2 Febbraio 2021

Nuove imprese a tasso zero

di Debora Reverberi
Scarica in PDF

Il Decreto interministeriale Mise-Mef del 04.12.2020, pubblicato in GU il 27.01.2021, ridefinisce la disciplina attuativa della misura “Autoimprenditorialità” di cui al Titolo I, Capo 0I del D.Lgs. 185/2000, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile (under 36) o femminile (indipendentemente dall’età).

L’incentivo prevede la concessione di:

  • finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni;
  • contributi a fondo perduto;
  • servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi.

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

 

Soggetti beneficiari

Sono destinatarie della misura le imprese dotate di tutte le seguenti caratteristiche:

  • costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;
  • costituite in forma societaria;
  • la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall’età.

Sono ammissibili all’incentivo anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché facciano pervenire la documentazione necessaria attestante l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore Invitalia.

Non sono ammissibili in particolare le imprese controllate, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

 

Progetti agevolabili

Sono agevolabili i programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo;
  • attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi;
  • innovazione sociale intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

I programmi di investimento agevolabili devono essere finalizzati:

  • alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti per le imprese costituite da non più di 36 mesi;
  • alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo per le imprese costituite da più di 36 mesi.

 

I programmi di investimento devono:

  • prevedere spese ammissibili di importo massimo di 1,5 milioni di euro al netto di Iva per le imprese costitute da non più di 36 mesi e di 3 milioni di euro per le imprese costitute da oltre 36 mesi;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;
  • prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile al massimo di 6 mesi per le imprese costitute da non più di 36 mesi e di 12 mesi per le imprese costitute da oltre 36 mesi.

 

Spese ammissibili

Sono agevolabili, con alcune differenze nelle singole voci a seconda che si tratti di imprese costituite da meno o oltre 36 mesi, le spese di acquisto di beni materiali e immateriali e servizi sostenute dopo la presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche:

  • opere murarie e assimilate;
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
  • consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile;
  • oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società;
  • limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e costituite da oltre 36 mesi, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo ammissibile.

Per le imprese costituite da non oltre 36 mesi è ammissibile anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese dei beni materiali e immateriali, destinato all’acquisto di:

  • materie prime;
  • servizi;
  • godimento di beni di terzi.

Le disposizioni del D.M. 04.12.2020 si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne stabilirà criteri e modalità di esecuzione.