Gravi difetti dell’immobile e prescrizione dell’azione speciale: il danneggiato può invocare l’art. 2043 c.c.?

Cass. civ., Sez. III, ord. 15 ottobre 2026, n. 26951, Pres. Iannello – Rel. Gorgoni

Appalto – Rovina e gravi difetti di cose immobili – Responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori – Art. 1669 c.c. – Prescrizione dell’azione speciale – Responsabilità extracontrattuale generale – Art. 2043 c.c. – Rapporto di specialità – Concorso di azioni – Contrasto giurisprudenziale

[1] La qualificazione dell’art. 1669 c.c. come norma speciale rispetto alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., nonché la funzione di rafforzamento della tutela del danneggiato, rende necessario verificare, alla luce dei precedenti delle Sezioni Unite (nn. 2284/2014, 13569/2015, 7756/2017), se la maturazione dei termini di decadenza o prescrizione dell’azione speciale determini l’inammissibilità dell’azione ex art. 2043 c.c., ovvero comporti solo la perdita delle agevolazioni probatorie, con permanenza della tutela aquiliana generale.

CASO

L’attrice (Tizia) era proprietaria di un immobile ad uso abitativo, la cui costruzione era stata affidata alla società appaltatrice Alfa s.r.l., che eseguiva i lavori tra il 2004 e il 2006; la progettazione e la direzione dei lavori erano state conferite all’ing. Sempronio.

A circa tre anni dall’ultimazione dell’opera, l’edificio manifestava una serie di vizi: lesioni degli intonaci, infiltrazioni d’acqua e fenomeni di umidità, danneggiamenti del cornicione e distacco dei rivestimenti in marmo.

Rimaste senza esito le richieste di intervento rivolte all’appaltatore ed al direttore dei lavori, Tizia incaricava un consulente di parte, che accertava la sussistenza dei difetti e promuoveva, quindi, un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il C.T.U., con relazione depositata nel giugno 2011, ricollegava i vizi sia a carenze nell’esecuzione delle opere, sia ad errori progettuali, quantificando l’entità del danno.

Soltanto nel giugno 2016, a distanza di quasi cinque anni dal deposito della relazione, l’attrice conveniva in giudizio la società Alfa s.r.l. e l’ing. Sempronio, per sentirli condannare al risarcimento ex artt. 1667 e 1669 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.; domandava, altresì, il ristoro dei pregiudizi subìti dai beni mobili custoditi nell’immobile.

I convenuti si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda.

Sempronio, in particolare, eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti fatti valere in forza degli artt. 1667 e 1669 c.c. e l’inammissibilità della domanda aquiliana, sostenendo che la fattispecie fosse integralmente regolata dalla norma speciale.

Entrambi i convenuti chiedevano la chiamata in causa del titolare dell’impresa incaricata delle opere di tinteggiatura e del designer che aveva curato alcune lavorazioni, quali corresponsabili dei vizi; Sempronio chiamava in garanzia anche la propria compagnia assicuratrice.

Il Tribunale riteneva estinta per prescrizione l’azione speciale, ma accoglieva quella formulata in subordine ex art. 2043 c.c., condannando la società appaltatrice ed il direttore dei lavori, in pari quota, al risarcimento in favore dell’attrice. Respingeva, invece, la pretesa concernente i beni mobili, la richiesta di manleva spiegata da Sempronio verso il proprio assicuratore e le domande dirette contro il titolare della ditta di tinteggiatura ed il designer.

Sempronio proponeva appello, censurando, per quanto qui di interesse, la decisione nella parte in cui aveva ritenuto esperibile l’azione aquiliana dopo aver accertato la prescrizione di quella speciale. Alla medesima tesi aderiva la curatela del fallimento della società Alfa s.r.l., dichiarata fallita in pendenza del primo grado.

La Corte territoriale accoglieva il gravame e rigettava le domande proposte da Tizia nei confronti di Sempronio, ritenendo che, quando la fattispecie sia riconducibile alla norma speciale, il danneggiato non possa avvalersi dell’art. 2043 c.c. per sottrarsi al regime temporale della disciplina speciale.

Tizia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il motivo principale, la violazione delle norme sulla responsabilità dell’appaltatore e sulla responsabilità aquiliana, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e di tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 Cost.).

SOLUZIONE

La Suprema Corte non si pronuncia sul merito del ricorso. Con ordinanza interlocutoria, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo e ne dispone la trattazione in pubblica udienza, con l’intervento del Procuratore generale.

La decisione è motivata dalla rilevanza nomofilattica della questione e dalla non uniformità degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità: si rende necessario verificare se l’indirizzo oggi seguito dalle sezioni semplici, cui ha aderito la Corte territoriale nel caso di Tizia, sia conciliabile con i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Il rilievo della pronuncia risiede, dunque, nella ricostruzione dei due orientamenti in contrasto. Il primo, riconducibile alle Sezioni Unite, ammette la tutela aquiliana ogniqualvolta il rimedio speciale non sia in concreto utilizzabile, anche per l’inosservanza dei relativi termini. Il secondo, inaugurato dalla Seconda Sezione della Cassazione nel 2023, consente il ricorso alla clausola generale soltanto quando difettino originariamente i presupposti della fattispecie speciale, escludendolo quando il danneggiato, pur titolare dell’azione speciale, non l’abbia tempestivamente esercitata.

