Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2026, n. 24702 – Pres. Giusti – Rel. Tricomi
[1] Responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa – Verità – Esimente del diritto di cronaca giudiziaria – Configurabilità – Esclusione – Eccezione
(Cost., art. 21; Cod. civ., artt. 1223, 2043, 2059; Cod. pen., artt. 51 e 595; Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11)
[1] In tema di responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, quando la notizia sia tratta da un provvedimento giudiziario, il requisito della verità necessario per l’esercizio del diritto di cronaca richiede che l’informazione riproduca fedelmente e in modo aggiornato il contenuto dell’atto, senza alterazioni, travisamenti od omissioni idonei ad accrescerne la portata diffamatoria. Ne consegue che l’esimente non è configurabile quando, nel riferire dell’emissione di un’ordinanza cautelare, sia data notizia della richiesta formulata dal pubblico ministero nei confronti di un soggetto ma sia omessa la decisione del giudice che quella specifica richiesta abbia respinto, salvo che il giudice di merito accerti che il complessivo contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente idoneo a neutralizzare il carattere diffamatorio dell’informazione.
CASO
[1] La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa da Tizio nei confronti del Gruppo Editoriale GEDI per la lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine derivante dalla pubblicazione del volume “Ndrangheta all’emiliana. Infiltrazioni e complicità: i documenti d’accusa della Magistratura“, diffuso il 15 febbraio 2015 come inserto allegato ad alcuni quotidiani nazionali.
Il volume riportava le generalità complete generalità di Tizio e l’ipotesi accusatoria formulata nei suoi confronti dal Pubblico Ministero, nell’ambito di un’ampia indagine sulle infiltrazioni mafiose nel territorio dell’Emilia. Nel riprodurre il contenuto dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, tuttavia, la pubblicazione ometteva di precisare che il GIP aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’interessato, ritenendone insussistenti i presupposti.
Sia il Tribunale di Reggio Emilia che la Corte d’Appello accoglievano la domanda risarcitoria ritenendo che fosse stata diffusa al pubblico una notizia incompleta idonea a determinare una rappresentazione distorta della realtà e a ledere la reputazione dell’attore, condannando l’editore al risarcimento dei danni liquidati in 3.000 euro.
SOLUZIONE
[1] Avverso la sentenza d’appello, GEDI proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 c.p. e 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 nonché dei principi in materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.
La ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero indebitamente sovrapposto al requisito della verità un inesistente dovere di completezza o esaustività della notizia. A tal fine, deduceva la perfetta coincidenza tra il testo pubblicato e l’ordinanza del GIP, nonché la presenza, nel volume, di un richiamo generale alla presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. La ricorrente affermava, inoltre, che la verità della notizia dovesse essere valutata al momento della pubblicazione e che il lettore medio non potesse equiparare la mera menzione di un soggetto all’affermazione di una responsabilità accertata.
Con la decisione in epigrafe, la Prima Sezione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità civile dell’editore per diffamazione a mezzo stampa. La Suprema Corte ha enunciato il principio per cui, in materia di cronaca giudiziaria, il parametro della verità è soddisfatto solo quando la notizia riporti fedelmente e all’attualità il contenuto dell’atto giudiziario. L’esimente ex art. 51 c.p. non è pertanto configurabile laddove la notizia sia riportata parzialmente, tacendo la decisione con cui il GIP ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal P.M., a meno che il contesto della pubblicazione non sia inequivocabilmente idoneo a neutralizzare la carica diffamatoria dell’addebito.
QUESTIONI
[1] La pronuncia si colloca nel quadro del bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU, e i diritti della personalità, tra i quali l’onore, la reputazione e l’immagine, di pari rilievo costituzionale.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la diffusione di notizie lesive dell’altrui onore o reputazione è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca quando ricorrano tre condizioni: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza).
Nella cronaca giudiziaria, il requisito della verità assume una connotazione specifica, in ragione della necessità di rappresentare correttamente il contenuto e il significato degli atti processuali dai quali l’informazione è tratta.
