Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: le Faq del Ministero risolvono alcuni dubbi

Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2026, ha pubblicato un documento contenente 52 Faq relative all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che offrono chiarimenti anche in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le altre cose, viene chiarito che:

  • il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento, per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante;
  • non è più possibile formare i lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione, ma la formazione deve avvenire al momento:
    a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose;
  • il datore di lavoro deve valutare l’efficacia dell’apprendimento durante l’esecuzione delle attività lavorative utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione definiti in sede di riunione periodica obbligatoria. Per le attività che non la prevedono, il datore di lavoro potrà utilizzare le modalità previste dalla parte IV dell’Accordo, punto 7;
  • i corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025, ma non se il riconoscimento è parziale;
  • l’aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR 59/2025 decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato, come stabilito nella Parte VII – Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non è riconosciuto e dev’essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni. Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti;
  • sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica, per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali: non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l’e-learning;
  • il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell’Accordo 17 aprile 2025, inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dev’essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso;
  • i corsi di formazione destinati a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, se già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti validi a condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo, indipendentemente dalla durata originaria.

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