L’INL, con circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha offerto indicazioni in merito alle misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile contenute nel D.Lgs. n. 159/2025, convertito in Legge n. 198/2025:
- attività di vigilanza, appalto e subappalto: è stato inserito un ulteriore periodo all’art. 29, comma 7, D.L. n. 19/2024, relativo alla c.d. “Lista di conformità INL”, stabilendo che l’INL, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato;
- badge di cantiere: le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, e negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, devono fornire ai propri dipendenti, anche in modalità digitale, la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un D.M.: una volta adottato, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con D.M.;
- patente a crediti:
– è prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026;
– dal 31 ottobre 2025 è innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti;
– se nei cantieri si verificano infortuni che comportino la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. A tal fine, le competenti procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti; - obbligo di comunicazione del domicilio digitale: l’obbligo di indicare il domicilio digitale è imposto all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria, precisando che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Per le imprese già iscritte nel Registro Imprese la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico;
- comunicazioni obbligatorie: dal 1° aprile 2026 potranno essere effettuate dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della L. n. 12/1979, anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa), secondo le modalità che saranno individuate da un D.M.;
- rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ): è introdotta, quale ulteriore causa ostativa all’iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l’aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, è impedimento all’iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ l’essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, “di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
- notifica preliminare: in seguito alle modifiche all’Allegato XII, D.Lgs. n. 81/2008, che reca il contenuto obbligatorio della notifica preliminare di cui all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008, dal 31 ottobre 2025 dev’essere indicato il codice fiscale o la partita IVA e quali imprese operano in regime di subappalto;
- misure di prevenzione di condotte violente o moleste: all’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, è stata introdotta la lett. z-bis), che, per i luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II, D.Lgs. n. 81/2008, prevede la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori;
- DPI: durante gli accertamenti ispettivi si dovrà verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI;
- requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti: le verifiche ispettive dovranno accertare che le procedure di utilizzo delle scale verticali permanenti siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale e che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori;
- sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: viene ribadita la necessità di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, adottando in via prioritaria parapetti e reti di sicurezza. È stata, inoltre, rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata; vengono elencate 4 diverse tipologie di sistemi: sistemi di trattenuta; sistemi di posizionamento sul lavoro; sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; sistemi di arresto caduta;
- formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: si rinvia a un Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, è esteso l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione delle modalità;
- sorveglianza sanitaria: viene stabilito che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. Inoltre, il D.L. n. 159/2025 attribuisce al medico competente il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica. Infine, all’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, viene introdotta la lett. e-quater), che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore a un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope: il legislatore pone la condizione della “presenza di ragionevole motivo”, pertanto, al fine di una corretta applicazione della disposizione, è necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026.