Quando la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso: occorre una fedele corrispondenza tra il contenuto dell’atto e il fatto narrato, senza alterazioni o travisamenti. Restano ammissibili soltanto inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinare o ad aggravare la valenza diffamatoria dell’informazione. Non basta, dunque, la mera verosimiglianza, poiché l’incidenza della cronaca sulla presunzione di non colpevolezza deve rimanere circoscritta a quanto strettamente necessario ai fini informativi (Cass. n. 22190/2009; Cass. n. 18264/2014).
Alla fedeltà della rappresentazione si affianca l’esigenza di verificare l’attualità dell’informazione. Ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., infatti, il giornalista è tenuto a verificare l’attendibilità della fonte e l’aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale in ragione degli esiti del processo successivamente intervenuti (Cass. n. 21969/2020).
La giurisprudenza ha inoltre distinto l’ipotesi in l’articolo riproduca il contenuto di atti giudiziari da quella in cui riferisca indiscrezioni relative a indagini in corso. Nel primo caso, la verifica della verità riguarda la fedele riproduzione della fonte; nel secondo, essa attiene all’effettiva esistenza delle indiscrezioni riferite, indipendentemente dal loro grado di corrispondenza agli atti investigativi sottostanti (Cass. n. 39082/2021; Cass. n. 11769/2022). Per le notizie tratte da atti giudiziari non è invece richiesta la verifica della fondatezza dei fatti riportati nell’atto, né l’indicazione specifica della fonte, purché la sua natura giudiziaria emerga chiaramente dal contesto dell’articolo (Cass. n. 11769/2022).
In sostanza, in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il parametro della “verità” è soddisfatto quando la notizia riporti fedelmente il contenuto dell’atto giudiziario e l’esimente del diritto di cronaca non è configurabile nell’ipotesi in cui la notizia sia riportata solo parzialmente e non all’attualità, come nel caso in cui, pur riguardando la notizia diffusa proprio l’emissione di un’ordinanza cautelare del GIP, si dia conto della richiesta formulata dal PM nei confronti di un soggetto e non anche della decisione reiettiva della richiesta specificamente assunta dal GIP, salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Sulla base di tali premesse, la Prima Sezione ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito. Nel caso di specie, l’omessa indicazione del rigetto della richiesta cautelare impediva di considerare la notizia una rappresentazione fedele e aggiornata del contenuto dell’ordinanza assunta come fonte. Inoltre, all’esito dell’istruttoria, i giudici di merito avevano motivatamente escluso che il contesto della pubblicazione fosse idoneo a neutralizzarne in modo inequivoco la portata diffamatoria.
La decisione in analisi si pone in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza 18 marzo 2025, n. 13200. In tale arresto, la Corte ha chiarito che l’erronea attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato, così come l’indicazione di un reato consumato in luogo di uno tentato, altera l’essenza dell’informazione e non può essere ricondotta a una mera imprecisione secondaria. La distinzione tra atti prodromici all’esercizio dell’azione penale, come l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., e atti che ne costituiscono esercizio, come la richiesta di rinvio a giudizio, cui si ricollega l’assunzione della qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p., incide infatti sulla rappresentazione della posizione processuale dell’interessato e, di conseguenza, sulla sua reputazione.
Analoga è la rilevanza dell’omissione esaminata nella decisione in commento: tacere il rigetto della richiesta cautelare impedisce al lettore di distinguere la prospettazione accusatoria del pubblico ministero dalla valutazione compiuta dal GIP e può indurlo a ritenere che la prima abbia trovato un riscontro giudiziale, invece negato, ai fini cautelari, dal provvedimento.
In entrambi i casi, l’esimente del diritto di cronaca non opera quando l’informazione, per inesattezza o per omissione, restituisca un quadro più sfavorevole di quello risultante dagli atti, salvo che il contesto complessivo della pubblicazione sia accertato come chiaramente e inequivocabilmente idoneo a neutralizzarne la portata diffamatoria.
