Permessi studio e università telematiche: riflessi operativi

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25038/2025, affronta il tema dell’utilizzo dei permessi retribuiti per diritto allo studio da parte di dipendenti pubblici iscritti a corsi universitari erogati da università telematiche, con particolare riferimento alle lezioni fruibili in modalità asincrona. La Corte, richiamando l’art. 46, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e il consolidato orientamento secondo cui i permessi sono concessi esclusivamente per la frequenza di corsi in orario coincidente con quello di servizio, afferma che, nel caso di corsi on line non vincolati a orari prestabiliti, il lavoratore ha diritto ai permessi solo se prova – mediante idonea certificazione dell’ateneo – che le lezioni si sono svolte in giorni e orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. Ne deriva un significativo impatto operativo per le Amministrazioni e per i dipendenti iscritti a università telematiche: l’assenza giustificata non può dipendere da una scelta discrezionale del dipendente, ma deve essere ancorata a un vincolo oggettivo di orario.

Il diritto allo studio: quadro normativo

Il diritto allo studio del lavoratore subordinato, pubblico e privato, è storicamente tutelato dall’art. 10[1], in particolare – quanto alla fattispecie in esame – comma 2, St. Lav. e, parimenti, al fine di declinare la previsione normativa astratta, dalle clausole dei CCNL di settore privato e comparto pubblico, prevedenti – in generale – contingenti di ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L’emersione e la diffusione delle università telematiche e, soprattutto, delle modalità di erogazione asincrona della didattica (lezioni registrate fruibili in qualunque momento) ha posto un problema di adattamento delle regole costruite su un modello tradizionale di formazione, basato sulla lezione in presenza, con orari rigidi stabiliti dall’ateneo.

La pronuncia in commento si colloca in questo snodo; infatti, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se e a quali condizioni i dipendenti pubblici, iscritti a università telematiche, possano beneficiare dei permessi per studio ex art. 46, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, per seguire lezioni on line, e, in particolare, se l’assenza possa essere giustificata anche quando la lezione sia potenzialmente fruibile in orario diverso da quello di servizio.

Il principio emanato dall’Organo nomofilattico ben può trovare applicazione anche nel settore privato, donde la decisione investe trasversalmente i dipendenti, a prescindere dal settore di occupazione.

I fatti di causa e i giudizi di merito

Alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avevano chiesto di fruire dei permessi studio previsti dall’art. 48, CCNL del comparto Agenzie Fiscali[2], in relazione alla frequenza di corsi universitari presso atenei telematici.

L’Amministrazione, coerentemente sia con l’impianto di cui all’art. 10, comma 3, St. Lav., sia con la previsione contrattuale[3], aveva subordinato il riconoscimento dei permessi alla produzione di una certificazione dell’università telematica attestante che le lezioni potessero svolgersi soltanto negli specifici giorni e orari in cui i lavoratori avevano fruito dei permessi e non anche in momenti diversi al di fuori dell’orario di lavoro.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dei dipendenti, riconoscendo il loro diritto ai permessi per studio, ritenendo infondata la richiesta dell’Amministrazione volta a ottenere tale specifica certificazione.

Secondo il giudice di primo grado, dalla disciplina contrattuale e dalla circolare n. 12/2011[4] si evinceva il diritto dei dipendenti a godere dei permessi per seguire le lezioni nelle ore di ufficio, senza alcun onere di dimostrare che la frequenza non potesse avvenire in orario diverso.

Parimenti, la Corte d’Appello di Milano, compulsata dall’Amministrazione, confermava questa impostazione, giudicando infondata la tesi datoriale secondo cui la fruizione dei permessi richiederebbe l’impossibilità di frequentare i corsi in orari diversi da quelli lavorativi.

I giudici distrettuali aggiungevano, peraltro, che non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all’orientamento applicativo ARAN 20 giugno 2012, che, ex adverso, escludeva in radice che i permessi in questione potessero essere concessi per la partecipazione ai corsi delle università telematiche in quanto svincolati da obblighi di rispetto di orari prestabiliti, col conseguente venir meno di ogni necessità di fruizione degli stessi, in quanto, se il presupposto logico è che le lezioni tenute on line possano essere seguite in qualsiasi momento, ciò comporterebbe, a differenza degli studenti di corsi in presenza, l’obbligo di seguire le lezioni on line nel tempo lasciato libero dal servizio, con conseguente gravoso cumulo dell’orario di lavoro con la frequenza universitaria e pedissequo ostacolo all’effettiva attuazione del diritto allo studio a condizioni analoghe rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva agli altri dipendenti.

