La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, cin ordinanza 1° dicembre 2025, n. 31372, ha ritenuto che l’art. 2087, c.c., non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, in particolare quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche comportano dei rischi per la salute del lavoratore ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro. Rispetto a detti lavori non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici e anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Il caso
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un lavoratore che aveva denunciato di essere stato vittima di comportamenti mobbizzanti, che avevano determinato l’insorgenza di patologie a eziologia professionale, chiedendo l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087, c.c..
La Corte d’Appello di Lecce aveva escluso la responsabilità datoriale, rilevando che il datore aveva rispettato le prescrizioni mediche, fornito i DPI e adottato strumenti e attrezzature conformi alla normativa, senza che emergessero condotte persecutorie.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando i 3 motivi del ricorso:
- violazione degli artt. 2087 e 2697, c.c.,
- violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c.,
- omissione di elementi decisivi, compreso il precedente giudizio INAIL che aveva riconosciuto una rendita per sindrome depressiva derivante dall’ambiente di lavoro.
I Supremi giudici hanno ribadito i principi consolidati secondo cui:
- la responsabilità datoriale, ex art. 2087, c.c., non è oggettiva, ma richiede la violazione di obblighi specifici imposti dalla legge o suggeriti dalla tecnica;
- grava sul lavoratore l’onere di provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale, mentre il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee.
- il sistema assicurativo INAIL, fondato sull’irrilevanza della colpa, si distingue dalla responsabilità civile, ex art. 2087, c.c., che richiede la dimostrazione di condotte colpose o inadempienti.
A giudizio della Cassazione il giudice di merito ha correttamente applicato tali principi, accertando che l’azienda aveva adottato tutte le misure di sicurezza necessarie in relazione alla natura delle mansioni (caposquadra in lavori di edilizia e pulizia industriale), alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e alle conoscenze tecniche disponibili.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso che il precedente giudizio INAIL potesse avere valore dirimente ai fini della responsabilità datoriale, trattandosi di sistemi di tutela differenti; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative agli artt. 115 e 116, c.p.c., poiché erano volte a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione; allo stesso modo è stata ritenuta infondata la violazione dell’art. 2697, c.c., poiché il giudice non aveva allocato erroneamente l’onere probatorio, ma aveva semplicemente ritenuto insufficienti le prove del lavoratore.
Pertanto, la Cassazione, confermando la correttezza della decisione di merito, ha giudicato il ricorso inammissibile.
La massima è a cura dello Studio Ichino Brugnatelli
