C.O.M.I e presunzione della sede legale

Cass. civ. n. 11897 del 30 aprile 2026

Parole chiave: Liquidazione giudiziale – Sede legale – C.O.M.I. – Competenza

Normativa richiamata: 27 CCI – 28 CCI

Massima: “In tema di insolvenza transfrontaliera, l’art. 3, paragrafo 1, comma 2, del regolamento UE n. 848 del 2015 stabilisce una presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. “COMI”) con la sede legale del debitore, atteso che tale effetto è idoneo a garantire la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale”.

CASO

Il Tribunale di Massa, su istanza del Pubblico Ministero e nel termine annuale dalla cancellazione dal registro imprese, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società Alfa s.r.l.s..

Poichè la sede legale risultava ubicata nel circondario del Tribunale di La Spezia e quindi in afferenza non solo ad altra provincia, ma di altra regione seppur afferente il tribunale massino al circondario della Corte d’Appello di Genova, Alfa s.r.l.s. proponeva reclamo, che veniva de plano rigettato dalla Corte d’Appello genovese.

Veniva pertanto proposto ricorso per cassazione, fondato unicamente sull’eccezione di competenza del Tribunale ligure a favore di quello toscano, giustificato dalla circostanza di non aver correttamente rilevato come la fattispecie individuasse quale sede legale altra sede della società rispetto al COMI indicato.

In merito all’unico motivo di ricorso: la corrispondenza di sede legale e COMI

Il COMI viene definito dall’art 2 comma 1, n. 11 del CCI come il luogo ove il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi e si ritiene possa essere assunto a criterio generale di collegamento della competenza per territorio, anche se il secondo periodo del comma 1 prevede che in caso di imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione, la competenza passi al Tribunale delle imprese.

Il principio generale è di demandare a tribunali sempre più specializzati, le controversie che risultino almeno in ambito concorsuale (oltre che societario) più complesse.

L’esame della normativa che ha istituito i tribunali specializzati in materia di impresa, prevede parimenti che per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza, nonchè per le controversie che ne derivino, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (regolate all’art. 1 Dlgs 168 del 27 giugno 2003). E così parallelamente, nell’individuare il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese competente, da individuarsi a norma dell’art. 4 del D.lgs 168 del 27 giugno 2003, si deve aver riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il centro degli interessi principali normativamente si presuma coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

La persistente rilevanza del binomio sede legale – sede effettiva emerge anche dagli artt. 45, comma 2 e 48, comma 1, CCII che prescrivono l’iscrizione dei provvedimenti giudiziali «presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta».

Come di recente chiarito (Cass. 21865/2025), la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale non è assoluta ma relativa (presunzione iuris tantum), e dunque superabile con la prova contraria. Così che, qualora «si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si raggiunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo restando l’avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovrà farsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante»). In tal modo si è inteso dare «continuità all’orientamento secondo il quale la sede principale dell’impresa, dalla cui collocazione l’art. 9 l.f. faceva dipendere l’individuazione del Tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, “si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. n. 20433/2021, 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014)».

Il superamento della presunzione di coincidenza del cd. COMI con la sede legale, ai sensi dell’art. 27 CCII, «è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito» (Cass. 16116/2019).

Nello specifico, la prova contraria deve vertere in modo particolare sulla «abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi», in linea con la definizione di COMI poi adottata nel CCII (Cass. 13368/2024; cfr. Cass. 6620/2025).

Si tratta all’evidenza di una soluzione ermeneutica che tutela l’affidamento dei terzi i quali vengano in contatto con l’imprenditore, in linea con la solida giurisprudenza unionale che, sin dal noto caso Eurofood (Corte giust. 2 maggio 2006, n. 281), afferma che «la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza».

CASO

Con la pronuncia in esame, provvede la Cassazione, a richiamare come anche la normativa in materia di insolvenza transfrontaliera, preveda all’art. 3, paragrafo 1, comma 2, del regolamento UE n. 848 del 2015 una presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. “COMI”) con la sede legale del debitore. I criteri dettati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 27 CCII ripetono sostanzialmente i criteri dettati dall’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2015/848 per persone fisiche, imprenditori individuali e persone giuridiche (con la particolarità che per queste ultime aggiunge anche i criteri riguardanti le altre due), nel quale la presunzione di coincidenza con il COMI è espressamente previsto «fino a prova contraria».

Nella fattispecie qui in esame, la Cassazione ha applicato tale presunzione per confermare che la competenza territoriale per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società di capitali, benchè unipersonale ed amministrata da una sola persona, va individuata nella sede legale coincidente in virtù di una presunzione iuris tantum col COMI. Al fine di superare tale presunzione, si ritiene necessario individuare non solo un elemento, ma più indizi idonei a far ritenere che tale coincidenza non possa desumersi, se non a favore di altro luogo.

SOLUZIONE

Provvedono in tal senso gli ermellini a rilevare come il COMI debba intendersi coincidere con la sede legale della società per effettiva gestione ed amministrazione societaria, benchè formale e burocratica, quale principio di tutela dell’affidamento dei terzi, in questo richiamando l’art. 3 par. 1 comma 2 del Reg. UE n. 848/2015 per evidenziare come tale parametro induca altresì certezza in caso di apertura di una procedura di insolvenza principale (e quindi conseguentemente la disciplina applicabile alla procedura) e come tale sovrapposizione, presunta e delineata dalla normativa sostanziale (CCI), processuale (Dlgs 168/2003) ed europea (Reg 2015/848) preveda con la medesima formulazione, che il superamento di tale presunzione, benchè relativa, oneri il debitore che ritenga di indicare come altro il proprio centro di interessi principale.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Corso abilitante per l’iscrizione negli Elenchi dei Custodi giudiziari e Delegati alle vendite

Contratti, responsabilità, tutele e gestione del contenzioso

Mondo professione

Torna in alto