QUESTIONI

La pronuncia in commento affronta un tema di notevole rilievo applicativo: il rapporto tra la responsabilità per rovina e gravi difetti di cose immobili, ex art. 1669 c.c., e la responsabilità extracontrattuale generale, ex art. 2043 c.c., nell’ipotesi in cui la prima non sia più azionabile per intervenuta prescrizione.

Giova richiamare, in sintesi, i tratti distintivi delle due discipline.

L’art. 1669 c.c. stabilisce che, quando un edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, nel corso di dieci anni dal compimento, rovini in tutto o in parte, presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore ne risponde nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché la denuncia sia effettuata entro un anno dalla scoperta; il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia. Si tratta, secondo l’orientamento consolidato, di una responsabilità di natura extracontrattuale, che si estende anche ai soggetti che abbiano concorso alla causazione dei difetti, quali il progettista e il direttore dei lavori. La norma prevede una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico dell’appaltatore, che esonera il danneggiato dalla prova della colpa.

L’art. 2043 c.c., per contro, onera il danneggiato di dimostrare ogni elemento costitutivo dell’illecito, ivi compreso l’elemento soggettivo, ma assoggetta il diritto al risarcimento al più ampio termine di prescrizione quinquennale dell’art. 2947 c.c.

Nella vicenda esaminata, la questione è chiara.

Non era contestato che i vizi lamentati da Tizia – le lesioni degli intonaci e del cornicione, le infiltrazioni, il distacco dei rivestimenti in marmo – integrassero “gravi difetti” ai sensi dell’art. 1669 c.c., in coerenza con la pronuncia della Cass. civ, SS.UU., 27.03.2017, n. 7756, che ha ricondotto alla norma speciale anche i vizi di componenti secondarie o di finitura, purché incidano sulla funzionalità e sul godimento del bene.

Era parimenti pacifico che l’azione speciale fosse prescritta: Tizia, pur avendo acquisito piena conoscenza dei difetti e delle loro cause quantomeno dal 2011, quando era stata depositata la relazione del C.T.U., aveva introdotto il giudizio di merito soltanto nel 2016.

Il quesito, pertanto, è il seguente: una volta prescritto il diritto fondato sulla norma speciale, Tizia può ancora far valere la responsabilità di Sempronio ai sensi dell’art. 2043 c.c., assumendo l’onere di provarne la colpa? Prova che, nel caso concreto, avrebbe potuto giovarsi delle risultanze della consulenza tecnica, la quale aveva individuato anche errori di progettazione.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale risalente (Cass. civ., n. 3338/1999, n. 1748/2005, n. 8520/2006) l’azione ex art. 2043 c.c. era esperibile ogniqualvolta l’art. 1669 c.c. non potesse trovare concreta applicazione.

Tale impostazione è stata recepita da Cass. civ., SS.UU., 03.02.2014, n. 2284, in una fattispecie nella quale l’azione speciale era stata perduta per l’inosservanza del termine annuale. Le Sezioni Unite hanno osservato che il rapporto di specialità presuppone l’astratta riferibilità di entrambe le norme al medesimo fatto, con la conseguenza che, quando la norma speciale non possa operare, la norma generale conserva la propria efficacia. Infatti, la ratio dell’art. 1669 c.c. è tale per cui la disposizione non mira a circoscrivere la responsabilità dell’appaltatore, ma a rafforzare la posizione del danneggiato; la brevità dei termini si giustifica con l’esigenza di non protrarre oltre misura la presunzione di responsabilità gravante sul costruttore. Negare l’azione generale significherebbe, al contrario, comprimere l’area di tutela dell’art. 2043 c.c. e convertire una disciplina di favore per il danneggiato in un regime di vantaggio per l’appaltatore.

Il principio è stato ribadito da Cass. civ., SS.UU., 02.07.2015, n. 13569, resa nel giudizio di revocazione della pronuncia del 2014. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la danneggiata, decaduta dall’azione speciale per tardività della denuncia, ben poteva agire ex art. 2043 c.c., dimostrando ogni requisito dell’illecito, ivi inclusa la colpa dell’appaltatore. In senso conforme si è espressa, più di recente, anche Cass. civ., 26.09.2023, n. 27385.

Una diversa ricostruzione è stata adottata da Cass. civ., Sez. II, 10.11.2023, n. 31301, in una vicenda sovrapponibile a quella di Tizia: azione speciale prescritta e giudici di merito favorevoli all’esperibilità di quella generale.

La Seconda Sezione muove dalle medesime premesse delle Sezioni Unite – natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c. e rapporto di specialità con l’art. 2043 c.c. – ma perviene a conclusioni opposte.