Pertanto, in entrambi i gradi di merito, gli studenti lavoratori risultavano vincitori.

Il giudizio nomofilattico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per Cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, Legge n. 300/1970 e 48, CCNL, nonché degli artt. 2697, c.c. e 1362 ss., c.c., in materia di interpretazione contrattuale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

In particolare, la doglianza datoriale si fondava sulle seguenti ragioni:

  • la norma contrattuale presuppone la necessaria coincidenza degli orari dei corsi con l’orario lavorativo affinché il dipendente possa beneficiare dei permessi di studio;
  • deve operarsi una distinzione tra lavoratori che frequentano università telematiche e lavoratori iscritti a corsi in presenza: solo per questi ultimi vi è un obbligo di frequenza in orari prestabiliti, mentre gli studenti delle università telematiche possono fruire dei corsi on line in orario extra-lavorativo;
  • la coincidenza dell’orario di lavoro con l’evento formativo che giustifica l’assenza è una condizione indefettibile, non rimessa alla scelta libera del dipendente, ma fondata su dati oggettivi;
  • per gli studenti di università telematiche, non sussistendo un obbligo di frequentare le lezioni in orario coincidente con il servizio, manca in radice il presupposto per i permessi studio retribuiti, salvo che il dipendente dimostri, con idonea certificazione, che le lezioni siano imponibili in specifici giorni e orari, coincidenti con l’orario lavorativo.

La doglianza, inoltre, investiva anche il riparto dell’onere probatorio, ex art. 2697, c.c., sostenendosi che incombe sul lavoratore la prova di tale coincidenza oggettiva di orari di lavoro.

La Suprema Corte ha, in primis, ricostruito la portata normativa dell’art. 48 (recte 46, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018), precisando quanto segue:

  • la concessione di permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore annue, entro il limite del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Amministrazione;
  • l’estensione dei permessi ai lavoratori a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, con riproporzionamento in base alla durata del contratto;
  • la destinazione dei permessi alla partecipazione a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, e per il sostenimento dei relativi esami;
  • il diritto del personale interessato a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, nonché il divieto di prestazioni straordinarie o di lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
  • criteri di priorità in caso di superamento del contingente del 3%, basati su anno di corso, prima iscrizione, titolo di studio perseguito e, in via residuale, età anagrafica e mancata precedente fruizione dei permessi;
  • soprattutto, al comma 9, l’obbligo dei lavoratori, per la concessione dei permessi, di presentare:
    – prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione;
    – al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo;
    – con la previsione che, in mancanza di tali certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Ciò posto, la Corte, nel richiamare espressamente 2 precedenti in materia di permessi per studio, ove era già stato chiarito che per “frequenza ai corsi” deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio e che sono escluse dal perimetro dei permessi le mere attività di studio o ulteriori attività complementari, ha ribadito che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi indicati dal contratto in orari coincidenti con quelli di servizio.

Muovendo da queste premesse, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di università telematiche, e in particolare di lezioni erogate in modalità asincrona:

  • il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo se dimostra di aver effettivamente seguito lezioni telematiche svoltesi esclusivamente in orari e giorni coincidenti con la sua attività lavorativa;
  • la possibilità, tipica delle piattaforme on line, di fruire delle lezioni in qualsiasi momento induce a ritenere che la frequenza possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con conseguente venir meno della necessità del permesso di studio;
  • non essendovi un obbligo imposto dall’ateneo di seguire la formazione in determinati orari, il lavoratore può scegliere di collegarsi in momenti compatibili con l’orario di servizio, senza necessità di assentarsi dal lavoro.

In nuce, per i giudici nomofilattici: «il permesso per studio ha la funzione tipica di giustificare un’assenza dal servizio imposta da un vincolo esterno (orario della lezione) e non è uno strumento generalizzato di conciliazione lavoro-studio rimesso alla discrezionalità del dipendente; l’assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’Autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi nelle ore di lavoro non prestate, fino al limite delle 150 ore annue».

