21 Gennaio 2021

Nuova Sabatini con erogazione del contributo in unica soluzione

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

I commi 95 e 96 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) sono dedicati alla c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle Pmi volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali “industria 4.0”, nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti.

La Legge di Bilancio 2021 interviene sulla disciplina agevolativa della “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013:

  • disponendo che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, secondo modalità da determinare in sede attuativa con provvedimento ministeriale in corso di predisposizione;
  • rifinanziando di 370 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa relativa alla misura.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si colloca nell’ambito di un progetto semplificativo volto a rendere più efficace ed efficiente l’operatività della misura per tutti gli attori coinvolti, dalle Pmi alle banche ed intermediari al Mise quale soggetto gestore, superando l’esistenza di un doppio canale di erogazione “unica soluzione-6 quote annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno)”.

L’evoluzione normativa della disciplina della “Nuova Sabatini” è stata infatti contrassegnata da deroghe del legislatore alla regola iniziale di erogazione del contributo in 6 quote annuali, con l’introduzione dell’erogazione in un’unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo di finanziamento deliberato non superiore ad una predeterminata soglia:

Il Decreto Semplificazioni ha altresì previsto che il contributo maggiorato alle Pmi del Mezzogiorno di cui all’articolo 1, comma 226, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia corrisposto in un’unica soluzione a prescindere dall’entità del finanziamento.

In base ai dati riportati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021, le operazioni relative a domande trasmesse negli anni 2019-2020 con finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro hanno rappresentato oltre il 73% del totale delle operazioni “Nuova Sabatini”, significando con ciò che l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni riguarda già buona parte dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente collaudata sul piano operativo-gestionale.

La generalizzata erogazione in un’unica soluzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 01.01.2021.

Si rammenta che il contributo “Nuova Sabatini”, anche in caso di riconoscimento in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato.

Per quanto concerne i finanziamenti in corso si applica, operando automaticamente senza alcuna formalità, la proroga della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese dal 31.01.2021 al 30.06.2021, disposta, in ragione del persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’articolo 1, commi 248254, L. 178/2020.

Il contributo statale in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. “industria 4.0”).