadro il regime più evocativo, la&nbsp;flat tax al 7% per pensionati esteri<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Si tratta di uno strumento forse meno rilevante in termini di gettito ma che collega direttamente la leva fiscale a finalità di riequilibrio demografico e sviluppo locale.</p>



<p>Nel loro complesso, queste misure delineano un sistema altamente competitivo nell’intercettare contribuenti ad alta mobilità.</p>



<p>Tuttavia, tale assetto solleva anche profili critici sul piano dell’equità orizzontale. Il divario tra il trattamento riservato ai nuovi residenti e quello applicabile al resto dei contribuenti – assoggettati a un carico fiscale tra i più elevati in Europa e a livelli retributivi medi inferiori rispetto ai principali partner europei – rischia infatti di generare percezioni di iniquità, alimentando fenomeni di sfiducia nei confronti del sistema fiscale.</p>



<p></p>



<p><strong><br>L’attrattività per le imprese: criticità strutturali e prospettive</strong></p>



<p>Per le imprese, il quadro è profondamente diverso.</p>



<p>Per il mondo produttivo, infatti, il tema dell’attrattività non può essere ridotto al solo carico fiscale: le decisioni di localizzazione si fondano su un insieme articolato di fattori sistemici, come la certezza e la rapidità dei procedimenti amministrativi, la semplicità e la chiarezza del quadro normativo, la stabilità delle regole fiscali e il contenimento dei costi di compliance.</p>



<p>Inoltre, per un’impresa la pianificazione degli investimenti deve svilupparsi su orizzonti temporali pluriennali. La continua modifica delle agevolazioni, la loro natura temporanea e la complessità operativa riducono la prevedibilità del rendimento atteso.</p>



<p>Per questo, per rendere il Paese realmente competitivo sul piano produttivo, appare necessario intervenire prioritariamente sulla semplificazione amministrativa, sulla riduzione degli oneri burocratici e sul rafforzamento della certezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.</p>



<p>Inoltre, a differenza dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche, manca una analoga disposizione che favorisca il trasferimento dall’estero di nuove attività produttive. Nel contesto della recente riforma fiscale, è stata prevista l’introduzione di una specifica misura volta a favorire il reshoring in Italia di imprese precedentemente delocalizzate o costituite all’estero<a href="#_ftn2" id="_ftnref2">[2]</a>. Tuttavia, l’effettiva operatività della misura è subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea.</p>



<p>Purtroppo, ad oggi, la disposizione non risulta attuata e l’interlocuzione con le autorità europee pare interrotta, determinando un vuoto normativo proprio nel segmento – quello dell’attrazione di imprese – che maggiormente necessita di interventi strutturali.</p>



<p>Il rischio è quello di un’attrattività “sbilanciata”: efficace nel favorire il trasferimento in Italia di nuovi contribuenti, ma meno incisiva nel sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo.</p>



<p>Appare dunque necessaria una strategia più ampia e coerente, capace di coniugare competitività fiscale, certezza del diritto e crescita economica, evitando squilibri tra le diverse componenti del sistema.</p>



<p></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a> Previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a> L&#8217;art. 6 del DLgs. 209/2023, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, ha introdotto un nuovo regime agevolato per le attività economiche &#8220;impatriate&#8221; in Italia. Esso riguarda, in estrema sintesi, i redditi derivanti da attività di impresa e arti e professioni esercitate in forma associata svolte in precedenza in un Paese estero extra-UE o non appartenente allo Spazio economico europeo e trasferite nel territorio dello Stato.&nbsp; Tali redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare.</p>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/02/25_02_18_imm_articolo_Osservatorio_imprese_professioni_Assolombarda-1.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide  - di Viviana Grippo]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/guida-alle-scritture-contabili/liscrizione-in-bilancio-delle-disponibilita-liquide/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:05:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Viviana Grippo]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/guida-alle-scritture-contabili/liscrizione-in-bilancio-delle-disponibilita-liquide/</guid>
        					<description><![CDATA[In sede di bilancio è essenziale verificare la corretta rilevazione delle disponibilità liquide (cassa e banca), controllando saldi, riconciliazioni e [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>In sede di bilancio è essenziale verificare la corretta rilevazione delle disponibilità liquide (cassa e banca), controllando saldi, riconciliazioni e rispetto della normativa antiriciclaggio. Secondo l’art. 2424 c.c. e il principio contabile OIC 14, tali poste devono essere iscritte e valutate correttamente, includendo moneta, assegni e depositi anche in valuta estera. Particolare attenzione va posta a riconciliazioni bancarie, interessi e ritenute, nonché alla corretta imputazione per competenza dei movimenti di fine esercizio.</em></p>
</blockquote>



<p>In seno alle&nbsp;<strong>attività di redazione di bilancio</strong>&nbsp;è necessario occuparsi dei&nbsp;<strong>controlli&nbsp;sui conti</strong>&nbsp;aperti alle&nbsp;<strong>disponibilità liquide</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>In merito,&nbsp;occorre chiedersi se:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è stata controllata la <strong>corrispondenza tra il saldo contabile e la giacenza effettiva</strong>; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>cassa è sempre positiva</strong>; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>ci sono <strong>sospesi di cassa</strong> da registrare; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>ci sono <strong>assegni o valori bollati</strong> da registrare; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>non siano stati fatti movimenti di liquidità di cassa</strong> oltre il limite dell’antiriciclaggio di 3.000,00 euro; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>è stata <strong>effettuata la riconciliazione</strong> tra saldo contabile e saldo dell&#8217;estratto conto bancario; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>sono state <strong>predisposte le schede di riconciliazione</strong> con gli e/c bancari; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>sono stati rilevati <strong>correttamente gli interessi sui c/c bancari</strong> e la relativa ritenuta su interessi attivi; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>è presente in archivio <strong>la certificazione delle ritenute</strong> operate dalla banca o il riepilogo liquidazioni/ interessi; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>le disponibilità in <strong>valuta estera</strong> sono state valutate correttamente. </li>
</ul>



<p>Partendo dal&nbsp;<strong>dettato codicistico,</strong>&nbsp;occorre ricordare che l’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50DC8236A42C1E49CB6E08657CBA1682110DA66C751A6FE6594FC3183A54005E70A956BA2952A4897BFE1C5F8BC924BA1FBAA4975A56E7C80C2274E1880FE6C97DD0E34D521E7EC56B34A41A45DDEE3CAF830D7F70E0B1A77F9099DFC675D4E54C0741E8F28DB925ACC1CBFD82962A6C1A12681D0D0474454E72F094A71AC53E098552A09A43135FB2C310E05B5DD2E67BC071AD26784FAC5DDB1A364C4C1E5916A" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 2424,&nbsp;c.c.</strong></a>,&nbsp;prevede che le disponibilità liquide vengano iscritte alla voce dell’attivo circolante in talo modo denominata e&nbsp;<strong>suddivise tra</strong>:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>depositi bancari</strong> e postali; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>assegni;</strong> </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>denaro e valori in cassa</strong>. </li>
</ul>



<p>Con riferimento alla cassa occorre,&nbsp;innanzi tutto,&nbsp;aver verificato che il&nbsp;<strong>saldo</strong>&nbsp;indicato al&nbsp;<strong>31/12</strong>&nbsp;corrisponda alla&nbsp;<strong>reale entità di denaro disponibile</strong>&nbsp;in tale data;&nbsp;questo è di certo il&nbsp;<strong>controllo più banale</strong>&nbsp;da affiancare ad altri controlli quale quello&nbsp;<strong>sui saldi del mastro cassa</strong>&nbsp;che, in corso d’anno, devono sempre essere positivi.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Si tratta di un controllo di prassi,&nbsp;<strong>non può difatti esistere una cassa negativa</strong>&nbsp;per il semplice fatto che il denaro in cassa c’è o non c’è. Può accadere tuttavia che il&nbsp;<strong>mastro</strong>&nbsp;presenti un&nbsp;<strong>saldo</strong>&nbsp;<strong>negativo</strong>&nbsp;dovuto semplicemente alla&nbsp;<strong>registrazione in medesima data prima di una uscita e successivamente di una entrata</strong>, nel rigo relativo all’uscita potrebbe risultare un saldo negativo. In tal caso non si verifica alcuna problematica contabile.&nbsp;</p>



<p>Vanno poi effettuati appositi controlli sull’eventuale esistenza dei&nbsp;<strong>sospesi di cassa</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>L’OIC&nbsp;14,&nbsp;stabilisce che nei&nbsp;<strong>conti accesi alle disponibilità liquide</strong>&nbsp;sono rilevati tutti i&nbsp;<strong>movimenti in entrata e in uscita</strong>&nbsp;avvenuti entro la data di bilancio, di conseguenza le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell&#8217;esercizio, sono rilevate come&nbsp;<strong>disponibilità liquide nell’esercizio successivo,</strong>&nbsp;anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio&nbsp;<strong>sono rilevate nell’esercizio successivo</strong>.&nbsp;</p>



