Contestazioni sollevate per la prima volta nel giudizio di gravame e statuizioni di merito rese in ordine a motivi previamente dichiarati inammissibili

Cass., Sez. III, 8 ottobre 2026, n. 26468 (ord.)

Pres. Graziosi – Rel. Pellecchia

Appello civile – Contestazione relativa alla titolarità del diritto azionato – Mera difesa – Deduzione per la prima volta in sede di gravame – Ammissibilità (C.p.c. artt. 115, 345)

[1] La contestazione relativa alla titolarità del rapporto giuridico controverso non integra un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, come tale non soggetta alle preclusioni previste per quella tipologia di eccezioni e idonea ad essere formulata anche per la prima volta in grado d’appello.

Appello civile – Rilievo dell’inammissibilità di un dato motivo di gravame – Successiva valutazione nel merito del motivo – Carattere ad abundantiam di tale valutazione – Interesse ad impugnare – Difetto (C.p.c. artt. 100)

[2] Una volta affermata l’inammissibilità di un determinato motivo di gravame, il giudice d’appello si è deprivato della potestas iudicandi sul relativo merito. Ne discende che, qualora all’esame del merito di quel motivo il giudice avesse egualmente a procedere, le statuizioni o considerazioni che ne dovessero scaturire avrebbero carattere meramente ad abundantiam, così che non vi sarebbe interesse alcuno per proporre autonoma impugnativa nei loro confronti.

CASO

[1 e 2] Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario a tutela di un credito di origine fideiussoria – vantato contro due distinti soggetti a titolo di coobbligati in solido – in cui essa parte ingiungente affermava di essere subentrata a séguito di successive operazioni di fusione, conferimento di ramo d’azienda e scissione, era esperita opposizione, da parte di uno dei debitori ingiunti,  ai sensi dell’art. 645 c.p.c., a mezzo della quale risultavano poste in discussione la validità e l’operatività della garanzia fideiussoria prestata, l’usurarietà degli interessi contratti, la violazione della disciplina di tutela del consumatore e la quantificazione del credito. L’opposizione era respinta dall’adito Tribunale di Bologna, contro il cui pronunciamento parte soccombente si gravava in appello, dove era denunciato, inter alia, il difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo al soggetto ingiungente, in particolare adducendo, a tal riguardo, che la mancata produzione degli allegati agli atti di conferimento e di scissione avrebbe impedito di verificare l’inclusione di detto credito e della relativa garanzia nel novero dei rapporti trasferiti nell’occasione.

Il giudice di seconde cure rigettava, però, l’impugnazione sottoposta al suo esame, decretando, per quanto specificamente, in queste sede, interessa, l’inammissibilità del motivo di gravame di cui s’è appena riferito, siccome avente ad oggetto questione – quella inerente alla titolarità attiva del rapporto di diritto sostanziale fatto valere in giudizio – irritualmente dedotta per la prima volta in appello: il che, peraltro, non aveva impedito ad esso giudice di far luogo anche a una disamina del merito di quello stesso motivo, sfociata nella declaratoria della sua infondatezza.

Si aprivano così le porte del giudizio di legittimità, intrapreso con ricorso affidato a tre distinti motivi, i primi due dei quali finalizzati alla dimostrazione dell’erroneità di quelle che erano state le valutazioni, rispettivamente, di inammissibilità e infondatezza nel merito di cui era risultata oggetto la contestazione, direttamente avanzata in appello, della titolarità attiva del credito controverso.

SOLUZIONE

[1 e 2] In virtù della loro stretta interconnessione, i due motivi di gravame di cui or ora s’è detto sono stati reputati meritevoli di esame congiunto e congiuntamente sono stati accolti o, meglio, così la Corte ha dichiarato di aver provveduto, essendosi in realtà astenuta, come tosto vedremo, dallo statuire sul merito del secondo di essi (quello evocante, in ultima analisi, l’errore perpetrato dal giudice di seconda istanza nel ritenere provata la titolarità del credito) per difetto del relativo interesse ad impugnare.

Decisiva, in proposito, è stata la riaffermazione, da parte della Suprema Corte, del suo consolidato insegnamento secondo cui “la contestazione concernente la titolarità del rapporto giuridico controverso, sia dal lato attivo che da quello passivo, non integra un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, risolvendosi nella negazione di un elemento costitutivo della domanda”: onde la conseguenza per cui l’eventuale “prospettazione del difetto di titolarità del diritto non [vada] soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso proprio e [possa] essere formulata anche per la prima volta in appello, senza violare il divieto di novum di cui all’art. 345 c.p.c., il quale concerne le domande e le eccezioni nuove, ma non le mere difese” (in una alle pronunce richiamate nel testo del provvedimento in epigrafe – Cass., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. 4 novembre 2020, n. 24606 – si vedano, nella più recente giurisprudenza, Cass.30 maggio 2026, n. 16995; Cass. 22 marzo 2026, n. 6855; Cass. 2 ottobre 2025, n. 26612).

