Cassazione, 4 ottobre 2025, n. 26726, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino.
Parole chiave
Insolvenza transfrontaliera – azione revocatoria – lex concursus – eccezione in senso stretto –preclusioni processuali.
Massima: “L’eccezione di esonero dall’azione revocatoria prevista dall’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000 (oggi art. 16 Reg. (UE) 2015/848) costituisce un’eccezione in senso stretto, in quanto implica l’allegazione di un fatto impeditivo fondato sull’applicabilità di una legge straniera che esclude l’impugnabilità dell’atto. Essa non è rilevabile d’ufficio ed è soggetta alle preclusioni processuali”.
Riferimenti normativi
Artt. 4 par. 2 lett. m), 13 Reg. (CE) n. 1346/2000 – Artt. 7 e 16 Reg. (UE) 2015/848 – Art. 67 co. 2 L.F. – Artt. 112, 167 c.p.c.
CASO E QUESTIONI RILEVANTI
La pronuncia della Suprema Corte in esame verte sulla qualificazione come “eccezione in senso stretto” dell’esonero dall’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 13 Reg. (CE) 1346/2000. La Corte di Cassazione ha posto, così, fine ad una lunga vicenda su cui si era pronunciata anche la Corte di Giustizia (causa C-54/16) a seguito del rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Venezia.
Il giudizio ha avuto ad oggetto l’azione revocatoria, promossa dal Curatore di una procedura fallimentare italiana ex art. 67 co. 2 L.F., per il pagamento di canoni di noleggio marittimo eseguito nel semestre anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
La società armatrice si è opposta alla domanda invocando l’art. 13 del Reg. (CE) 1346/2000, applicabile ratione temporis, sostituito oggi dall’art. 16 del Reg. (UE) 848/2015.
La norma sancisce, in deroga all’art. 4 par. 2 lett. m del Regolamento, un’eccezione alla regola della lex fori concursus per gli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Infatti, dispone che la revocatoria fallimentare non si applichi se l’atto è regolato dalla legge di un altro Stato membro e non sia impugnabile con alcun mezzo in detto Stato.
Secondo la società armatrice, il contratto di noleggio marittimo era regolato dal diritto inglese (lex causae), il quale non consentirebbe l’esercizio dell’azione revocatoria dei pagamenti.
Tale difesa era stata svolta nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e ne è stata contestata la tardività (i.e. inammissibilità) dal Curatore del fallimento. Il Tribunale di Venezia ha emesso un’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo l’interpretazione circa: a) la forma e i termini per far valere l’eccezione di cui all’art. 13 Reg. (CE) 1346/2000; b) l’oggetto dell’onere probatorio che grava sulla parte che intende avvalersi dell’eccezione; c) l’applicabilità dell’eccezione in caso di contratto che pur collegato all’ordinamento dello Stato membro della procedura, sia assoggettato dalle parti dalla legge di un diverso Stato membro.
La quinta sezione della Corte di Giustizia, con la sentenza dell’8 giugno 2017 (Causa C-54/2016) ha statuito che la forma e i tempi della proposizione dell’eccezione di cui all’art 13 Reg. (CE) 1346/2000 sono regolati dalla legge processuale del luogo in cui la controversia è pendente (lex fori concursus). Pertanto, nel caso in esame, dalla legge italiana.
Con riferimento alla questione circa il contenuto dell’onere probatorio gravante su chi intenda far valere l’eccezione, la Corte di Giustizia ha chiarito che tale onere è assolto fornendo evidenza dell’assenza dei presupposti, diversi da quelli della lex fori concursus, che rendono l’atto suscettibile di annullamento o revoca.
Infine, con riferimento all’ultima questione sollevata dal Tribunale di Venezia, la Corte di Giustizia ha chiarito che l’eccezione di cui all’art. 13 può essere invocata validamente anche nel caso in cui le parti, pur avendo sede nel medesimo Stato membro, abbiano convenuto di assoggettare il contratto alla legge di un diverso Stato membro.
Quale conseguenza delle indicazioni interpretative fornite dalla Corte di Giustizia, il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello di Venezia hanno qualificato l’eccezione di cui all’art. 13 del Reg. (CE) 1346/2000 come un’eccezione in senso stretto da ritenere nel caso di specie tardiva poiché non introdotta nella comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto si evidenzia un passaggio interessante della pronuncia della Corte d’Appello in cui quest’ultima ha rilevato, attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui al Reg. (CE) 1346/2000 rispetto alle norme di diritto internazionale privato di cui alla l. 218/1995, che la società appellante non avesse invocato l’applicazione del diritto inglese, bensì la clausola di esonero di cui all’art. 13 Reg. (CE) 1346/2000, la cui applicazione non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere proposta dalla parte interessata, alla stregua di un’eccezione in senso stretto.