<p>In particolare,&nbsp;il&nbsp;Principio&nbsp;contabile n.&nbsp;14 specifica che le disponibilità liquide possono comprendere&nbsp;<strong>moneta, assegni e depositi bancari e postali</strong>&nbsp;anche espressi in valuta estera e che in particolare la voce denaro e valori in cassa devono intendersi costituiti da&nbsp;<strong>moneta e valori bollati come francobolli, marche da bollo,</strong>&nbsp;carte bollate.&nbsp;<strong>Non sono invece considerate disponibilità liquide le cambiali e i titoli</strong>.&nbsp;</p>



<p>Sempre tra i controlli della cassa va espletato anche il controllo del rispetto delle&nbsp;<strong>norme antiriciclaggio</strong>, occorre quindi assicurarsi che&nbsp;<strong>non siano stati fatti movimenti di cassa oltre il limite dell’antiriciclaggio</strong>&nbsp;pari, per il 2026,&nbsp;<strong>a&nbsp;5.000,00&nbsp;euro.</strong>&nbsp;</p>



<p>Quanto alle disponibilità in&nbsp;<strong>valuta estera,</strong>&nbsp;occorre controllare la corretta valutazione delle stesse, l’OIC&nbsp;14 stabilisce difatti che esse siano valutate al cambio in&nbsp;<strong>vigore alla data di chiusura dell’esercizio</strong>.&nbsp;</p>



<p>Circa i controlli sui&nbsp;<strong>c/c bancari</strong>&nbsp;innanzitutto occorre&nbsp;<strong>riconciliare il saldo dell’estratto conto</strong>&nbsp;fornito dalla banca al 31/12 con il&nbsp;<strong>saldo del conto riportato in contabilità</strong>, in caso di differenze occorre predisporre apposito foglio di riconciliazione. Si ricordi che, secondo l’OIC&nbsp;14,&nbsp;«<em>I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell&#8217;esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell&#8217;esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell&#8217;esercizio successivo</em>».&nbsp;</p>



<p>Va poi&nbsp;verificata la&nbsp;<strong>corretta rilevazione degli interessi attivi o passivi</strong>&nbsp;sul c/c bancario, gli&nbsp;<strong>interessi passivi</strong>&nbsp;diverranno esigibili solo dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati&nbsp;anche se la relativa&nbsp;liquidazione, annuale, avverrà comunque&nbsp;<strong>entro il&nbsp;31 dicembre</strong>, ne consegue che negli e/c di fine anno le aziende troveranno la&nbsp;<strong>liquidazione degli interessi ma non il loro computo a storno del saldo</strong>.&nbsp;</p>



<p>Al ricevimento dell’estratto conto con la&nbsp;<strong>determinazione degli interessi passivi</strong>&nbsp;l’azienda dovrà comunque procedere alla rilevazione di questi trattandosi di costi di competenza&nbsp;dell’anno trascorso, la&nbsp;<strong>scrittura contabile sarà&nbsp;</strong>quindi:&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Interessi passivi (ce)</td><td>a</td><td>Debiti vs Banca …..(sp)</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Quanto agli <strong>interessi attivi</strong>, invece, anche questi verranno conteggiati annualmente, ma accreditati al 31/12; quindi, al 31/12, le banche procederanno alla <strong>determinazione degli interessi sui c/c bancari dell’ultimo trimestre.</strong> </p>



<p>Si ricorda che,&nbsp;in caso di interessi attivi,&nbsp;<strong>occorre rilevare</strong>&nbsp;non il netto accreditato, ma&nbsp;<strong>il lordo e la relativa ritenuta subita&nbsp;nella misura del 26%</strong>&nbsp;(ritenuta&nbsp;che poi dovrà essere portata in diminuzione del debito&nbsp;IRES&nbsp;in dichiarazione dei redditi).&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Volendo fare un semplice esempio,&nbsp;supponiamo che la Banca X accrediti sul c/c interessi attivi per euro&nbsp;5<strong>.000,00 liquidando ritenute per euro&nbsp;1.300,00</strong>, la scrittura contabile sarà la seguente:&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Diversi</td><td>a</td><td>Interessi attivi (ce)</td><td class="has-text-align-right" data-align="right"></td><td class="has-text-align-right" data-align="right">5.000,00</td></tr><tr><td>Banca c/c (sp)</td><td></td><td></td><td class="has-text-align-right" data-align="right">3.700,00</td><td class="has-text-align-right" data-align="right"></td></tr><tr><td>Erario c/ritenute subite (sp)</td><td></td><td></td><td class="has-text-align-right" data-align="right">1.300,00</td><td class="has-text-align-right" data-align="right"></td></tr></tbody></table></figure>



<p>In ultimo, giova ricordare che in sede di redazione del bilancio, l’OIC 14 impone di <strong>valutare le disponibilità liquide</strong> secondo i seguenti criteri: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>depositi bancari, i depositi postali e gli assegni</strong> (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al <strong>presumibile valore di realizzo</strong>. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>denaro e i valori bollati</strong> in cassa sono valutati al <strong>valore nominale</strong>; </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>le <strong>disponibilità in valuta estera</strong> sono valutate al cambio in vigore alla data di <strong>chiusura dell’esercizio.</strong> </li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2025/12/shutterstock_334043390-1.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Contributi previdenziali compensati: per i forfettari il recupero a tassazione avviene nel quadro LM - di Fabio Garrini]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/dichiarazioni/contributi-previdenziali-compensati-per-i-forfettari-il-recupero-a-tassazione-avviene-nel-quadro-lm/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:04:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Garrini]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[DICHIARAZIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/dichiarazioni/contributi-previdenziali-compensati-per-i-forfettari-il-recupero-a-tassazione-avviene-nel-quadro-lm/</guid>
        					<description><![CDATA[Per i contribuenti in regime forfetario, i contributi previdenziali dedotti e successivamente compensati o rimborsati devono essere recuperati a tassazione [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Per i contribuenti in regime forfetario, i contributi previdenziali dedotti e successivamente compensati o rimborsati devono essere recuperati a tassazione nel quadro LM, riducendo i contributi deducibili dell’anno. A differenza dei regimi ordinari, la deduzione avviene direttamente sul reddito forfetario, con eventuale eccedenza riportabile secondo l’art. 10 TUIR. La logica è evitare doppi benefici fiscali: il recupero avviene con la stessa imposta sostitutiva, mentre in caso di uscita dal regime tornano applicabili le regole ordinarie.</em></p>
</blockquote>



<p>Per i contribuenti forfettari, i&nbsp;<strong>contributi previdenziali dedotti dal reddito</strong>&nbsp;e&nbsp;successivamente rimborsati o utilizzati in compensazione&nbsp;<strong>devono essere recuperati a tassazione</strong>&nbsp;con indicazione nel quadro LM, a&nbsp;<strong>decurtazione dei contributi deducibili</strong>&nbsp;per la medesima annualità.&nbsp;</p>



<p>L&#8217;<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D656959879CFA13C4AE6D7E6C4007563874207D7AB7D4EBCB8DD98411CFBA0312665146EBC82B8190FBCE7EE90A8F6303170514DE03FF4CCB475F7A6716A5BDB51AD8AE64FCF849591A453D997809CB7B83565E86FBE9C0D65CA032F21D6DB25CA8E8D3C53957C8AE100E49F597DAAF3BE6809131EBF1DE4EAFB5791954FCC150A823FA61FBEA563A1EFBBF7F76B1C9482E902BAD2546227B" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 1, commi da 54</strong></a>&nbsp;a&nbsp;<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D656959879CFA13C4AE6D7E6C4007563874207D7AB7D4EBCB8DD98411CFBA0312665146EBC82B8190FBCE7EE90A8F6303170514DE03FF4CCB475F7A6716A5BDB51AD8AE64FCF849591A453D997809CB7B83565E86FBE9C0D65CA032F21D6DB25CA8E8D3C53957C8AE100E49F597DAAF3BE6809131EBF1DE4EAFB5791954FCC150A823FA61FBEA563A1EFBBF7F76B1C948AC3309E0BBF33498" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>89,&nbsp;Legge n. 190/2014</strong></a>,&nbsp;prevede&nbsp;un&nbsp;<strong>regime fiscale agevolato&nbsp;rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d&#8217;impresa</strong>, arti o professioni in possesso di determinati requisiti; l’utilizzo di tale regime, oltre a un meccanismo di tassazione decisamente agevolato,&nbsp;<strong>attribuisce numerose semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti.</strong>&nbsp;</p>



