La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 aprile 2025, n. 9905, ha stabilito che per le società in house, a cui sia applicabile ratione temporis l’art. 18, D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le Pubbliche Amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
