Un rilevante impatto sulle modalità di determinazione del TEG e di verifica del superamento del tasso soglia di usura è esercitato dal c.d. principio di simmetria, ovvero di omogeneità di confronto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio in punto di usurarietà si fonda sul raffronto tra un dato concreto, lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso, e un dato astratto, il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di operazione e classe di importo cui è riconducibile il contratto in questione, sicché, se tale raffronto non viene effettuato adottando la medesima metodologia di calcolo, il risultato che se ne ricava non può che essere, in linea di principio, viziato (Cass. n. 12965/2016: è ragionevole che ci sia simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale; Cass. n. 22270/2016: è necessario che il TEG applicabile al rapporto, da porre a confronto con il tasso-soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia).
Si tratta del c.d. principio di simmetria, o di omogeneità di confronto.
L’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM: ciò significa che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavato mediante l’impiego di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia con il TEGM rilevato proprio in base a tali criteri, ma sarebbe tenuto a procedere a una nuova rilevazione del TEGM sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.
Tale impostazione è stata definitivamente avallata dalle Sezioni Unite, secondo cui il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da un’esigenza di omogeneità, o simmetria, che governa la determinazione tanto del tasso in concreto quanto del TEGM, prendendo in considerazione i medesimi elementi (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).
Occorre evidenziare che le predette Sezioni Unite sono intervenute per comporre un contrasto emerso a seguito di precedenti pronunce della Corte di cassazione, le quali avevano invece negato l’esistenza, nel sistema antiusura, di una regola di omogeneità, affermando che «il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione, e neppure la suppone in via necessaria» (Cass. n. 15188/2017; Cass. n. 8806/2017. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Torino 13.9.2017).
Le predette Sezioni Unite n. 19597/2020 si sono soffermate anche sugli oneri probatori nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., evidenziando che il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
La parte, quindi, dovrà indicare sia lo specifico tasso (corrispettivo o moratorio) ritenuto usurario sia la data della pattuizione di quel tasso e specificare, dunque, se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o ad una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione, evidenzia la Cassazione, rende possibile il rispetto del principio dispositivo e del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente, per la parte interessata, addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe, da un lato, impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale concretamente applicabile ratione temporis e, dall’altro lato, sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Inoltre, l’assenza di una specifica allegazione sulla pattuizione usuraria renderebbe impossibile valutare l’estensione temporale dell’eventuale azzeramento degli interessi, poiché ne resterebbero ignoti i parametri temporali di inizio e fine (Cass. n. 8669/2025).