La società armatrice ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., nonché dell’art. 13 Reg. (CE) 1346/2000 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di qualificare l’esonero dall’azione revocatoria come “eccezione in senso stretto”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che le deduzioni difensive sono, di regola, qualificabili come eccezioni in senso lato, salvo specifiche disposizioni di legge. L’invocazione dell’art. 13 Reg. (CE) 1346/2000, secondo la ricorrente, implica la richiesta di applicazione del diritto straniero in base a quanto stabilito contrattualmente dalle parti, e si tratterebbe di un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio (sul punto, sono stati richiamati precedenti della Suprema Corte tra cui, in particolare, Cass. n. 27547/2014).
I giudici della Suprema Corte, investiti del caso, hanno rilevato in primis l’applicabilità ratione temporis del Reg. (CE) 1346/2000. Trattandosi di lex specialis, il Regolamento prevale sulle altre norme di diritto internazionale privato e, in particolare, sul Reg. c.d. Roma-I, Reg. (CE) n. 593/2008 (in tal senso, la Suprema Corte richiama le pronunce di Corte di Giustizia UE, 16 aprile 2015, Lutz, C-557/13, punto 46; Corte di Giustizia UE, 8 giugno 2017, Vynils Italia, C-54/16, cit., punto 48; Corte di Giustizia UE, 22 aprile 2021, ZM, C-73/20, punto 26).
Il Reg. (CE) n. 1346/2000 stabilisce norme di diritto internazionale uniformi sostitutive delle norme di diritto internazionale privato in relazione alle azioni che traggono origine dalla procedura concorsuale e non da fatti illeciti o dal diritto civile.
Ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. m) del Regolamento, l’azione revocatoria è disciplinata dalla lex fori concursus. Tuttavia, come suesposto, l’art. 13 dispone che la disposizione dell’art. 4 non trova applicazione, ove chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che l’atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura e che «tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».
La disciplina normativa dello Stato contraente diverso da quello di apertura si applica anche se la legge invocata è diversa da quella dei due contraenti, ancorché tale norma sia richiamata da una disposizione negoziale voluta dalle parti contraenti (cfr. C. di Giustizia UE, C-54/16, punto 46; C. di Giustizia UE, C-73/20, punti 24, 31).
Tale disposizione – come osservato dalla Suprema Corte – appare analoga alla protezione offerta dall’art. 5 del medesimo Regolamento ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali, sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale su beni che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di altro Stato membro, i quali sono regolati dalla lex rei sitae.
Premessa una panoramica della disciplina recata dal Reg. (CE) n. 1346/2000, la Suprema Corte ha sancito l’infondatezza del ricorso proposto dalla società armatrice.
Ad avviso della Corte, l’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000 si fonda sull’allegazione di un fatto impeditivo dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare: l’applicabilità al caso specifico della legge di un altro Stato membro (diverso dallo Stato di apertura della procedura) che non consente di impugnare l’atto con alcun mezzo. L’allegazione di un fatto complessivamente impeditivo è rimessa alla piena disponibilità della parte che sceglie se avvalersene o meno. si tratta, quindi, di un diritto potestativo.
L’art. 13 impone, oltre all’invocazione della disciplina di un diverso Stato, che la disciplina invocata non consenta l’impugnazione dell’atto con alcun mezzo, pertanto il ricorrente deve specificare le circostanze impeditive dell’accoglimento dell’azione. Circostanze che solo la parte conosce e che, secondo la Corte, sono proprie dell’eccezione in senso stretto, non essendo rilevabili d’ufficio.
Esaminando il caso sottoposto all’attenzione della Corte, la stessa ha evidenziato che l’applicazione del diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura deriva dall’invocazione di una specifica clausola del contratto di noleggio navale (in specie, la clausola sulla legge applicabile), concordata tra le parti. Si tratta, quindi, di un’eccezione in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda (i.e. l’esonero da revocatoria previsto dal diritto inglese per i contratti di noleggio marittimo).
Secondo la Corte, questa ricostruzione rispetta i principi di effettività e di equivalenza. Invero, le preclusioni processuali sono compatibili con il principio di effettività poiché incidono sul principio di certezza del diritto e sul regolare svolgimento dei procedimenti. Similmente, non riferimento al principio di equivalenza, la ricostruzione offerta appare in linea con la giurisprudenza interna in materia di esenzioni da revocatoria fallimentare, anch’esse qualificate come eccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio.
In conclusione, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il convenuto in un’azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l’applicazione di questa legge al fine dell’esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) Reg. (CE) n. 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull’applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell’esenzione, tale disciplina.
Al caso sottoposto all’esame della Suprema Corte si applicava il Reg. (CE) n. 1346/2000 ratione temporis, essendo quest’ultimo applicabile alle procedure aperte prima del 26 giugno 2017. Il Regolamento è stato rifuso nel Reg. (UE) 848/2015, che si applica alle procedure aperte successivamente al 26 giugno 2017.
I principi interpretativi espressi con riferimento all’art. 13 del Reg. (CE) n. 1346/2000 sono applicabili anche all’art. 16 del Reg. (UE) 848/2015.
