Ingresso di lavoratori stranieri e gestione dell’immigrazione: decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025 il D.L. n. 146 del 3 ottobre 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Di seguito si riepilogano le principali novità:

  • l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso;
  • il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari;
  • per i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, è sempre richiesta la precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna annualità; tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria;
  • in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente Ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge;
  • è innalzata a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per motivi di protezione;
  • sono state prorogate fino al 2028 le misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e di persone con disabilità;
  • in caso di ricongiungimento familiare, il termine per il rilascio del nulla osta passa da 90 a 150 giorni.

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