<p>Per quanto in questa sede interessa, va rammentato che i&nbsp;<strong>contribuenti che hanno esercitato opzione per tale regime determinano il reddito con criteri forfettari</strong>&nbsp;(da qui il nome attribuito al regime stesso), applicando a tale reddito un’aliquota d’imposta sostitutiva particolarmente agevolata pari al 15%;&nbsp;in talune situazioni, ossia quando sono soddisfatti i requisiti previsti dal&nbsp;<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D656959879CFA13C4AE6D7E6C4007563874207D7AB7D4EBCB8DD98411CFBA0312665146EBC82B8190FBCE7EE90A8F6303170514DE03FF4CCB475F7A6716A5BDB51AD8AE64FCF849591A453D997809CB7B83565E86FBE9C0D65CA032F21D6DB25CA8E8D3C53957C8AE100E49F597DAAF3BE6809131EBF1DE4EAFB5791954FCC150A823FA61FBEA563A1EFBBF7F76B1C948C7C566C54C4050CA" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>comma 65</strong></a>,&nbsp;<strong>per un periodo di 5 anni&nbsp;sarà possibile applicare&nbsp;la minore misura del&nbsp;5%.</strong>&nbsp;</p>



<p>Venendo alla questione che si intende esaminare, per i contribuenti che applicano il regime forfettario,&nbsp;<strong>la deduzione dei contributi&nbsp;</strong>previdenziali avviene in maniera<strong>&nbsp;diversa</strong>&nbsp;a quanto previsto per gli altri contribuenti&nbsp;<strong>titolari di partita IVA.</strong>&nbsp;</p>



<p>Imprese e professionisti che applicano regimi ordinari devono indicare i&nbsp;<strong>contributi pagati nell’anno nel quadro RP in deduzione dal reddito complessivo assoggettato all’IRPEF</strong>; diversamente,&nbsp;i forfettari portano in deduzione&nbsp;direttamente nel quadro LM i contributi previdenziali pagati nel corso del periodo d’imposta.&nbsp;</p>



<p>A tal fine, i&nbsp;<strong>contributi deducibili vanno indicati in colonna 2 del rigo LM35</strong>, mentre in&nbsp;<strong>colonna 1 dovrà essere evidenziato l’ammontare complessivo dei contributi versati.</strong>&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="975" height="36" src="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/04/image-2.png" alt="" class="wp-image-151490" srcset="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/04/image-2.png 975w, https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/04/image-2-300x11.png 300w, https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/04/image-2-768x28.png 768w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></figure>



<p>Tale&nbsp;<strong>modalità di indicazione non è una facoltà</strong>, ma deve considerarsi obbligatoria: i contributi previdenziali e assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime agevolato, nei&nbsp;<strong>limiti in cui trovano capienza in tale reddito.</strong>&nbsp;</p>



<p>Solo&nbsp;<strong>l’eventuale eccedenza&nbsp;rispetto al reddito dichiarato nel quadro LM</strong>&nbsp;è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E0E5B5956483FE38717BFF6BA4018854A4D6C4B2F795913385F4DD40B5D82720F74CF98017ED64A367E7A3988331BF09243FDD70F1A4209EADE16988F6F6B4EFA6F8833786A0EFF429F3105FBDB2626E59F125DB7D164AA3B7F5119E2244BF9F7AEAFACDAF6E2EB3FD6D2594A16AE336EDEDF4FE6D10176338637966474864BDE8" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 10,&nbsp;TUIR</strong></a>; detta eccedenza&nbsp;può essere&nbsp;<strong>riportata nel quadro RP tra gli oneri deducibili</strong>, al rigo RP21&nbsp;(previa indicazione nel rigo&nbsp;di monitoraggio&nbsp;LM49).&nbsp;</p>



<p>Nel caso di utilizzo in&nbsp;<strong>compensazione di crediti previdenziali</strong>,&nbsp;in quanto tali contributi sono stati&nbsp;in precedenza&nbsp;oggetto di deduzione dal reddito del contribuente, occorre di fatto procedere a&nbsp;<strong>dichiarare un reddito imponibile</strong>; ordinariamente, per i contribuenti che non utilizzano il regime forfettario, detto reddito deve essere indicato nel&nbsp;<strong>quadro RM e può fruire della tassazione separata</strong>.&nbsp;</p>



<p>Per i contribuenti forfettari, al verificarsi di tale ipotesi,&nbsp;<strong>occorre seguire una strada diversa.</strong>&nbsp;</p>



<p>Come chiarito&nbsp;nella&nbsp;<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1FB73D6344EEE51A562E0D3988D9368E4BDF53922DFC0DA3A7BE7EE5280C7DE67868088EECE5AB3804B43EA66549B7EFCB15A2232FFA737EA8C1954B89B41364647E9C757288403EC2855B32B3B7320DB4D87190AEAD3EC9B860F22BAAFCFFC1F3A3A59BB66D436392F5828FEA8DC93F2B312D562C25D954A4D40A6F632C5A9CA4C20E07983239FB844D380C0A62E33A83C9F6AF748482311A" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>risposta a&nbsp;interpello&nbsp;n.&nbsp;400/E/2019</strong></a>, nel caso di utilizzo in compensazione dell’eccedenza&nbsp;INPS&nbsp;maturata nell’anno precedente, i&nbsp;<strong>forfettari recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel quadro LM;</strong>&nbsp;tale posizione è stata peraltro confermata anche nelle istruzioni alla compilazione del modello redditi.&nbsp;</p>



<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate,&nbsp;<strong>tale importo non va considerato un componente positivo da indicare al rigo LM22,&nbsp;</strong>ma piuttosto occorre procedere alla riduzione dei contributi previdenziali pagati e deducibili nell’anno: quindi, operativamente,&nbsp;<strong>il rigo LM35</strong>, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell’anno&nbsp;per il quale si sta compilando la dichiarazione, deve essere&nbsp;<strong>decurtato dei crediti previdenziali</strong>&nbsp;usati in compensazione nel corso della medesima annualità.&nbsp;</p>



<p>La motivazione di tale scelta&nbsp;<strong>è legata a una questione di equità</strong>:&nbsp;nel caso di contribuente forfettario, tali contributi sono stati dedotti dal reddito sottoposto a imposta sostitutiva (nel quadro LM),&nbsp;e quindi hanno&nbsp;<strong>offerto un vantaggio pari al 15%</strong>&nbsp;(aliquota d’imposta normalmente applicabile per tali contribuenti).&nbsp;</p>



<p>Quindi, onde evitare trattamenti illogici, inserendoli nel quadro LM a riduzione dei contributi previdenziali deducibili si&nbsp;<strong>ottiene una tassazione al 15%,</strong>&nbsp;di fatto restituendo il vantaggio precedentemente ottenuto.&nbsp;</p>



<p><strong>Questo funziona correttamente</strong>, sotto il piano logico,&nbsp;<strong>quando il contribuente permane nel regime forfettario</strong>, mentre nel caso di fuoriuscita si genera&nbsp;un dubbio applicativo: in tal&nbsp;caso, infatti,&nbsp;il contribuente&nbsp;non compilerà più il quadro LM (a riprova di questo si vedano le istruzioni che impongono, in caso di fuoriuscita, di inserire&nbsp;<strong>gli acconti di sostitutiva versati nel quadro RN, a scomputo dell’IRPEF&nbsp;dovuta</strong>).&nbsp;</p>



<p>La soluzione più plausibile è quella di&nbsp;<strong>ritornare alle regole ordinarie</strong>:&nbsp;<strong>l’importo dell’eccedenza</strong>&nbsp;utilizzato in compensazione&nbsp;<strong>tornerà a essere assoggettato a tassazione</strong>&nbsp;secondo i criteri “tradizionali”, cioè mediante la tassazione separata di cui all’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E0E5B5956483FE38717BFF6BA4018854A4C73957BA7314F382AEEE036832409EA9DBDDE1738F28195C6882E4B20BFE9C03A15DDBECE1EE8EAFEEE3B34D4862161C450F4829DE1BEB762695088663BE9D237154EBEC7EA7213A15416B970EF980CE4E0B269AA3F76A8706A133C89045887446722FC5184255682A3263FE18D825F0" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 17,&nbsp;TUIR</strong></a>, con indicazione&nbsp;<strong>nel quadro RM.</strong>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2025/12/shutterstock_2066562596-1.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Contrasti valutativi sul sindacato della Finanza in ordine agli errori contabili correggibili - di Luciano Sorgato e Paolo Meneghetti &#8211; Comitato Scientifico Master Breve 365]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/contrasti-valutativi-sul-sindacato-della-finanza-in-ordine-agli-errori-contabili-correggibili/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:03:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luciano Sorgato e Paolo Meneghetti &#8211; Comitato Scientifico Master Breve 365]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[REDDITO IMPRESA E IRAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/contrasti-valutativi-sul-sindacato-della-finanza-in-ordine-agli-errori-contabili-correggibili/</guid>
        					<description><![CDATA[Il D.Lgs. n. 192/2025 introduce nell’art. 83 TUIR il comma 1-ter, disciplinando il rilievo fiscale della correzione degli errori contabili non rilevanti [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Il D.Lgs. n. 192/2025 introduce nell’art. 83 TUIR il comma 1-ter, disciplinando il rilievo fiscale della correzione degli errori contabili non rilevanti entro termini definiti. Il nodo interpretativo riguarda la nozione di errore “rilevante” e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacarne la qualificazione, tra esigenze di certezza e rischio di contenzioso. In assenza di chiarimenti normativi, permane incertezza applicativa, rendendo auspicabile un intervento legislativo che definisca in modo stabile i limiti del controllo fiscale.</em></p>
</blockquote>



<p>L’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D788CB18151BC145DB195049C413F86AFAD3E43E216A556A76872A5C97CECE1B4F255B1D443405D33E083C8032F2B75EE9E9B494B26C51BF2DC7F5E7B051F2FDDD3AED75D96D00E3764D274FD44B06DB4CAB6E43609DDDCF6D64542EE7BADEED7BF4DC8A7CA576B76DD07384AB664CA4F48044667D0C63E3197DD1E9BD0B65E3537C4FDCD155371020293D81E3D61AED04A27DC09E16DE7FB" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art 4 del Decreto correttivo n. 192/2025</strong></a>,&nbsp;nell’innovare la precedente disciplina ha inserito all’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B461B16F25C15345ABBD1BBE6B5D9D6E2498312980F72B0018065BECBE43FFA75D2D59E3DDCCB58756F2D5E714D2F77CF7B037A4306E35DF2E0789BC73EE97D8587F5551F0920C8F58BB623F8C50E2067BF16E427DB7A518A6D690D71A3593579885285DAFE6AA27713C75E10F182F98276" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art.&nbsp;83,&nbsp;TUIR</strong></a>,&nbsp;il&nbsp;<strong>nuovo comma 1-</strong><strong><em>ter</em></strong>&nbsp;a mente del quale&nbsp;«<em>I soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili,&nbsp;</em><strong><em>diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti,&nbsp;</em></strong><em>assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo&nbsp;a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente&nbsp;rilevati&nbsp;o avrebbero dovuto esserlo e, comunque entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza</em>».&nbsp;La questione che sta comportando la&nbsp;maggiore tensione interpretativa è rappresentata dall’inciso&nbsp;«<strong><em>diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti</em></strong><strong>»&nbsp;</strong>e,&nbsp;in particolare,&nbsp;se&nbsp;<strong>l’inquadramento dell’errore come “rilevante” sia o meno sindacabile dall’Amministrazione&nbsp;finanziaria</strong>.&nbsp;Preliminarmente si rappresenta come nella prospettiva allineata dei&nbsp;Principi&nbsp;contabili OIC (OIC 29) e dei&nbsp;Principi&nbsp;contabili internazionali (IAS 1),&nbsp;l’inquadramento dell’errore come rilevante dipende dall’alterazione che esso&nbsp;(individualmente o congiuntamente ad altri errori) riversa sulle&nbsp;<strong>decisioni economiche che i destinatari del bilancio assumono</strong>&nbsp;dal suo contenuto informativo.&nbsp;È&nbsp;opinione comune che lo spartiacque tra&nbsp;<strong>errore non rilevante</strong>&nbsp;(correggibile) ed&nbsp;<strong>errore rilevante</strong>&nbsp;(non correggibile)&nbsp;risente di una&nbsp;<strong>componente valutativa di tipo soggettivo</strong>&nbsp;che ne&nbsp;impedisce,&nbsp;al di là del modulo puramente&nbsp;teorico di definizione,&nbsp;una&nbsp;<strong>configurazione concettuale di tipo oggettivo</strong>, per cui un libero sindacato dell’Amministrazione&nbsp;finanziaria&nbsp;sulla natura dell’errore&nbsp;introdurrebbe&nbsp;un elemento di instabilità della correzione.&nbsp;<strong>Gli Autori&nbsp;</strong>che si sono pronunciati sulla questione<strong>&nbsp;appaiono divisi&nbsp;</strong>tra coloro che ammettono lo scrutinio&nbsp;<em>sic et&nbsp;sempliciter</em>&nbsp;della Finanza e coloro che lo escludono in virtù della versione letterale a cui ha fatto ricorso il&nbsp;Legislatore:&nbsp;«<em>errori iscritti in bilancio come rilevanti</em>»&nbsp;in luogo della più&nbsp;immediata e semplice&nbsp;scrittura normativa&nbsp;«<em>errori rilevanti</em>».&nbsp;Per tali ultimi Autori&nbsp;l’iscrizione in bilancio recupererebbe,&nbsp;come&nbsp;<strong>elemento costitutivo della fattispecie dell’errore,&nbsp;la condotta contabile del redattore del bilancio</strong>, interdicendo il sindacato esterno dell’Amministrazione&nbsp;finanziaria.&nbsp;A tale proposito,&nbsp;viene fatto rinvio all’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B4666FC7C2057F76D27478047DE5B7DD87287B61FB9F68913D6B98326F79E75FD6DE98E2E36A8230CDE08FEAB68F20F710306C1638AE23DC7437ECC29C37459A4FEA9DBD62F9B511708049D206AF704615CA520786171E753BFE72687D07F18E9D6F4FC7D7A1AAAC79657A2243A97C5646D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art.&nbsp;102, comma 6,&nbsp;TUIR</strong></a>,&nbsp;sulla&nbsp;cui portata disciplinare&nbsp;si è consolidato l’orientamento della Cassazione,&nbsp;a mente del quale:&nbsp;«<em>Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione&nbsp;</em><strong><em>che dal bilancio non risultino imputate</em></strong><em>&nbsp;ad incremento del costo dei beni&nbsp;ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo&nbsp;di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili&nbsp;…</em>»&nbsp;ritenendolo assumibile&nbsp;a parametro di comparazione&nbsp;con il passo letterale dell’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D788CB18151BC145DB195049C413F86AFAD3E43E216A556A76872A5C97CECE1B4F255B1D443405D33E083C8032F2B75EE9E9B494B26C51BF2DC7F5E7B051F2FDDD3AED75D96D00E3764D274FD44B06DB4CAB6E43609DDDCF6D64542EE7BADEED7BF4DC8A7CA576B76DD07384AB664CA4F48044667D0C63E3197DD1E9BD0B65E3537C4FDCD155371020293D81E3D61AED04A27DC09E16DE7FB" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art 4,&nbsp;Decreto correttivo n. 192/2025</strong></a>&nbsp;«<em>errori iscritti in bilancio come rilevanti</em>».&nbsp;&nbsp;</p>



<p>È&nbsp;indubbio che&nbsp;l’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B4666FC7C2057F76D27478047DE5B7DD87287B61FB9F68913D6B98326F79E75FD6DE98E2E36A8230CDE08FEAB68F20F710306C1638AE23DC7437ECC29C37459A4FEA9DBD62F9B511708049D206AF704615CA520786171E753BFE72687D07F18E9D6F4FC7D7A1AAAC79657A2243A97C5646D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art.&nbsp;102, comma 6,&nbsp;TUIR</strong></a>,&nbsp;<strong>vincoli il giudizio dei Verificatori,</strong>&nbsp;dal momento che non solo la lettera della legge&nbsp;«<em>che dal bilancio non risultino imputate</em>»&nbsp;ricorre a una sintassi che demanda in modo inequivoco&nbsp;al solo contribuente&nbsp;<strong>la decisione del regolamento fiscale</strong>&nbsp;da riservare alle specifiche spese del&nbsp;<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B4666FC7C2057F76D27478047DE5B7DD87287B61FB9F68913D6B98326F79E75FD6DE98E2E36A8230CDE08FEAB68F20F710306C1638AE23DC7437ECC29C37459A4FEA9DBD62F9B511708049D206AF704615CA520786171E753BFE72687D07F18E9D6F4FC7D7A1AAAC79657A2243A97C5646D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>comma 6 dell’art 102</strong></a>,&nbsp;ma tale versione letterale è anche&nbsp;<strong>l’epilogo normativo con cui è stato sanato il contrasto storico</strong>&nbsp;che si era acceso sul regolamento fiscale di tale novero di spese. In grande sintesi,&nbsp;tale norma si ricongiunge storicamente all’art. 55 del&nbsp;Regolamento&nbsp;n. 560 dell’11 luglio 1907 il quale individuava la&nbsp;<strong>categoria delle spese incrementative</strong>&nbsp;prevedendo&nbsp;la&nbsp;<strong>deduzione dal reddito d’impresa delle spese di produzione e di conservazione</strong>, manutenzione,&nbsp;di restauro e di innovazione dei locali e delle&nbsp;macchine,&nbsp;<strong>limitatamente a quella parte</strong>&nbsp;che&nbsp;<strong>non andava in aumento del valore degli uffici</strong>&nbsp;e della potenza&nbsp;<strong>delle macchine</strong>.&nbsp;Nel proseguo del tempo,&nbsp;l’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50DC8236A42C1E49CB6E48141C31A2DF967454DD98F90143420051727CECA93B8D44E0FE5CACF088DBE32647D23C515501D58C003CA841F89A74CCFE477E39252999A5F144C50B9A4D126CC75E1FEA5C3FAE1E7BB2924F1230C16797844E7A86C74DDEC62A7C531AECCA18DB077298D8C8F24D2244A29BBB4378E5CCB71460C91E1FB9871B06A6EDC0429FB32C3A370891CC121CC37DC4F7D0A" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 98 del T.U. del 1958 n. 645</strong></a>, dispose che&nbsp;<strong>le spese incrementative</strong>, comprese quelle di manutenzione straordinaria, dovevano essere&nbsp;<strong>ammortizzate quale parte integrante del costo dei beni cui inerivano,</strong>&nbsp;lasciando, quindi,&nbsp;intendere che&nbsp;<strong>soltanto le spese di manutenzione ordinaria erano deducibili nell’esercizio del loro sostenimento.</strong>&nbsp;Allo scopo di far cessare i contrastanti orientamenti determinatasi in ordine ai concetti di spesa incrementativa e di spesa di manutenzione ordinaria e in tal modo&nbsp;<strong>eliminare ogni incertezza al riguardo</strong>, nell’ambito della riforma tributaria del 1973&nbsp;venne introdotta&nbsp;all’ultimo comma dell’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51891C879C2B8A5CBAC8903F64B61481B143E6ED98D7F321DDD8CCA8F24C33109976C004818FAF5E8DEF7ADAB205E503784F168520598A9DCF6F8F3B6469883E0AD8D0A79E265379FA0519AE98DBFA874D7283C31D1E383433AB5D2B724C305B6584A412E5110B4F900F811A44A3FEE9F09FAFEE8D92EA49BA2A1CB76DBC8D760E00E2DBFC02022D76B3058B8695FC425A" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art 68, D.P.R.&nbsp;n.&nbsp;597/1973</strong></a>,&nbsp;una&nbsp;<strong>presunzione assoluta che raccordava il diritto fiscale di deduzione dei costi di manutenzione</strong>, esclusi solo quelli riguardanti l’ampliamento,&nbsp;<strong>con il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili</strong>&nbsp;risultanti all’inizio del periodo d’imposta, con l’aggiunta della previsione che disponeva&nbsp;la&nbsp;<strong>deducibilità dell’eccedenza in quote costanti nei&nbsp;5&nbsp;periodi d’imposta successivi.</strong>&nbsp;Tale rigidità strutturale del riportato&nbsp;criterio fiscale&nbsp;incontrò la netta&nbsp;<strong>disapprovazione dell’Assonime</strong>&nbsp;che,&nbsp;con la&nbsp;circolare&nbsp;n.&nbsp;57/1983, ritenne che la regola posta dall’ultimo comma dell’art 68 doveva venire correlata&nbsp;ai soli costi che, in quanto considerati d’esercizio, l’impresa imputava&nbsp;al&nbsp;Conto&nbsp;dei profitti e delle perdite (ora&nbsp;Conto&nbsp;economico). In altri termini,&nbsp;<strong>l’impresa doveva essere ritenuta libera di patrimonializzare i costi non ritenuti di esercizio</strong>, in quanto&nbsp;intesi di portata&nbsp;incrementativa del valore dei beni di riferimento e&nbsp;la funzione dell’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51891C879C2B8A5CBAC8903F64B61481B143E6ED98D7F321DDD8CCA8F24C33109976C004818FAF5E8DEF7ADAB205E503784F168520598A9DCF6F8F3B6469883E0AD8D0A79E265379FA0519AE98DBFA874D7283C31D1E383433AB5D2B724C305B6584A412E5110B4F900F811A44A3FEE9F09FAFEE8D92EA49BA2A1CB76DBC8D760E00E2DBFC02022D76B3058B8695FC425A" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art 68, ultimo comma,&nbsp;D.P.R.&nbsp;n.&nbsp;597/1973</strong></a>,&nbsp;doveva essere&nbsp;ritenuta limitata&nbsp;a&nbsp;<strong>precludere il&nbsp;sindacato di merito</strong>&nbsp;in ordine all’effettiva natura dei costi imputati al conto economico, sostituendo l’accertamento di tale natura,&nbsp;con&nbsp;l’indicato&nbsp;<strong>limite forfettario del 5%.</strong>&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Al&nbsp;fine di recepire quanto rappresentato&nbsp;dall’Assonime ed eliminare ogni persistente dubbio in merito alla distinzione&nbsp;tra spese di esercizio e spese incrementative, proprio con il&nbsp;dichiarato scopo&nbsp;di interdire ogni&nbsp;indagine volta a definire lo spartiacque divisorio&nbsp;in ordine alla&nbsp;natura delle spese,&nbsp;il&nbsp;Legislatore&nbsp;modificò ancora la&nbsp;versione della&nbsp;norma, introducendo quella che,&nbsp;ancora oggi,&nbsp;è la sua&nbsp;<strong>delineazione letterale con la specificazione raccordata</strong>&nbsp;«<em>alle spese che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono</em>».&nbsp;L’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B4666FC7C2057F76D27478047DE5B7DD87287B61FB9F68913D6B98326F79E75FD6DE98E2E36A8230CDE08FEAB68F20F710306C1638AE23DC7437ECC29C37459A4FEA9DBD62F9B511708049D206AF704615CA520786171E753BFE72687D07F18E9D6F4FC7D7A1AAAC79657A2243A97C5646D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art.&nbsp;102, comma 6,&nbsp;TUIR</strong></a>,&nbsp;quindi, non solo fa leva su una più precisa versione letterale («<em>che dal bilancio non risultano imputate</em>») ma dispone anche del supporto&nbsp;di un progredire storico che in modo non confutabile&nbsp;<strong>orienta nel senso di una preclusione di sindacato della Finanza</strong>.&nbsp;Il confronto letterale delle&nbsp;2&nbsp;locuzioni&nbsp;«<em>che dal bilancio non risultano imputate</em>»&nbsp;e&nbsp;«<em>errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti</em>»&nbsp;non li rivela però&nbsp;portatori di una medesima efficacia preclusiva in ordine al sindacato dei Verificatori. Lo sarebbero sicuramente stati, e la sovrapposizione concettuale si sarebbe senz’altro resa possibile,&nbsp;se&nbsp;<strong>il&nbsp;Legislatore&nbsp;avesse utilizzato</strong>&nbsp;anche nell’art&nbsp;4&nbsp;il sintagma:&nbsp;«<em>errori diversi da quelli che dal bilancio risultano iscritti come rilevanti</em>», mentre la semplice iscrizione in bilancio non è determinante ai fini della risoluzione della controversia&nbsp;<strong>letterale e del diritto di sindacato da riservare agli Organo dell’accertamento</strong>. Nell’<a href="https://editoria.euroconference.it/loginServlet?encParam=F767F9C153D97ADDFA4B8504E7B461395CFCFB1183867374188A6BE08DD5F0AFFCCBBF4AF2710E30E9E318ABEF4BBA1F90E4C05A60D1E50D3349011CC45F6B51F7591F1108B00CC5FE50F4FCE155E1E063A6A0A04676E76B80230E0C11BD1B4666FC7C2057F76D27478047DE5B7DD87287B61FB9F68913D6B98326F79E75FD6DE98E2E36A8230CDE08FEAB68F20F710306C1638AE23DC7437ECC29C37459A4FEA9DBD62F9B511708049D206AF704615CA520786171E753BFE72687D07F18E9D6F4FC7D7A1AAAC79657A2243A97C5646D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art.&nbsp;102, comma 6,&nbsp;TUIR</strong></a>,&nbsp;è proprio la locuzione “che dal bilancio” a svolgere&nbsp;<strong>un ruolo determinante</strong>,&nbsp;dal momento che essa&nbsp;espelle l’opzione contraria: se essa compare in bilancio&nbsp;<strong>la scelta contabile orienta l’opzione&nbsp;fiscale,</strong>&nbsp;interdicendo ogni&nbsp;deviazione diversa, mentre la sola “iscrizione in bilancio dell’errore rilevante”,&nbsp;non appare idonea a escludere il sindacato sul&nbsp;corretto paradigma giuridico-contabile dell’errore.&nbsp;L’unica soluzione efficace appare essere solo quella dell’intervento chiarificatore del&nbsp;Legislatore, il quale, però, nella scelta deve considerare che&nbsp;<strong>l’ammissione di un sindacato fiscale rischia di innescare un contenzioso dilagante</strong>, di rendere instabile il ricorso all’istituto e, quindi, meno efficace nei propositi a esso demandati.&nbsp;In conclusione,&nbsp;la scelta più logica sarebbe quella di&nbsp;<strong>ripristinare la&nbsp;plenarietà&nbsp;degli errori correggibili</strong>&nbsp;come contemplata dalla previgente versione normativa.&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2025/12/shutterstock_297564209-1.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Compiti e ruolo del gestore della crisi nel sovraindebitamento - di Giulio Pennisi]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/societa-e-bilancio/crisi-impresa/compiti-e-ruolo-del-gestore-della-crisi-nel-sovraindebitamento/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:02:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulio Pennisi]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[CRISI D'IMPRESA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/societa-e-bilancio/crisi-impresa/compiti-e-ruolo-del-gestore-della-crisi-nel-sovraindebitamento/</guid>
        					<description><![CDATA[Il contributo analizza in chiave sistematica il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Il contributo analizza in chiave sistematica il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','','DLs','','','','','')">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)</a>. L’attenzione è posta in particolare sulla funzione di terzietà del gestore, sul valore giuridico delle eventuali attestazioni rese, sul rapporto con l’Autorità giudiziaria e sui profili di responsabilità declinati ai sensi della normativa vigente e nelle distinte procedure che connotano il sovraindebitamento dalla fase introduttiva a quella della esecuzione del piano omologato.</p>
</blockquote>



<p></p>



<p><strong>Premessa</strong></p>



<p>La disciplina del sovraindebitamento, introdotta con la <a href="VisualizzaSchedaNew('68011','','DLs','','','','','')">Legge n. 3/2012</a>, ha segnato una svolta nel diritto concorsuale italiano, consentendo l’accesso a strumenti di regolazione della crisi a soggetti tradizionalmente esclusi dall’area della fallibilità. Con il <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','','DLs','','','','','')">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)</a>, tali strumenti sono stati ricondotti a un quadro sistematico unitario, ispirato ai principi di effettività della tutela, proporzionalità e <em>favor</em> per le soluzioni negoziali della crisi. In tale contesto, si colloca la figura del gestore della crisi, chiamato a svolgere un ruolo centrale nel corretto funzionamento di tali procedure. Egli non opera come mero consulente del debitore, ma come soggetto terzo, investito di una funzione di garanzia dell’intero procedimento. La terzietà del gestore costituisce il fondamento sistematico dell’intero impianto delle procedure di sovraindebitamento fino a garantire che le informazioni sottoposte al giudice siano affidabili, complete e imparziali. L’<a href="VisualizzaSchedaNew('526245','68','DLs','','','','','')">art. 68, CCII</a>, nell’ipotesi del consumatore, ad esempio, impone al gestore obblighi stringenti di indipendenza e imparzialità, analoghi a quelli previsti per l’attestatore nelle procedure concorsuali maggiori, e tali da far assurgere il ruolo quale soggetto funzionalmente terzo, ancorché inserito in un procedimento di natura pubblicistica pur operando sulla base di un incarico professionale affidato dall’organismo che lo ha nominato su istanza del debitore.</p>



<p></p>



<p><strong>Responsabilità del gestore della crisi</strong></p>



<p>Alla crescente importanza attribuita al gestore della crisi dall’ordinamento corrisponde un rafforzamento del regime di responsabilità, coerente con la natura pubblicistica delle funzioni esercitate e con l’incidenza diretta delle sue valutazioni sull’accesso alla tutela giurisdizionale. Il gestore non è un mero ausiliario tecnico, né un consulente del debitore, ma un soggetto chiamato a svolgere una funzione di garanzia dell’intero procedimento. La centralità del ruolo del gestore comporta un articolato sistema di responsabilità: oltre a quella civile per i danni cagionati alle parti, assumono rilievo i profili disciplinari e, nei casi più gravi, penali. L’elevato standard di diligenza richiesto al gestore costituisce il necessario contrappeso alla rilevanza delle funzioni attribuite. Nel sovraindebitamento, a differenza delle procedure concorsuali maggiori, il giudice non dispone di una struttura organica complessa (curatore, comitato dei creditori, commissario giudiziale), ma fonda le proprie valutazioni in larga misura sull’operato del gestore e sulla relazione che lo stesso rilascia a corredo della domanda, condizionando l’ammissibilità della domanda e incidendo sull’omologazione del piano o del concordato fino a influire sull’accesso all’esdebitazione. Da qui l’esigenza di assoggettare il gestore a un elevato standard di diligenza professionale, che costituisce il presupposto della sua responsabilità. La responsabilità civile del gestore è generalmente ricondotta nell’alveo della responsabilità professionale, ai sensi dell’<a href="VisualizzaSchedaNew('468404','1176','DLs','','','','','')">art. 1176, comma 2, c.c.</a>. Il parametro valutativo non è quello dell’uomo medio, ma quello del professionista qualificato, tenuto a un livello di competenza tecnica elevato e costantemente aggiornato. E infatti, causa dell’inadempimento può consistere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>in omissioni istruttorie (mancata verifica di dati rilevanti),</li>



<li>in errate attestazioni sulla fattibilità o convenienza del piano,</li>



<li>in valutazioni superficiali della condotta del debitore, nella violazione degli obblighi di terzietà e imparzialità.</li>
</ul>



<p>Il debitore, se danneggiato da un’attività negligente, ossia i creditori, se la relazione del gestore ha inciso negativamente sulle loro possibilità di soddisfazione, o ancora l’OCC, in caso di danno all’immagine o al corretto funzionamento dell’Organismo, possono far rilevare tali profili di responsabilità ai fini risarcitori nella misura in cui vi sia una perdita patrimoniale diretta ma anche una perdita di chance, ad esempio quando un piano viene rigettato per carenze imputabili al gestore. Accanto alla responsabilità civile, assume rilievo la responsabilità disciplinare, che si colloca sul piano dell’ordinamento professionale e dell’organizzazione degli OCC per violazione degli obblighi di indipendenza oppure per conflitto di interessi, comminando sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell’incarico e alla cancellazione dall’elenco dei gestori. Il sistema delle responsabilità del gestore della crisi da sovraindebitamento costituisce il contrappeso necessario alla centralità della sua funzione. Quanto più il Legislatore affida al gestore compiti di valutazione e attestazione, tanto più diviene imprescindibile un regime di responsabilità rigoroso, idoneo a garantire la qualità e l’affidabilità dell’operato. Essa, pertanto, non ha una funzione punitiva, ma ordinante: contribuisce a preservare l’equilibrio tra tutela del debitore, protezione dei creditori e corretto esercizio della funzione giurisdizionale, assicurando la tenuta complessiva del sistema del sovraindebitamento.</p>



<p></p>



<p><strong>Il ruolo del gestore nelle distinte procedure</strong></p>



<p>Nel sistema delineato dal <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','','DLs','','','','','')">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</a>, la figura del gestore della crisi assume una funzione essenziale nelle procedure di sovraindebitamento, configurandosi come garante dell’equilibrio tra l’interesse del debitore alla regolazione della crisi e quello dei creditori alla tutela delle rispettive ragioni. Tale funzione, tuttavia, non si atteggia in modo uniforme, ma varia sensibilmente a seconda dello strumento utilizzato: piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata.</p>



