Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2025, n. 6133, ha stabilito che l’assenza priva di valida giustificazione prevista dall’articolo 55-quater, lettera b), D.Lgs. 165/2001, sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure di cui all’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 7, da richiesta del medico convenzionato con il Ssn o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l’avvenuta erogazione.
Pubblico impiego: il congedo per cure senza richiesta del medico integra assenza ingiustificata
di Redazione
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