13 Gennaio 2021

Le recenti novità in materia di sovraindebitamento

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica  da  Covid-19“.

Il provvedimento, oltre a convertire in Legge, con modificazioni, il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. 149/2020), Ristori ter (D.L. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La L. 176/2020 introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) prevedendo, all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.

In particolare, è fornita una definizione più estesa di “consumatore”, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012: deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

L’articolo 7 L. 3/2012 è stato modificato, in particolare, con la previsione di ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta (comma 2):

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

La L. 176/2020 prevede l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Il nuovo articolo 7 bis disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

In questi casi, comunque, le masse attive e passive rimangono distinte.

All’articolo 8 L. 3/2012 è stata prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

Quando invece l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è stata ammessa la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

L’articolo 4 ter L. 176/2020 rivede altresì i contenuti della relazione particolareggiata dell’Occ che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

La stessa deve indicare:

  • le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la completezza e attendibilità della documentazione depositata;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

È stato previsto l’inserimento di un ulteriore comma 3 bis 1 all’interno dell’articolo 9, secondo il quale anche alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’Occ che deve indicare tra l’altro: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori; indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.

All’articolo 12 L. 3/2012 è stato inserito l’importante comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si cita anche l’inserimento dell’articolo 14-quaterdecies, relativo al debitore incapiente, che anticipa un istituto previsto col Codice della Crisi.

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.