Assodata l’applicabilità di tale insegnamento alla vicenda posta in decisione – dove la denuncia dell’omessa produzione dei documenti attestanti l’avvenuta successione del creditore ingiungente nel diritto azionato si risolveva chiaramente, per dirla con la Suprema Corte, nella “negazione di un elemento costitutivo della domanda”, rectius, nella negazione di un elemento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere con la domanda -, palese e indiscutibile è apparso l’errore commesso dal giudice d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo incentrato su quella denuncia. E la Corte ha contestualmente escluso che tale errore potesse reputarsi sanato o, comunque, superabile per effetto della presa di posizione comunque assunta dallo stesso giudice di secondo grado in ordine al merito di quel motivo, ovverosia in ordine alla sua fondatezza, nella fattispecie negata: ciò in quanto, nel proclamare l’inammissibilità del motivo, “il giudice d’appello si è deprivato della potestas iudicandi sul relativo merito”, per cui le considerazioni comunque svolte al riguardo avrebbero rivestito “carattere meramente ad abundantiam e non [avrebbero concorso] ad integrare la ratio decidendi della pronuncia”.

Mancava, dunque, l’interesse del ricorrente alla revisione, in sede di legittimità, di quelle considerazioni, fatte segno di censure, con l’atto di gravame, che la Corte, ben diversamente da quanto si legge nell’ordinanza in rassegna, non ha affatto accolto, bensì declinato in rito. Ma l’accoglimento del primo dei motivi di ricorso sollevati è bastato per legittimare la cassazione dell’ordinanza impugnata (onde l’assorbimento del terzo, e quivi non illustrato, di quei motivi), con annesso rinvio della causa al giudice di merito.

QUESTIONI

[1] Se la pronuncia che si sta annotando registra l’ennesima conferma di quella communis opinio che la contestazione della c.d. legittimazione sostanziale dell’attore, vale dire dell’effettiva spettanza a quest’ultimo piuttosto che ad altri soggetti del diritto dedotto in giudizio, vuole riguardabile alla stregua di mera difesa, in quanto tale suscettibile di essere sollevata direttamente e per la prima volta in appello, un accenno non può mancare ai profili di contraddittorietà o, almeno, non perfetta coerenza che contrassegnano il panorama giurisprudenziale sul versante dei limiti temporali all’esercizio della facoltà di contestazione dei fatti allegati da controparte: dove l’orientamento di cui s’è appena dato atto in certa misura collide con quello – va detto, non altrettanto radicato – secondo cui tale facoltà dovrebbe fare i conti e sottostare al regime delle preclusioni assertive proprio del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 5 giugno 2024, n. 15683; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24965; per una puntuale messa a nudo di detti profili, cfr. G. Balena, Diritto processuale civile, VII ed., II, Bari, 2025, p. 114 s., fautore della piena emancipazione di quella facoltà da limiti preclusivi di sorta – dissimilmente da quanto opinato da R. Muroni, sub art. 183, in C. Consolo [diretto da], Codice di procedura civile. Commentario, VI ed., II, Milano, 2018, 223 s., e dalla dottrina ivi richiamata -, cui, parimenti, si rinvia per l’individuazione dei rimedi utilizzabili dalla parte che si veda contestata taluna delle proprie allegazioni fattuali allorché già siano maturate a suo danno le preclusioni istruttorie).

[2] La tesi, egualmente professata nella decisione in esame, a termini della quale, dichiarando l’inammissibilità per ragioni processuali di un determinato motivo di gravame, il giudice d’appello si spoglierebbe di ogni potestas iudicandi al riguardo, così che eventuali successive statuizioni o argomentazioni di merito in ordine a quello stesso motivo di gravame dovrebbero intendersi come rese ad abundantiam e, perciò, insuscettibili di autonoma impugnazione per difetto del necessario interesse ad impugnare, ecco, questa tesi non è certamente priva di precedenti, per quanto, va aggiunto, in una chiave tendenzialmente più generale, vale a dire quando investito dalla declaratoria di inammissibilità sia stato il gravame nella sua globalità  e non, come quivi accaduto, suoi specifici motivi: cfr., solo tra i più recenti riscontri, Cass. 9 giugno 2026, n. 18667; Cass. 18 maggio 2026, n. 14683; Cass. 30 aprile 2026, n.11982; Cass. 31 marzo 2026, n. 7556.

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