La clausola generale può essere invocata soltanto quando la disciplina speciale risulti inapplicabile sin dall’origine: così, ad esempio, quando l’opera non sia un immobile destinato a lunga durata, quando i vizi non abbiano il carattere della gravità, quando il pregiudizio dipenda da cause diverse, quando difettino i requisiti soggettivi, ovvero quando i difetti siano emersi dopo dieci anni dall’ultimazione dell’opera. Ove, invece, la fattispecie sia integrata e il danneggiato si sia limitato a non agire tempestivamente, la decadenza o la prescrizione colpiscono un diritto già sorto e non consentono la “riespansione” della norma generale.

La relazione tra le due disposizioni è descritta dall’ordinanza in commento con l’immagine delle circonferenze concentriche: l’art. 2043 c.c. opera soltanto nello spazio esterno al perimetro dell’art. 1669 c.c.; i fatti compresi in tale perimetro sono regolati integralmente dalla norma speciale, termini inclusi.

Ammettere l’azione aquiliana dopo la prescrizione di quella speciale renderebbe inoperante il sistema dei termini dell’art. 1669 c.c., consentendo al danneggiato di conseguire, mediante il termine quinquennale dell’art. 2947 c.c., il risultato che la disciplina speciale gli preclude. Infine, non si determinerebbe alcun vuoto di tutela, giacché l’ordinamento fornisce al danneggiato un rimedio specifico, la cui perdita è imputabile soltanto alla sua inerzia; tanto più che il termine annuale di prescrizione decorre dalla denuncia e questa, a sua volta, dalla scoperta, che presuppone una conoscenza sufficientemente certa della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dall’opera.

A sostegno di tale conclusione, la Seconda Sezione richiama la regola di sussidiarietà dettata dall’art. 2042 c.c. per l’azione di arricchimento senza causa, che non diviene esperibile per effetto della prescrizione dell’azione tipica.

L’indirizzo è stato successivamente condiviso da numerose decisioni delle sezioni semplici (Cass. civ., n. 28469/2024; Cass. civ, n. 14147/2025; Cass. civ., n. 29442/2025; Cass. civ., n. 22506/2026).

Di particolare rilievo, ai fini della vicenda in esame, è poi la pronuncia di Cass. civ., 30.05.2026, n. 16973, che ha esteso il principio, oltre che all’appaltatore, ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori che abbiano concorso a cagionare i gravi difetti: proprio la posizione rivestita da Sempronio.

Nel caso concreto, ove si aderisca all’impostazione delle Sezioni Unite, Tizia, benché prescritta l’azione speciale, potrebbe ottenere il risarcimento da Sempronio, a condizione di provarne la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito: è la soluzione accolta dal Tribunale. Ove si segua l’indirizzo più recente, cui ha aderito la Corte territoriale, la pretesa risulterebbe definitivamente preclusa, poiché i vizi dell’immobile ricadevano sin dall’origine nel perimetro della norma speciale e il mancato rispetto dei termini non potrebbe essere superato attraverso la clausola generale.

In questa prospettiva diviene rilevante il profilo di legittimità costituzionale prospettato dalla ricorrente. Accogliendo la tesi restrittiva, il danneggiato che lamenti vizi di minore entità, estranei alla nozione di “gravi difetti”, potrebbe agire ex art. 2043 c.c. entro l’ordinario termine quinquennale; chi abbia patito un pregiudizio più serio, rientrante nella norma speciale, sarebbe invece privato di qualsiasi tutela una volta decorso il termine annuale. La disciplina speciale, introdotta per rafforzare la protezione del danneggiato, finirebbe così per indebolirla proprio nelle ipotesi di maggiore gravità, con evidenti violazioni degli artt. 3 e 24 Cost. L’effetto ha ancora più risonanza, stante l’ampia nozione di “gravi difetti” accolta dalle Sezioni Unite nel 2017, che hanno attratto nell’orbita dell’art. 1669 c.c. anche vizi – come quelli degli intonaci e dei rivestimenti dell’immobile di Tizia – un tempo estranei alla norma.

Non può trascurarsi, d’altra parte, che l’indirizzo più recente risponde ad un’esigenza meritevole di considerazione: si vuole, cioè, evitare che il danneggiato rimasto inerte possa eludere i termini fissati dal legislatore, giovandosi di un termine di prescrizione cinque volte più ampio.

Nella specie, Tizia aveva piena consapevolezza dei difetti e della loro origine già nel 2011 ed ha agito soltanto cinque anni dopo.

In definitiva, l’ordinanza che si annota dà conto di una divergenza netta tra il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, e ribadito nel 2015, ed un orientamento che, dal 2023, è stato accolto da tutte le Sezioni Semplici.

La rimessione della questione alla pubblica udienza, per verificare la compatibilità di tale orientamento con l’insegnamento delle Sezioni Unite, è dettata dall’esigenza di una soluzione definitiva.

In attesa di essa, resta aperto il problema di fondo: se il decorso dei termini dell’art. 1669 c.c. determini soltanto la perdita del regime di favore, lasciando al danneggiato la tutela generale ex art. 2043 c.c. con il più gravoso onere probatorio che la caratterizza, ovvero se tali termini costituiscano, per le fattispecie riconducibili alla norma speciale, un limite che neppure l’azione aquiliana consente di superare.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto