16 Marzo 2017

Bonus R&S: irrilevanti modalità contrattuali di affidamento a terzi

di Marco Bomben
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Si susseguono numerosi, nel corso del 2017, i chiarimenti del Fisco in merito al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. In particolare con la risoluzione n. 32/E dello scorso 10 marzo, le Entrate hanno chiarito l’ammissibilità dell’attività di ricerca c.d. extra-muros anche nel caso in cui il committente della stessa risulti essere un soggetto diverso rispetto all’effettivo beneficiario.

Come noto, l’articolo 3 del D.L. 145/2013, così come modificato dall’articolo 1, comma 35, della L. 190/2014, prevede un credito di imposta per le spese sostenute nel quadriennio 2015-2019 in relazione ad attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione spettante viene calcolata con riferimento a ciascuna annualità sulla spesa incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014.

Di recente, la legge di Bilancio 2016 è intervenuta con una serie di interventi relativi al credito R&S.

In particolare la L. 232/2016 ha prorogato il periodo agevolabile agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e uniformato l’aliquota del credito d’imposta, la quale, dal 2017 sarà pari al 50% per tutte le tipologie di spesa e non più differenziata al:

  • 25% per le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e per le c.d. “competenze tecniche e privative industriali”;
  • 50% per le spese relative al personale altamente qualificato ed alla c.d. ricerca extra-muros.

Proprio con riferimento a quest’ultima è intervenuta la risoluzione AdE 32/E/2017.

Il caso in esame riguarda una società cooperativa facente parte di un’associazione senza fini di lucro (di seguito l’Associazione), la quale svolgeva nell’interesse delle associate diverse attività, tra cui commissionare progetti di ricerca e sviluppo a terzi.

Più nel dettaglio, l’istante ha interrogato il Fisco circa la possibilità di beneficiare del bonus relativamente alle spese per attività di R&S commissionate a un ente/fondazione di ricerca tramite la citata Associazione e non direttamente.

A supporto della propria posizione, l’interpellante ha valorizzato i seguenti elementi:

  • tutti i costi relativi all’attività di ricerca di sviluppo commissionata dall’Associazione sono stati direttamente sostenuti dalla cooperativa beneficiaria;
  • nel contratto stipulato tra l’ente di ricerca e l’Associazione committente è prevista un’apposita clausola in base alla quale “l’Associazione committente si riserva di nominare la società cooperativa, scelta fra le proprie 3 associate, che – con gli effetti di cui all’articolo 1401 cod. civ. – le subentrerà, con efficacia retroattiva, in tutti gli obblighi e diritti derivanti dal presente contratto, limitatamente al singolo progetto di ricerca per il quale avverrà la dichiarazione di nomina“;
  • la nomina ex articolo 1401 cod. civ. della cooperativa istante è effettivamente e correttamente avvenuta.

Preso atto delle citate argomentazioni e acquisito sul punto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “se il progetto di ricerca è conforme all’articolo 3 del D.L. 145/2013” (ovvero ai requisiti che consentono l’accesso all’agevolazione in esame), la società cooperativa può “usufruire del credito di imposta nella misura del 50%, come previsto dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 5, comma 3, del D.M. 27.5.2015” in quanto “a tal fine non rilevano le modalità contrattuali scelte dall’istante per commissionare l’attività di ricerca oggetto del presente interpello”.

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