Infine, quanto agli oneri probatori, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Amministrazione laddove insiste sulla necessità, per il dipendente, di produrre non solo la prova dell’iscrizione al corso e della partecipazione/esami (come già esige l’art. 46, comma 9, CCNL), ma anche una specifica attestazione dell’università telematica circa lo svolgimento delle lezioni in giorni e orari coincidenti con quelli di lavoro, almeno quando si tratti di didattica on line non rigidamente calendarizzata in fasce obbligatorie.

Pertanto, l’onere probatorio ricade sul lavoratore, in applicazione dell’art. 2697, c.c.: è il dipendente che deve dimostrare il presupposto del diritto al permesso (cioè la necessità dell’assenza per ragioni di frequenza in orario di servizio), e non l’Amministrazione a dover provare il contrario.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originariamente proposta dai lavoratori, compensando le spese dei gradi di merito, in considerazione della specificità della questione, ma condannando – quando al giudizio nomofilattico – i controricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Profili applicativi e impatto pratico per datori di lavoro e lavoratori

La decisione fornisce alcuni criteri operativi rilevanti per gli uffici del personale:

  • in presenza di richieste di permesso per studio relative a corsi universitari telematici è legittimo richiedere, oltre alle certificazioni standard previste dal CCNL (iscrizione, attestati di partecipazione, esami), una specifica attestazione dell’ateneo che:
  • individui le fasce orarie e le giornate in cui si sono svolte le lezioni seguite dal dipendente;
  • consenta di verificare la coincidenza con l’orario di servizio;
  • la mera dichiarazione del dipendente di aver seguito le lezioni durante l’orario di lavoro non è sufficiente: occorre una prova oggettiva rilasciata dall’istituzione universitaria;
  • in mancanza di documentazione idonea, i permessi già utilizzati dovranno essere riqualificati come aspettativa per motivi personali o altro diverso titolo come previsto dal contratto, con le relative conseguenze sul trattamento giuridico ed economico.

Dal lato dei dipendenti, la pronuncia:

  • rafforza l’idea che lo strumento dei permessi studio non è concepito per garantire una generica agevolazione alla preparazione degli esami, ma è confinato alla frequenza di lezioni che si sovrappongono necessariamente all’orario di servizio;
  • impone, per chi sceglie percorsi telematici, una particolare attenzione:
    – alla struttura del corso (eventuale presenza di lezioni sincrone in orari rigidi);
    – alla concreta disponibilità dell’ateneo a rilasciare attestazioni puntuali su giorni e orari di fruizione delle lezioni;
    – rende opportuno, già in fase di iscrizione, verificare se il modello organizzativo del corso consenta una prova certa della coincidenza degli orari, poiché, in difetto, la possibilità di utilizzare permessi retribuiti per studio sarà fortemente limitata.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 25038/2025 conferma e rafforza un orientamento rigoroso sul significato dei permessi per diritto allo studio nel pubblico impiego, ribadendo che essi:

  • non costituiscono uno strumento generale di conciliazione tra vita lavorativa e percorso universitario;
  • sono espressamente finalizzati a coprire le assenze rese necessarie dalla coincidenza tra orario di servizio e orario delle lezioni;
  • richiedono la produzione di documentazione oggettiva e puntuale, con onere probatorio a carico del lavoratore.

Con riguardo alle università telematiche, la Corte valorizza uno degli aspetti tipici di tali istituzioni – la flessibilità oraria – per giustificare una restrizione dell’accesso ai permessi studio: quanto più il corso è compatibile, anche solo potenzialmente, con lo svolgimento del lavoro in orari diversi, tanto meno sussiste la ragione giustificatrice dell’assenza retribuita.

Per gli operatori del diritto e per gli uffici del personale la pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento interpretativo, destinato a incidere in modo significativo sulla gestione delle richieste di permessi per studio nel contesto, ormai strutturale, della formazione universitaria on line.


[1] La norma testualmente prevede: «I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma».

[2] Poi confluito nella disciplina di cui all’art. 46, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

[3] La norma contrattuale prevede espressamente che «in mancanza delle certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali».

[4] Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica n. 12/2011, nella quale, invero, all’ultimo capoverso, prevede testualmente (caso di studenti frequentanti università telematiche) che «i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro».

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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