<p>Il Legislatore ha costruito un sistema “a geometria variabile”, nel quale agli stessi soggetti (gestore e OCC) corrispondono obblighi differenziati, in funzione: del grado di autonomia negoziale del debitore, della presenza o meno del voto dei creditori, della natura satisfattiva o liquidatoria della procedura. Al fine di evidenziarli, seppur in maniera non esaustiva, giova qui ricordare alcuni di essi nelle declinazioni delle differenti procedure. E invero, mentre l’Organismo di Composizione, quale soggetto collettivo dotato di autonoma organizzazione funzionale, retto da un referente che ne governa l’azione sul piano amministrativo, monitora l’azione dei gestori all’uopo nominati, i professionisti, dal medesimo incaricati di assolvere alla tipica funzione di regolazione della crisi, già nella fase introduttiva (da molti ritenuta a torto come “stragiudiziale” ancorché tali procedure siano ritualmente codificate nell’impianto tanto da disciplinare poteri non ascrivibili al “normale” professionista dotato di mandato o delega del proprio assistito) maturano obblighi tipici di un procedimento pubblico ispirato a principi di tutela dei terzi. Si pensi, ad esempio, al potere-dovere di accedere, ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’<a href="VisualizzaSchedaNew('382817','7','DLs','','','','','')">art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973</a>, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’<a href="VisualizzaSchedaNew('40305','30','DLs','9','3','0','0','')">art. 30-<em>ter</em>, comma 2, D.Lgs. n. 141/2010</a>. Ebbene, la previsione dettata al <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','65','DLs','19','1','0','0','')">comma 4-<em>bis</em> dell’art. 65</a>, introdotta in sede di Correttivo-<em>ter</em> (D.Lgs. n. 136/2024), al fine di rimediare alla dimenticanza del Legislatore che nel CCII non aveva riportato quanto previsto al previgente <a href="VisualizzaSchedaNew('68011','15','DLs','','','','','')">art. 15, comma 10, Legge n. 3/2012</a>, ha lo scopo di garantire quella completezza di informazioni, peraltro di non immediata acquisizione se non in forza di un potere concesso a un soggetto giuridicamente individuato nel gestore, che gli consentano di verificare se le soluzioni prospettate dal debitore siano perseguibili sul piano della legittimità giuridica ed economica. Se quello appena citato rappresenta un tratto di unione di tutte le procedure, dovendosi basare le relazioni su valutazioni oggettive del gestore circa la completezza della documentazione prodotta dal debitore, in uno alla valutazione di coerenza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e al soddisfacimento del ceto creditorio senza alterare le cause di prelazione, le procedure distinguono, ognuna con la propria peculiarità, specifici compiti del gestore. Nell’ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, permangono a carico del gestore obblighi rafforzati di verifica e valutazione e un ruolo particolarmente incisivo, in quanto la procedura prescinde dal consenso dei creditori e si fonda sull’omologazione giudiziale. Il primo obbligo qualificante riguarda la verifica rigorosa della qualifica di consumatore. Il gestore deve accertare che i debiti oggetto di ristrutturazione siano estranei ad attività imprenditoriali o professionali, svolgendo una ricostruzione puntuale dell’origine dell’indebitamento. Un’errata qualificazione del debitore comporta gravi conseguenze, potendo determinare l’inammissibilità della domanda e incidere sulla correttezza della relazione. Ma v’è di più. Il professionista incaricato dall’OCC deve effettuare una valutazione della condotta del debitore e della sua “meritevolezza sostanziale”, aspetto che, pur essendo stata superata l’originaria nozione formale della <a href="VisualizzaSchedaNew('68011','','DLs','','','','','')">Legge n. 3/2012</a>, il CCII richiede comunque di accertare nella misura in cui la relazione deve evidenziare l’assenza di colpa grave, mancanza di dolo o frode, e la sostenibilità del ricorso al credito, elementi che assurgono a una valutazione sostanziale, non meramente descrittiva, che costituisce il presupposto dell’omologazione in assenza del voto dei creditori. Nel caso del consumatore resta, ad avviso di chi scrive, il compito originariamente attribuito all’<a href="VisualizzaSchedaNew('68011','9','DLs','','','','','')">art. 9, Legge n. 3/2012</a>, nella misura in cui il gestore, superata la valutazione di coerenza dei dati trattati, non potrà non esprimersi sulla fattibilità del piano. E invero, mentre la previgente norma rendeva obbligatoria l’attestazione di veridicità dei dati, in uno alla fattibilità economico finanziaria del piano, il Codice non restituisce analoga disposizione, limitando il contenuto della relazione all’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, all’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e all’indicazione presunta dei costi della procedura. Nessun riferimento alla fattibilità del piano in fase introduttiva, quasi a differirne la valutazione al momento dell’omologazione. Ma, nei fatti, ciò è impercorribile: il gestore è ausiliario del giudice, in quanto rappresenta l’unico veicolo in grado di condurre le istanze del debitore dinanzi al Tribunale, validandole, attestandone il contenuto in conformità alla legge, come nel caso del trattamento del credito privilegiato non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria, e per tutti tali motivi il suo operato non può non concludersi con il giudizio finale di fattibilità della proposta e del suo contenuto come migliore soluzione possibile a contemperare le esigenze dei creditori a veder soddisfatte le proprie pretese, in uno alla “riabilitazione” del debitore. E quindi, la relazione del gestore dovrà esprimere giudizio sulla fattibilità economico-finanziaria del piano e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. In questo contesto, il gestore svolge una funzione assimilabile a quella di un attestatore, ma con un’incidenza ancora maggiore, poiché il giudice fonda la propria decisione quasi esclusivamente sulle sue valutazioni.</p>



<p>Nel concordato minore, la posizione del gestore muta sensibilmente, poiché la procedura si fonda su una dinamica negoziale, caratterizzata dal voto dei creditori. Il primo obbligo centrale del gestore è quello di garantire la trasparenza informativa nei confronti dei creditori. Egli dovrà assicurare che la proposta sia chiara e comprensibile, che i flussi finanziari siano attendibili, che il trattamento dei crediti sia correttamente rappresentato. Il gestore diviene, così, garante del corretto svolgimento del procedimento di voto. Anche nel concordato minore, il gestore è tenuto ad attestare che la proposta risulti più conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Tale attestazione assume un rilievo decisivo sia per i creditori, sia per il Tribunale in sede di omologazione. Diversamente dal piano del consumatore, qui l’obbligo valutativo del gestore si inserisce in un contesto dialettico, nel quale il giudizio finale è condiviso con il ceto creditorio. Ciò induce a considerare la terzietà del gestore del concordato con una particolare valenza al fine di evitare ogni forma di “sostegno difensivo” al debitore e di garantire l’equilibrio tra interessi contrapposti, oltre che preservare la genuinità del consenso espresso dai creditori.</p>



<p>Nella liquidazione controllata, il ruolo del gestore cambia radicalmente, poiché la procedura ha una finalità eminentemente liquidatoria e satisfattiva. Nel caso di cui trattasi, infatti, il professionista incaricato di ricostruire e descrivere il patrimonio del debitore, sarà tenuto a svolgere un’accurata attività di ricognizione dell’attivo, di verifica del passivo nonché di individuazione di eventuali atti pregiudizievoli per i creditori. L’obbligo informativo diviene qui strumentale alla corretta liquidazione, più che alla valutazione di un piano se non nella limitazione introdotta dalla specifica attestazione di cui all’<a href="VisualizzaSchedaNew('526245','268','DLs','42','1','0','0','')">art. 268, comma 3, terzo periodo</a>, come introdotto dal Correttivo-<em>ter</em>: «<em>quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie</em>».</p>



<p>Sul punto, il CCII introduce in modo quasi miope una disparità di trattamento fra persone fisiche ed enti collettivi consentendo al Tribunale di dichiarare la apertura di una procedura liquidatoria “al buio”, nell’ipotesi delle società esercitanti l’impresa minore ossia di tutti gli enti collettivi anche senza fini di lucro, obliterando negativamente, invece, la possibilità per la persona fisica che non possegga, o non abbia posseduto, patrimonio tale da garantire una soddisfazione ai creditori. La norma va interpretata <em>stricto sensu</em> nella misura in cui il gestore dovrà attestare l’assenza di attivo anche in ragione dei beni sopravvenuti nel triennio della liquidazione ossia della possibilità di agire per la revoca di atti dispositivi ovvero per il recupero di crediti lasciando la possibilità per il debitore di splittare la domanda, in caso di chiara meritevolezza, alla ipotesi dell’incapiente di cui all’<a href="VisualizzaSchedaNew('526245','283','DLs','45','1','0','0','')">art. 283</a>. Come osserva la Relazione illustrativa al Correttivo-<em>ter</em>, tale modifica risolve, in senso negativo, il dubbio sorto sull’utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell’imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l’apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l’Erario. L’ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l’assenza di attivo prima dell’apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore, e, quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, il gestore dovrà attestare la possibilità di acquisire attivo. Nel corso della liquidazione, il gestore, se confermato, avrà compiti propri del liquidatore e quindi svolgerà funzioni del tutto simili a quelle del curatore, pur non assurgendo alla carica di Pubblico ufficiale (sul punto, appare del tutto evidente che, in assenza di disposizione normativa, il liquidatore potrà convocare il debitore richiedendo la consegna dei documenti come nell’ipotesi dell’<a href="VisualizzaSchedaNew('526245','49','DLs','14','1','0','0','')">art. 49</a>, se stabilito nella sentenza, ma non si sostituirà al debitore quanto alla consegna della corrispondenza come nell’ipotesi dell’<a href="VisualizzaSchedaNew('526245','148','DLs','','','','','')">art. 148, CCII</a>).</p>



<p>Infine, il gestore assume un ruolo rilevante anche in vista dell’esdebitazione del debitore, dovendo fornire al Tribunale gli elementi necessari per valutare: la collaborazione del debitore, la correttezza del suo comportamento, l’assenza di cause ostative.</p>



<p></p>



<p><strong>La fase esecutiva</strong></p>



<p>Nel sistema del sovraindebitamento delineato dal <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','','DLs','','','','','')">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</a>, la fase esecutiva del piano rappresenta il momento in cui l’astrazione normativa e la progettazione negoziale cedono il passo alla verifica concreta dell’effettività dello strumento di regolazione della crisi. È in questa fase che si misura la reale capacità del piano di assolvere alla funzione che l’ordinamento gli attribuisce, ossia consentire al debitore di superare in modo ordinato la situazione di squilibrio finanziario, garantendo al contempo una soddisfazione dei creditori conforme ai criteri di correttezza, trasparenza e proporzionalità. In tale contesto, il ruolo del gestore della crisi da sovraindebitamento non si esaurisce con l’omologazione del piano, ma si ridefinisce assumendo una connotazione prevalentemente vigilante e garantista, pur senza perdere la propria centralità sistemica. La fase esecutiva si caratterizza per una struttura più fluida rispetto a quella genetica e omologatoria della procedura. Una volta intervenuta la decisione del Tribunale, l’attuazione del piano è rimessa in larga misura all’autonomia del debitore, il quale conserva la gestione delle proprie risorse e l’iniziativa nell’adempimento delle obbligazioni assunte. Ciò non significa, tuttavia, che il piano entri in una dimensione privatistica sottratta al controllo pubblico. Al contrario, l’ordinamento affida al gestore della crisi il compito di presidiare questa fase, assicurando che l’esecuzione avvenga in modo coerente con le previsioni del piano e con gli interessi tutelati dalla procedura.</p>



<p>Il gestore non assume una funzione sostitutiva del debitore né una posizione gestoria assimilabile a quella del curatore nelle procedure concorsuali maggiori. La sua attività si colloca, piuttosto, in una zona intermedia, nella quale l’autonomia esecutiva del debitore è bilanciata da un controllo qualificato, esercitato in funzione ausiliaria rispetto all’Autorità giudiziaria. In questa prospettiva, il gestore opera come garante dell’effettività del piano, vigilando sul corretto adempimento delle obbligazioni e sull’assenza di condotte idonee a comprometterne l’equilibrio complessivo. Uno dei compiti centrali del gestore nella fase esecutiva consiste nel monitoraggio dell’adempimento delle prestazioni previste dal piano. Tale attività non si esaurisce in una verifica meramente contabile dei pagamenti effettuati, ma implica una valutazione complessiva della coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato. Il gestore è chiamato a verificare che i flussi finanziari destinati ai creditori siano effettivamente impiegati secondo le modalità e le tempistiche previste, che le risorse indicate nel piano trovino concreta realizzazione e che eventuali scostamenti siano giustificati da circostanze oggettive e non imputabili a comportamenti opportunistici del debitore.</p>



<p>In questo contesto, assume rilievo la capacità del gestore di distinguere tra inadempimenti fisiologici, legati a contingenze temporanee o marginali, e inadempimenti strutturali, idonei a compromettere la sostenibilità del piano. Tale distinzione non è mai automatica, ma richiede un apprezzamento tecnico e prudente, che tenga conto della durata del piano, della natura delle obbligazioni assunte e dell’incidenza dello scostamento sull’interesse dei creditori. Un controllo eccessivamente rigido rischierebbe di vanificare la funzione risanatoria dello strumento, mentre un atteggiamento indulgente potrebbe tradursi in una lesione delle aspettative creditorie e in un indebito beneficio per il debitore.</p>



<p>Accanto alla vigilanza sull’adempimento, il gestore è gravato da un rilevante obbligo di segnalazione. La fase esecutiva è, infatti, caratterizzata da un costante flusso informativo tra il gestore e l’Autorità giudiziaria, finalizzato a consentire a quest’ultima di intervenire tempestivamente in presenza di criticità rilevanti. Il gestore deve segnalare al giudice gli inadempimenti significativi, i mutamenti sostanziali della situazione patrimoniale o reddituale del debitore e ogni circostanza idonea a incidere sull’equilibrio del piano. Tale obbligo non ha natura meramente formale, ma implica una valutazione qualificata dell’impatto delle circostanze sopravvenute sull’attuazione del piano. La funzione informativa del gestore si estende anche ai rapporti con i creditori. Nella fase esecutiva, la trasparenza assume un valore decisivo per la tenuta complessiva della procedura, soprattutto nei piani di durata pluriennale. Il gestore contribuisce a garantire che i creditori siano posti in condizione di conoscere l’andamento dell’esecuzione, prevenendo asimmetrie informative e mantenendo un livello adeguato di fiducia nel procedimento. In questo senso, il gestore svolge una funzione di mediazione istituzionale, volta a preservare l’equilibrio tra l’interesse del debitore alla prosecuzione del piano e quello dei creditori a una soddisfazione effettiva e controllabile.</p>



<p>Un ulteriore profilo di rilievo concerne il ruolo del gestore in relazione alle modifiche del piano che si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione. La flessibilità costituisce un elemento fisiologico delle procedure di sovraindebitamento, ma deve essere governata per evitare che si traduca in incertezza o in una sostanziale riscrittura degli equilibri originari. Il gestore è chiamato a valutare la compatibilità delle modifiche con l’impianto del piano omologato, verificando che esse non alterino la convenienza per i creditori e non compromettano la funzione satisfattiva della procedura. In tale prospettiva, il gestore agisce come fattore di stabilizzazione, assicurando che l’adattamento alle sopravvenienze avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e proporzionalità.</p>



<p>La fase esecutiva del piano è inoltre strettamente connessa alla prospettiva dell’esdebitazione del debitore. L’ordinamento subordina il riconoscimento di tale beneficio alla regolarità dell’adempimento e alla correttezza del comportamento tenuto nel corso della procedura. Il gestore fornisce al giudice gli elementi necessari per valutare la sussistenza di tali presupposti, segnalando eventuali condotte elusive, reticenti o non collaborative. In questo senso, l’attività svolta nella fase esecutiva incide direttamente sull’esito finale della procedura, rafforzando il carattere premiale dell’esdebitazione e la sua funzione di incentivo al comportamento corretto del debitore. Non possono infine trascurarsi i profili di responsabilità che gravano sul gestore nella fase esecutiva. La mancata vigilanza, l’omessa segnalazione di inadempimenti rilevanti o una gestione superficiale delle informazioni possono pregiudicare gli interessi dei creditori e compromettere l’effettività del controllo giurisdizionale. La responsabilità del gestore, in questa fase, si configura come naturale estensione della sua funzione di garanzia e rappresenta il contrappeso necessario alla centralità del ruolo attribuitogli dall’ordinamento. In conclusione, la fase esecutiva del piano di sovraindebitamento costituisce il banco di prova dell’intero sistema di regolazione della crisi. In essa, il gestore della crisi assume una funzione essenziale, non più orientata alla valutazione <em>ex ante</em> della proposta, ma alla tutela dell’equilibrio dinamico del piano nel tempo. Attraverso l’attività di vigilanza, segnalazione e garanzia informativa, il gestore contribuisce in modo determinante a trasformare il piano da atto programmatorio a strumento effettivo di composizione della crisi, confermando la propria centralità nel sistema del sovraindebitamento e la natura pubblicistica della funzione esercitata.</p>



<p></p>



<p><strong>Considerazioni conclusive</strong></p>



<p>Il gestore della crisi nel sovraindebitamento si configura come una figura imprescindibile del sistema concorsuale minore. La sua terzietà rappresenta il fondamento della fiducia che l’ordinamento ripone negli strumenti di regolazione della crisi e contribuisce in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi del <a href="VisualizzaSchedaNew('526245','','DLs','','','','','')">Codice della Crisi</a>.</p>



<p>L’analisi comparata dei diversi strumenti di regolazione del sovraindebitamento dimostra come gli obblighi del gestore della crisi non siano uniformi, ma si modulino in funzione della struttura e della finalità della procedura adottata. Nel piano del consumatore, il gestore assume un ruolo valutativo e quasi decisorio; nel concordato minore, diviene garante della correttezza del procedimento negoziale; nella liquidazione controllata, svolge prevalentemente funzioni di vigilanza e supporto al giudice. In tutti i casi, tuttavia, il comune denominatore resta la terzietà funzionale del gestore, quale presupposto imprescindibile della credibilità dell’intero sistema di sovraindebitamento.</p>



<p></p>



<p>Si segnala che l’articolo è tratto da “<a href="https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/crisi_e_risanamento">Crisi e risanamento</a>”.</p>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/03/369507-PB1G8G-397-1.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Forum Web “Il Fisco che cambia” - di Milena Montanari]]></title>
		<link>https://www.ecnews.it/fiscale/mondo-professione/editoriali/forum-web-il-fisco-che-cambia-2/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:01:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Milena Montanari]]></dc:creator>
        		<category><![CDATA[OPINIONI E ISTITUZIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecnews.it/fiscale/mondo-professione/editoriali/forum-web-il-fisco-che-cambia-2/</guid>
        					<description><![CDATA[Gentile Abbonato, il Forum Web– “Il Fisco che cambia” è ora disponibile in differita per tutti gli abbonati EcNews. Un’occasione [&#8230;]]]></description>
            				<content:encoded><![CDATA[<div is="vue:ec-paywall">
<p>Gentile Abbonato,</p>



<p>il <strong>Forum Web– “Il Fisco che cambia”</strong> è ora disponibile in differita per tutti gli abbonati EcNews.</p>



<p>Un’occasione per rivedere il confronto tra i membri del Comitato scientifico del Centro Studi Euroconference sui principali temi della riforma fiscale e sulle novità della Legge di bilancio.</p>



<p></p>
</div>]]></content:encoded>
                    				<media:content url="https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/2/2026/04/26_03_12_ADV_EcNews_Forum_Web_Fisco_post_evento.jpg" medium="image" width="600" height="400" type="image/jpeg" />
        			</item>
	
</channel>
</rss>
